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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 19/11/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 344/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 344/2024, proposta secondo il rito di cui all'art 281 decies cpc, trattenuta in decisione all'udienza in trattazione scritta del
31/10/2025 tra :
(C.F. ) elett.te dom.to in Pescara via Parte_1 C.F._1
ON e OR n. 32 presso lo studio dell'Avv. Paola Berardi
( – ), dalla quale è rappresentato e difeso Email_1 C.F._2 ricorrente
, CF. in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 Per_1
elett.te dom.to in Piazza Italia n. 1 presso la Casa Comunale, rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Lorena Petaccia dell'Avvocatura Comunale, cod. fisc. , C.F._3
PEC: Email_2
resistente
, CF. – in persona del Presidente e legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma in viale Europa 190, rappresentata e difesa dall'Avv. Katiuscia Secondino (C.F. , dell'ufficio legale interno, in C.F._4 pagina 1 di 10 virtù di procura generale alle liti conferita per atto del Notaio Rep. n. Persona_2
55418, Racc. n. 16104, registrato a Roma in data 4.5.2022, elettivamente domiciliata in
Pescara via Potenza n.7 cap 65122 presso la Filiale di Controparte_3 all'indirizzo Pec: (domicilio
[...] Email_3 elettronico)
terza chiamata
Oggetto: querela di falso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Questi i fatti esposti nel ricorso in riassunzione proposto dinanzi a questo ufficio.
Il 26.04.2023 il ricorrente ha ricevuto la notifica di verbale con il quale gli viene contestata la violazione dell'art. 12 bis, comma 2, del C.d.S. poiché: “senza giustificato motivo non ottemperava all'invito di fornire informazioni sui dati personali e sulla patente di guida di colui che in data 13.11.2022 alle ore 23:00 conduceva il veicolo targa GK838MY, per violazione dell'art. 146 notificato in data 05.01.023 con verbale n. 20298D/2022”.
Con ricorso depositato in data 19/05/2023 davanti al Giudice di Pace di Pescara, il ricorrente ha impugnato il verbale deducendo di non aver ricevuto la notifica del verbale n.
20298D/2022 e quindi neppure l'invito a fornire le informazioni di cui sopra (doc.1).
Con memoria difensiva depositata in data 11/09/2023 (doc. 2) il ha Controparte_1 contestato l'impugnazione deducendo che il ricorrente aveva regolarmente ricevuto la notifica del verbale n. 20298D/2022, come risultava dalla sottoscrizione dell'attestato di ricezione che veniva depositato in atti (doc.3): il verbale è stato spedito con A.G. n.
386171022392 ed è stato notificato a mezzo servizio postale con consegna nelle mani dello stesso ricorrente in data 05.01.2023.
Contestato che sull'attestato di ricevimento risultava apposta una sigla illeggibile, il ricorrente la disconosceva come propria (doc.4). Il Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 222
pagina 2 di 10 c.p.c., ha interpellato il Comune il quale ha dichiarato che intendeva avvalersi del documento, di conseguenza il ricorrente ha proposto domanda incidentale di falso depositata all'udienza del 17/10/2023, unitamente ad atti pubblici sottoscritti dal ricorrente ai fini del confronto con la sigla apposta sull'attestato di ricezione ed inoltre certificazione medica probante il fatto che la mattina in cui sarebbe stato notificato il verbale n.
20298D/2022 egli non poteva trovarsi presso l'abitazione (doc. 5-6-7- 8). Il Giudice di Pace con ordinanza del 14/12/2023 ha sospeso il processo ed ha rimesso le parti per il giudizio di falso davanti al Tribunale (doc. 9).
Con il ricorso in riassunzione il Quarta ha insistito affinché il Tribunale, in accoglimento della querela incidentale di falso proposta davanti al Giudice di Pace di Pescara nel giudizio di opposizione iscritto al n. 2114/2023, accerti e dichiari la falsità della sottoscrizione attestante l'avvenuta consegna della raccomandata n. 386171022392 in data 09.01.2023, con conseguente dichiarazione di falsità della relazione di notifica del verbale n.
V/20298D/2022 (prot. 98279/2022) del 13.11.2022.
Si costituiva il anzitutto rilevando che dalla disamina della relata di notifica del CP_1 ricorso introduttivo del presente giudizio, non risulterebbe che la querela di falso sia stata notificata e/o comunicata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di
Pescara, come prevede l'art. 221 del c.p.c., e pertanto, l'azione di falso così come proposta risulta improcedibile. Inoltre rilevava che nel ricorso non si indicano dettagliatamente i mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi per dimostrare la falsità del documento, oggetto di controversia, sicchè l'azione proposta risulta, altresì, inammissibile giacchè mancante il ricorso di quelle “indicazioni degli elementi e delle prove della falsità” che costituiscono condizioni imprescindibili per l'ammissibilità dell'azione di falso.
Ed ancora, evidenziava che deve darsi atto che la sottoscrizione contestata dal ricorrente è contenuta in un atto (Avviso di ricevimento) redatto da incaricato delle , quindi da un CP_2 dipendente di un'Azienda privata che svolge un servizio pubblico, ma che ovviamente, è persona giuridica diversa rispetto al Ne consegue che se si lamenta la Controparte_1 falsità di quell'atto, ne dovrà rispondere giuridicamente solo e non Controparte_2 pagina 3 di 10 certo il Controparte_1
Nel merito, ha fatto rilevare che la deduzione della falsità non può semplicemente consistere, come nella specie, nell'asserita non autenticità della sottoscrizione a nome del destinatario dell'atto, ma deve essere accompagnata dalla deduzione che, in ogni caso, nessuno ebbe in casa a ricevere l'atto firmando perché solo così risulterebbe la falsità della sottoscrizione, all'atto della notifica, dell'avviso di ricevimento. ( Tra le altre Trib. Pe. sent.
94/2014).
Applicando l'iter logico motivazionale di cui sopra, corroborato da numerose pronunce della Cassazione in materia, ne consegue che la semplice deduzione del ricorrente di non aver sottoscritto l'avviso di ricevimento, tanto che potrebbe fornire anche la prova della sua non presenza nel luogo di residenza al momento della consegna della raccomandata, non compromette la validità dell'avviso di ricevimento giacchè qualcun altro, in quella data, presso la residenza del destinatario avrebbe potuto ritirare il plico sottoscrivendo l'avviso.
Pertanto il svolgeva le seguenti conclusioni : in via pregiudiziale di rito: - CP_1 accertare e dichiarare l'improcedibilità della querela di falso per assenza dei presupposti richiesti dall'art. 221 e seguenti del c.p.c.; In via preliminare: - ai sensi dell'art. 106 c.p.c., in caso di mancato accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di cui sopra, autorizzare il a chiamare in giudizio in persona del legale rapp.te Controparte_1 Controparte_2 pro-tempore, al fine di essere manlevato dalla stessa nel caso di eventuale accoglimento dell'azione proposta, conseguentemente, fissarsi altra data di prima di comparizione delle parti nel rispetto dei termini a difesa;
Nel merito: - rigettarsi la querela di falso in quanto improcedibile, inammissibile, non fondata o non provata, con vittoria di spese e competenze come da parametri vigenti, oltre oneri riflessi (in sostituzione di cap ed iva) spettanti agli avvocati degli enti pubblici;
in via subordinata: -in caso di accoglimento della domanda del ricorrente, accertarsi la mancanza di responsabilità a carico dell'Ente convenuto e, conseguentemente, dichiararsi tenuta a manlevare il Controparte_2 da ogni pregiudizio economico derivante dalla causa;
- condannare Controparte_1 parte chiamata la pagamento delle spese.
pagina 4 di 10 Disposta la chiamata di , questa si costituiva in giudizio eccependo antitutto la CP_2 propria carenza di legittimazione passiva in quanto il procedimento per querela di falso doveva essere esperito solo ed esclusivamente nei confronti del Controparte_1 soggetto titolare del diritto di credito nei confronti del querelante. A tale riguardo riteneva opportuno sottolineare che la querela di falso deve essere proposta nei confronti del soggetto che ha interesse alla produzione degli effetti cui l'atto impugnato per falso è preordinato. Come noto l'atto di cui si assume la falsità è l'attestazione della notificazione a mezzo posta di un atto giudiziario che, laddove accolta, spiegherebbe i suoi effetti a favore del ponendosi il falso come presupposto logico per consentire Controparte_1 all'avviso di accertamento di spiegare i propri effetti.
In merito, rilevava che, se è vero come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, che la querela di falso ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti, è altresì vero che essa “è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione.(Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che ha fatto corretta applicazione del principio affermato, essendo stato ritenuto il difetto di legittimazione passiva del sul Controparte_4 presupposto che la stessa Amministrazione non si identificava con il soggetto che si sarebbe potuto avvalere del credito risultante da alcune tratte di cui era stata contestata l'autenticità)” Cass. Civ. Sez. I Sent., 30-08-2007, n.18323. Ebbene l'azione civile diretta all'accertamento della falsità è rivolta a provocare una sentenza che, eliminando l'incertezza sulla veridicità del documento, ha effetti erga omnes e non solo nei riguardi della controparte del giudizio. Essa ha ad oggetto un documento, munito di fede privilegiata, e ha quale legittimato passivo chi possa avvalersi del documento stesso per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione (Cass.
30.08.2007, n.18323). In particolare, nel giudizio incidentale di falso, il soggetto legittimato passivo è la controparte del giudizio a quo. L'azione in oggetto non riguarda quindi l'autore della falsità o chi vi abbia concorso (la cui identificazione è quindi irrilevante), né tanto meno l'ente cui quel soggetto sia riferibile in virtù del rapporto di dipendenza. pagina 5 di 10 Nel merito rilevava che la firma apposta sul registro elettronico del portalettere al momento della consegna del plico si riferisce al sig. quale destinatario del plico Parte_1 notificato il 05.01.2023 alle ore 11:09. (All.2) Fermo restante la veridicità di quanto risultante dall'avviso di ricevimento, si rilevava, oltre il difetto di legittimazione passiva di l'inammissibilità e l'infondatezza della querela di falso promossa dal Controparte_2 sig. stante la regolarità della notifica dell'atto. Pregiudizialmente, si ravviserebbe la Pt_1 violazione dell'art.221c.p.c., terzo comma, che prevede la partecipazione obbligatoria del
P.M. sia nel giudizio di falso in via principale che in quello in via incidentale, pena la nullità dell'azione promossa. E' necessario, dunque, che il P.M venga informato del procedimento per potervi intervenire qualora lo ritenga opportuno. Nella vicenda in oggetto non risulta alcuna notifica e/o comunicazione della suddetta azione alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale Penale di Pescara, (Cass.Civ ordinanza n. 12254/2020).
Pertanto, così concludeva : in via pregiudiziale di rito accertare e dichiarare l'improcedibilità della querela di falso per assenza dei presupposti previsti dall'art.221 c.p.c e seguenti;
n via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
, in quanto il presente procedimento per querela di falso doveva essere Controparte_2 esperito solo ed esclusivamente nei confronti del comune di Pescara e, in conseguenza, estromettere dal giudizio in corso;
nel merito : accertare e dichiarare la CP_2 veridicità di quanto risulta nell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 386171022392 relativo al verbale 20298D/2022 del 13.11.2022, con conseguente rigetto della querela di falso proposta dall'odierno attore nei confronti del nonché di Controparte_1 [...]
nonché rigettare tutte le avverse domande;
in via subordinata, nella denegata Controparte_2 ipotesi in cui il Tribunale adito ritenga di accogliere la querela di falso proposta dal sig.
rigettare la domanda di manleva e/o ogni ulteriore domanda di Parte_1 risarcimento proposta dal nei confronti di in quanto Controparte_1 Controparte_2 inammissibili in sede di querela di falso e infondate. Con vittoria di spese e competenze legali.
La questione, ritenuta di immediata soluzione alla stato degli atti va definita tenendo pagina 6 di 10 presente quanto segue.
Anzitutto, vanno respinti i rilievi di improcedibilità, essendo bastevole sul punto richiamare i principi consolidati in tema di obbligatoria presenza del PM al procedimento per querela di falso per cui è ritenuta sufficiente ai fini di garantire detta presenza la comunicazione degli atti all'organo dell'accusa, la cui omissione causa la nullità del procedimento, rilevabile anche d'ufficio. Nel caso che ci occupa detta doverosa comunicazione è stata effettuata.
Egualmente infondati risultano i rilievi sulla inammissibilità della querela derivante dalla asserita carenza degli elementi di cui all'art 221 cod civ ( la querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità ).
Al contrario di quanto eccepito, dalla lettura dell'atto di querela di falso si evidenzia che il proponente, disconoscendo la sigla illeggibile apposta sulla ricevuta di consegna della raccomandata n. 38617L0223g2 in data 09.0.1.2023, chiedeva che ne venisse accertata e dichiarata la falsità. In proposito allegava copia del referto OCT eseguito presso l' ospedale di Chieti volta ad attestare la sua presenza altrove al momento della presunta notifica ( in Pescara )e copia del verbale di sopralluogo redatto dall' Ing. Persona_3
C.T.U. nel giudizio iscritto presso il Tribunale di Pescara al n. 4428/2019, recante in calce la propria sottoscrizione.
Per quanto riguarda l'ammissibilità della querela di falso ai fini dell'accertamento dell'apocrifia della sigla apposta sull'avviso di ricevimento del verbale sanzionatorio amministrativo, la questione è da definire affermativamente alla luce della più recente giurisprudenza anche della Suprema Corte sul punto.
Questa giurisprudenza si richiama al principio per cui la firma su un avviso di ricevimento postale che si inserisce nell'ambito di notificazioni ( ved notifiche cartelle, multe, atti giudiziari) stante il valore di atto pubblico dello stesso, può costituire oggetto di contestazione ai fini dell' autenticità necessariamente attraverso una querela di falso ( tra le altre Sez. 3 Ordinanza n. 13118 del 16/05/2025 ). Invero, nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale pagina 7 di 10 dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.
In sostanza l'avviso di ricevimento di una raccomandata, quando utilizzato per notifiche legali, costituisce un atto pubblico perché l'agente postale, nell'espletamento di tale funzione, agisce come un pubblico ufficiale. In quanto atto pubblico, l'avviso di ricevimento gode di “fede privilegiata” ai sensi dell'art. 2700 del codice civile. Ciò significa che fa piena prova di ciò che l'agente postale attesta, inclusa l'identificazione della persona che riceve l'atto e vi appone la firma. La Corte di Cassazione ha sottolineato che l'agente postale ha l'obbligo di curare l'identificazione della persona legittimata a ricevere l'atto. La coincidenza tra il destinatario e chi firma la ricevuta è un'attività di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che ne assume la responsabilità.
Per quanto riguarda l'individuazione corretta del soggetto passivo della querela di falso, occorre richiamare il consolidato orientamento anche di legittimità secondo cui la querela di falso deve essere proposta nei confronti del soggetto che intende avvalersi del documento che si assume falso, perché solo quest'ultimo ha un interesse a contraddire la domanda attorea. Peraltro, viene aggiunto che lo strumento della querela, più gravoso del disconoscimento, ha lo scopo di negare definitivamente la genuinità del documento ed è quindi rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con effetti erga omnes e non nei soli riguardi della controparte.
In ogni caso, a parere di questo giudicante, si giustifica la chiamata in causa da parte del pagina 8 di 10 soggetto che ha intende utilizzare l'atto di cui si assume la falsità, del soggetto responsabile della gestione delle notifiche, laddove volta ad essere tenuto indenni delle conseguenze della eventuale condanna facente seguito all'accertamento della falsità.
Senza poi contare che, in ogni caso, la partecipazione dell'ente che gestisce le notizie potrebbe apportare- come avvenuto nel caso che ci occupa per quanto più avanti si spiegherà-
documentazione utile all'approfondimento della fattispecie.
Tanto premesso e passando al merito della fattispecie, vi è da dire che parte querelante si premuniva di provare che la mattina del 9 gennaio 2023, si sottoponeva ad accertamento medico presso ospedale di Chieti.Ha poi prodotto verbale di sopralluogo redatto in data
11/01/2023 dal CTU incaricato nel proc. civile iscritto al n. 4428/2019, nonché del verbale di sommarie informazioni rese il 15-10-2022 davanti alla P.G. da persona indagata;
atti in occasione dei quali il ricorrente apponeva la propria sigla che in verità non sembra rispondente a quella dell'avviso di ricevimento.
Ebbene, questi elementi significativi offerti dall'interessato, a supporto della querela di falso, che potrebbero suggerire l'espletamento di accertamenti peritali, nel caso di specie vengono reputati bastevoli all'accoglimento della domanda in ragione della stessa documentazione messa a disposizione da che inficia la dedotta notifica a mani del CP_2 destinatario di cui all'avviso di ricevimento datata 9 gennaio 2023. Si intende fare riferimento alla schermata che registra la “tracciatura” del plico, nella quale risulterebbe registrato che il 05.01.2023 il destinatario del plico, cioè il ricorrente, lo avrebbe ricevuto firmando sia la ricevuta cartacea sia il registro elettronico.
Questa discrasia corrobora quanto dedotto da parte ricorrente portando a dare credibilità alla falsità della firma senza necessità di ricorrere all'ausilio tecnico, in ragione delle evidenze procedimentali.
Alla luce delle osservazioni che precedono deve darsi accoglimento alla domanda facendosi luogo a pronuncia di falsità. Segue condanna della parte soccombente Controparte_1 al pagamento delle spese in favore del ricorrente.
pagina 9 di 10 Per quanto riguarda il rapporto tra e terza chiamata, per quanto sopra osservato, CP_1 deve congruamente dichiararsi quest'ultima tenuta a tenere indenne il della CP_1 condanna alle spese nella misura della metà. Tra chiamante e chiamata le spese vanno compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone.
In accoglimento della querela incidentale di falso proposta nell'interesse di Parte_1 davanti al Giudice di Pace di Pescara nel giudizio di opposizione iscritto al n.
[...]
2114/2023, accerta e dichiara la falsità della sottoscrizione attestante l'avvenuta consegna della raccomandata n. 386171022392 in data 09.01.2023, con conseguente dichiarazione di falsità della relazione di notifica del verbale n. V/20298D/2022 (prot. 98279/2022) del
13.11.2022.
Condanna il al pagamento delle spese del giudizio incidentale, che liquida in euro CP_1
43 per esborsi ed euro 600,00 per compensi oltre accessori.
Condanna la terza chiamata a tenere indenne il della condanna alle spese di cui CP_1 sopra nella misura della metà.
Compensa le spese tra e . CP_1 Controparte_2
Pescara, 19 novembre 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 344/2024, proposta secondo il rito di cui all'art 281 decies cpc, trattenuta in decisione all'udienza in trattazione scritta del
31/10/2025 tra :
(C.F. ) elett.te dom.to in Pescara via Parte_1 C.F._1
ON e OR n. 32 presso lo studio dell'Avv. Paola Berardi
( – ), dalla quale è rappresentato e difeso Email_1 C.F._2 ricorrente
, CF. in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 Per_1
elett.te dom.to in Piazza Italia n. 1 presso la Casa Comunale, rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Lorena Petaccia dell'Avvocatura Comunale, cod. fisc. , C.F._3
PEC: Email_2
resistente
, CF. – in persona del Presidente e legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma in viale Europa 190, rappresentata e difesa dall'Avv. Katiuscia Secondino (C.F. , dell'ufficio legale interno, in C.F._4 pagina 1 di 10 virtù di procura generale alle liti conferita per atto del Notaio Rep. n. Persona_2
55418, Racc. n. 16104, registrato a Roma in data 4.5.2022, elettivamente domiciliata in
Pescara via Potenza n.7 cap 65122 presso la Filiale di Controparte_3 all'indirizzo Pec: (domicilio
[...] Email_3 elettronico)
terza chiamata
Oggetto: querela di falso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Questi i fatti esposti nel ricorso in riassunzione proposto dinanzi a questo ufficio.
Il 26.04.2023 il ricorrente ha ricevuto la notifica di verbale con il quale gli viene contestata la violazione dell'art. 12 bis, comma 2, del C.d.S. poiché: “senza giustificato motivo non ottemperava all'invito di fornire informazioni sui dati personali e sulla patente di guida di colui che in data 13.11.2022 alle ore 23:00 conduceva il veicolo targa GK838MY, per violazione dell'art. 146 notificato in data 05.01.023 con verbale n. 20298D/2022”.
Con ricorso depositato in data 19/05/2023 davanti al Giudice di Pace di Pescara, il ricorrente ha impugnato il verbale deducendo di non aver ricevuto la notifica del verbale n.
20298D/2022 e quindi neppure l'invito a fornire le informazioni di cui sopra (doc.1).
Con memoria difensiva depositata in data 11/09/2023 (doc. 2) il ha Controparte_1 contestato l'impugnazione deducendo che il ricorrente aveva regolarmente ricevuto la notifica del verbale n. 20298D/2022, come risultava dalla sottoscrizione dell'attestato di ricezione che veniva depositato in atti (doc.3): il verbale è stato spedito con A.G. n.
386171022392 ed è stato notificato a mezzo servizio postale con consegna nelle mani dello stesso ricorrente in data 05.01.2023.
Contestato che sull'attestato di ricevimento risultava apposta una sigla illeggibile, il ricorrente la disconosceva come propria (doc.4). Il Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 222
pagina 2 di 10 c.p.c., ha interpellato il Comune il quale ha dichiarato che intendeva avvalersi del documento, di conseguenza il ricorrente ha proposto domanda incidentale di falso depositata all'udienza del 17/10/2023, unitamente ad atti pubblici sottoscritti dal ricorrente ai fini del confronto con la sigla apposta sull'attestato di ricezione ed inoltre certificazione medica probante il fatto che la mattina in cui sarebbe stato notificato il verbale n.
20298D/2022 egli non poteva trovarsi presso l'abitazione (doc. 5-6-7- 8). Il Giudice di Pace con ordinanza del 14/12/2023 ha sospeso il processo ed ha rimesso le parti per il giudizio di falso davanti al Tribunale (doc. 9).
Con il ricorso in riassunzione il Quarta ha insistito affinché il Tribunale, in accoglimento della querela incidentale di falso proposta davanti al Giudice di Pace di Pescara nel giudizio di opposizione iscritto al n. 2114/2023, accerti e dichiari la falsità della sottoscrizione attestante l'avvenuta consegna della raccomandata n. 386171022392 in data 09.01.2023, con conseguente dichiarazione di falsità della relazione di notifica del verbale n.
V/20298D/2022 (prot. 98279/2022) del 13.11.2022.
Si costituiva il anzitutto rilevando che dalla disamina della relata di notifica del CP_1 ricorso introduttivo del presente giudizio, non risulterebbe che la querela di falso sia stata notificata e/o comunicata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di
Pescara, come prevede l'art. 221 del c.p.c., e pertanto, l'azione di falso così come proposta risulta improcedibile. Inoltre rilevava che nel ricorso non si indicano dettagliatamente i mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi per dimostrare la falsità del documento, oggetto di controversia, sicchè l'azione proposta risulta, altresì, inammissibile giacchè mancante il ricorso di quelle “indicazioni degli elementi e delle prove della falsità” che costituiscono condizioni imprescindibili per l'ammissibilità dell'azione di falso.
Ed ancora, evidenziava che deve darsi atto che la sottoscrizione contestata dal ricorrente è contenuta in un atto (Avviso di ricevimento) redatto da incaricato delle , quindi da un CP_2 dipendente di un'Azienda privata che svolge un servizio pubblico, ma che ovviamente, è persona giuridica diversa rispetto al Ne consegue che se si lamenta la Controparte_1 falsità di quell'atto, ne dovrà rispondere giuridicamente solo e non Controparte_2 pagina 3 di 10 certo il Controparte_1
Nel merito, ha fatto rilevare che la deduzione della falsità non può semplicemente consistere, come nella specie, nell'asserita non autenticità della sottoscrizione a nome del destinatario dell'atto, ma deve essere accompagnata dalla deduzione che, in ogni caso, nessuno ebbe in casa a ricevere l'atto firmando perché solo così risulterebbe la falsità della sottoscrizione, all'atto della notifica, dell'avviso di ricevimento. ( Tra le altre Trib. Pe. sent.
94/2014).
Applicando l'iter logico motivazionale di cui sopra, corroborato da numerose pronunce della Cassazione in materia, ne consegue che la semplice deduzione del ricorrente di non aver sottoscritto l'avviso di ricevimento, tanto che potrebbe fornire anche la prova della sua non presenza nel luogo di residenza al momento della consegna della raccomandata, non compromette la validità dell'avviso di ricevimento giacchè qualcun altro, in quella data, presso la residenza del destinatario avrebbe potuto ritirare il plico sottoscrivendo l'avviso.
Pertanto il svolgeva le seguenti conclusioni : in via pregiudiziale di rito: - CP_1 accertare e dichiarare l'improcedibilità della querela di falso per assenza dei presupposti richiesti dall'art. 221 e seguenti del c.p.c.; In via preliminare: - ai sensi dell'art. 106 c.p.c., in caso di mancato accoglimento dell'eccezione pregiudiziale di cui sopra, autorizzare il a chiamare in giudizio in persona del legale rapp.te Controparte_1 Controparte_2 pro-tempore, al fine di essere manlevato dalla stessa nel caso di eventuale accoglimento dell'azione proposta, conseguentemente, fissarsi altra data di prima di comparizione delle parti nel rispetto dei termini a difesa;
Nel merito: - rigettarsi la querela di falso in quanto improcedibile, inammissibile, non fondata o non provata, con vittoria di spese e competenze come da parametri vigenti, oltre oneri riflessi (in sostituzione di cap ed iva) spettanti agli avvocati degli enti pubblici;
in via subordinata: -in caso di accoglimento della domanda del ricorrente, accertarsi la mancanza di responsabilità a carico dell'Ente convenuto e, conseguentemente, dichiararsi tenuta a manlevare il Controparte_2 da ogni pregiudizio economico derivante dalla causa;
- condannare Controparte_1 parte chiamata la pagamento delle spese.
pagina 4 di 10 Disposta la chiamata di , questa si costituiva in giudizio eccependo antitutto la CP_2 propria carenza di legittimazione passiva in quanto il procedimento per querela di falso doveva essere esperito solo ed esclusivamente nei confronti del Controparte_1 soggetto titolare del diritto di credito nei confronti del querelante. A tale riguardo riteneva opportuno sottolineare che la querela di falso deve essere proposta nei confronti del soggetto che ha interesse alla produzione degli effetti cui l'atto impugnato per falso è preordinato. Come noto l'atto di cui si assume la falsità è l'attestazione della notificazione a mezzo posta di un atto giudiziario che, laddove accolta, spiegherebbe i suoi effetti a favore del ponendosi il falso come presupposto logico per consentire Controparte_1 all'avviso di accertamento di spiegare i propri effetti.
In merito, rilevava che, se è vero come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, che la querela di falso ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti, è altresì vero che essa “è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione.(Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che ha fatto corretta applicazione del principio affermato, essendo stato ritenuto il difetto di legittimazione passiva del sul Controparte_4 presupposto che la stessa Amministrazione non si identificava con il soggetto che si sarebbe potuto avvalere del credito risultante da alcune tratte di cui era stata contestata l'autenticità)” Cass. Civ. Sez. I Sent., 30-08-2007, n.18323. Ebbene l'azione civile diretta all'accertamento della falsità è rivolta a provocare una sentenza che, eliminando l'incertezza sulla veridicità del documento, ha effetti erga omnes e non solo nei riguardi della controparte del giudizio. Essa ha ad oggetto un documento, munito di fede privilegiata, e ha quale legittimato passivo chi possa avvalersi del documento stesso per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione (Cass.
30.08.2007, n.18323). In particolare, nel giudizio incidentale di falso, il soggetto legittimato passivo è la controparte del giudizio a quo. L'azione in oggetto non riguarda quindi l'autore della falsità o chi vi abbia concorso (la cui identificazione è quindi irrilevante), né tanto meno l'ente cui quel soggetto sia riferibile in virtù del rapporto di dipendenza. pagina 5 di 10 Nel merito rilevava che la firma apposta sul registro elettronico del portalettere al momento della consegna del plico si riferisce al sig. quale destinatario del plico Parte_1 notificato il 05.01.2023 alle ore 11:09. (All.2) Fermo restante la veridicità di quanto risultante dall'avviso di ricevimento, si rilevava, oltre il difetto di legittimazione passiva di l'inammissibilità e l'infondatezza della querela di falso promossa dal Controparte_2 sig. stante la regolarità della notifica dell'atto. Pregiudizialmente, si ravviserebbe la Pt_1 violazione dell'art.221c.p.c., terzo comma, che prevede la partecipazione obbligatoria del
P.M. sia nel giudizio di falso in via principale che in quello in via incidentale, pena la nullità dell'azione promossa. E' necessario, dunque, che il P.M venga informato del procedimento per potervi intervenire qualora lo ritenga opportuno. Nella vicenda in oggetto non risulta alcuna notifica e/o comunicazione della suddetta azione alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale Penale di Pescara, (Cass.Civ ordinanza n. 12254/2020).
Pertanto, così concludeva : in via pregiudiziale di rito accertare e dichiarare l'improcedibilità della querela di falso per assenza dei presupposti previsti dall'art.221 c.p.c e seguenti;
n via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
, in quanto il presente procedimento per querela di falso doveva essere Controparte_2 esperito solo ed esclusivamente nei confronti del comune di Pescara e, in conseguenza, estromettere dal giudizio in corso;
nel merito : accertare e dichiarare la CP_2 veridicità di quanto risulta nell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 386171022392 relativo al verbale 20298D/2022 del 13.11.2022, con conseguente rigetto della querela di falso proposta dall'odierno attore nei confronti del nonché di Controparte_1 [...]
nonché rigettare tutte le avverse domande;
in via subordinata, nella denegata Controparte_2 ipotesi in cui il Tribunale adito ritenga di accogliere la querela di falso proposta dal sig.
rigettare la domanda di manleva e/o ogni ulteriore domanda di Parte_1 risarcimento proposta dal nei confronti di in quanto Controparte_1 Controparte_2 inammissibili in sede di querela di falso e infondate. Con vittoria di spese e competenze legali.
La questione, ritenuta di immediata soluzione alla stato degli atti va definita tenendo pagina 6 di 10 presente quanto segue.
Anzitutto, vanno respinti i rilievi di improcedibilità, essendo bastevole sul punto richiamare i principi consolidati in tema di obbligatoria presenza del PM al procedimento per querela di falso per cui è ritenuta sufficiente ai fini di garantire detta presenza la comunicazione degli atti all'organo dell'accusa, la cui omissione causa la nullità del procedimento, rilevabile anche d'ufficio. Nel caso che ci occupa detta doverosa comunicazione è stata effettuata.
Egualmente infondati risultano i rilievi sulla inammissibilità della querela derivante dalla asserita carenza degli elementi di cui all'art 221 cod civ ( la querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità ).
Al contrario di quanto eccepito, dalla lettura dell'atto di querela di falso si evidenzia che il proponente, disconoscendo la sigla illeggibile apposta sulla ricevuta di consegna della raccomandata n. 38617L0223g2 in data 09.0.1.2023, chiedeva che ne venisse accertata e dichiarata la falsità. In proposito allegava copia del referto OCT eseguito presso l' ospedale di Chieti volta ad attestare la sua presenza altrove al momento della presunta notifica ( in Pescara )e copia del verbale di sopralluogo redatto dall' Ing. Persona_3
C.T.U. nel giudizio iscritto presso il Tribunale di Pescara al n. 4428/2019, recante in calce la propria sottoscrizione.
Per quanto riguarda l'ammissibilità della querela di falso ai fini dell'accertamento dell'apocrifia della sigla apposta sull'avviso di ricevimento del verbale sanzionatorio amministrativo, la questione è da definire affermativamente alla luce della più recente giurisprudenza anche della Suprema Corte sul punto.
Questa giurisprudenza si richiama al principio per cui la firma su un avviso di ricevimento postale che si inserisce nell'ambito di notificazioni ( ved notifiche cartelle, multe, atti giudiziari) stante il valore di atto pubblico dello stesso, può costituire oggetto di contestazione ai fini dell' autenticità necessariamente attraverso una querela di falso ( tra le altre Sez. 3 Ordinanza n. 13118 del 16/05/2025 ). Invero, nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale pagina 7 di 10 dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.
In sostanza l'avviso di ricevimento di una raccomandata, quando utilizzato per notifiche legali, costituisce un atto pubblico perché l'agente postale, nell'espletamento di tale funzione, agisce come un pubblico ufficiale. In quanto atto pubblico, l'avviso di ricevimento gode di “fede privilegiata” ai sensi dell'art. 2700 del codice civile. Ciò significa che fa piena prova di ciò che l'agente postale attesta, inclusa l'identificazione della persona che riceve l'atto e vi appone la firma. La Corte di Cassazione ha sottolineato che l'agente postale ha l'obbligo di curare l'identificazione della persona legittimata a ricevere l'atto. La coincidenza tra il destinatario e chi firma la ricevuta è un'attività di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che ne assume la responsabilità.
Per quanto riguarda l'individuazione corretta del soggetto passivo della querela di falso, occorre richiamare il consolidato orientamento anche di legittimità secondo cui la querela di falso deve essere proposta nei confronti del soggetto che intende avvalersi del documento che si assume falso, perché solo quest'ultimo ha un interesse a contraddire la domanda attorea. Peraltro, viene aggiunto che lo strumento della querela, più gravoso del disconoscimento, ha lo scopo di negare definitivamente la genuinità del documento ed è quindi rivolto al perseguimento di un risultato più ampio e definitivo, qual è quello della completa rimozione del valore dell'atto con effetti erga omnes e non nei soli riguardi della controparte.
In ogni caso, a parere di questo giudicante, si giustifica la chiamata in causa da parte del pagina 8 di 10 soggetto che ha intende utilizzare l'atto di cui si assume la falsità, del soggetto responsabile della gestione delle notifiche, laddove volta ad essere tenuto indenni delle conseguenze della eventuale condanna facente seguito all'accertamento della falsità.
Senza poi contare che, in ogni caso, la partecipazione dell'ente che gestisce le notizie potrebbe apportare- come avvenuto nel caso che ci occupa per quanto più avanti si spiegherà-
documentazione utile all'approfondimento della fattispecie.
Tanto premesso e passando al merito della fattispecie, vi è da dire che parte querelante si premuniva di provare che la mattina del 9 gennaio 2023, si sottoponeva ad accertamento medico presso ospedale di Chieti.Ha poi prodotto verbale di sopralluogo redatto in data
11/01/2023 dal CTU incaricato nel proc. civile iscritto al n. 4428/2019, nonché del verbale di sommarie informazioni rese il 15-10-2022 davanti alla P.G. da persona indagata;
atti in occasione dei quali il ricorrente apponeva la propria sigla che in verità non sembra rispondente a quella dell'avviso di ricevimento.
Ebbene, questi elementi significativi offerti dall'interessato, a supporto della querela di falso, che potrebbero suggerire l'espletamento di accertamenti peritali, nel caso di specie vengono reputati bastevoli all'accoglimento della domanda in ragione della stessa documentazione messa a disposizione da che inficia la dedotta notifica a mani del CP_2 destinatario di cui all'avviso di ricevimento datata 9 gennaio 2023. Si intende fare riferimento alla schermata che registra la “tracciatura” del plico, nella quale risulterebbe registrato che il 05.01.2023 il destinatario del plico, cioè il ricorrente, lo avrebbe ricevuto firmando sia la ricevuta cartacea sia il registro elettronico.
Questa discrasia corrobora quanto dedotto da parte ricorrente portando a dare credibilità alla falsità della firma senza necessità di ricorrere all'ausilio tecnico, in ragione delle evidenze procedimentali.
Alla luce delle osservazioni che precedono deve darsi accoglimento alla domanda facendosi luogo a pronuncia di falsità. Segue condanna della parte soccombente Controparte_1 al pagamento delle spese in favore del ricorrente.
pagina 9 di 10 Per quanto riguarda il rapporto tra e terza chiamata, per quanto sopra osservato, CP_1 deve congruamente dichiararsi quest'ultima tenuta a tenere indenne il della CP_1 condanna alle spese nella misura della metà. Tra chiamante e chiamata le spese vanno compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone.
In accoglimento della querela incidentale di falso proposta nell'interesse di Parte_1 davanti al Giudice di Pace di Pescara nel giudizio di opposizione iscritto al n.
[...]
2114/2023, accerta e dichiara la falsità della sottoscrizione attestante l'avvenuta consegna della raccomandata n. 386171022392 in data 09.01.2023, con conseguente dichiarazione di falsità della relazione di notifica del verbale n. V/20298D/2022 (prot. 98279/2022) del
13.11.2022.
Condanna il al pagamento delle spese del giudizio incidentale, che liquida in euro CP_1
43 per esborsi ed euro 600,00 per compensi oltre accessori.
Condanna la terza chiamata a tenere indenne il della condanna alle spese di cui CP_1 sopra nella misura della metà.
Compensa le spese tra e . CP_1 Controparte_2
Pescara, 19 novembre 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
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