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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 7539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7539 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AT CO nato a [...] il [...] EA EL DI nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE D'APPELLO DI BARI visti gli atti, letto il provvedimento impugnato e i ricorsi;
Udita la relazione svolta dal Consigliere CO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LAURA CONDEMI che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
ricorsi trattati in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato AN TE e IE ID IL per ricettazione di una autovettura. 2. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. 2.1 AN TE, con un unico motivo deduce violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per non aver riconosciuto il delitto di furto con contraddittorietà della motivazione sul punto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 7539 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: FLORIT CO Data Udienza: 23/01/2026 2 Si sostiene, nel ricorso, che la Corte abbia valutato erroneamente le circostanze del fatto, che appuntavano nel senso della commissione, da parte degli indagati, del furto della autovettura, piuttosto che della ricettazione contestata loro. 2.2 IE ID IL affida il ricorso a cinque motivi, i primi quattro inquadrati nel prisma della violazione di legge (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.) mentre l’ultimo configurato quale vizio di motivazione (manifesta illogicità) ex art. 606, lett. e, cod. proc. pen. Specificamente: - violazione degli art. 533, 535 e 192 cod. proc. pen, per violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, posto che non si è raggiunta la prova che IL fosse correo dell’TE nella ricettazione, piuttosto che mero passeggero del coimputato;
- erronea applicazione degli art. 484, 420 ter, 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., in relazione al diniego del legittimo impedimento a seguito di adesione del difensore dell’imputato, in occasione dell’udienza di discussione, alla astensione dalla attività professionale indetta dalla associazione di categoria;
- erronea applicazione degli artt. 648 e 624 cod. pen., poiché dal contesto spazio- temporale di commissione del furto e di recupero della refurtiva, risulta evidente che i due imputati furono gli autori della sottrazione della vettura;
- erronea applicazione dell’art. 131 bis. cod. pen., per la scarsa offensività della condotta, che avrebbe ampiamente giustificato la applicazione della clausola di esclusione della punibilità; - manifesta illogicità della motivazione, poiché la sentenza impugnata non è dotata di una motivazione effettiva e idonea a rappresentare le ragioni a base della decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, adducendo motivi manifestamente infondati o generici. 2. Il ricorso di TE è, nella sua interezza, valutativo e concentrato sul fatto. Ciò è dimostrato, innanzi tutto, dalla non consentita evocazione della violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., norma non ‘presidiata’ da sanzione di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall’art. 606, lett. c, cod. proc. pen., e comunque non utilizzabile per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili- Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04. Ma anche a voler tralasciare tale aspetto formale, la realtà è che il motivo su cui si fonda il ricorso di TE si riduce ad una rielaborazione degli elementi posti a base della 3 valutazione del fatto (in particolare, ai fini della qualificazione giuridica dello stesso – furto o ricettazione), nella pretesa di trasportare, in questa sede, i parametri del giudizio di merito, senza tuttavia considerare che tale operazione è preclusa alla Corte di legittimità. Per la Corte, infatti, la valutazione del discorso giustificativo della decisione, cioè dell’esternazione delle proprie ragioni da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza, è circoscritto ai parametri elencati alla lettera e) dell’art. 606 cod. proc. pen. (cui il motivo non fa nemmeno riferimento, a conferma della effettiva natura del ricorso), cioè alla mancanza, contraddittorietà e manifesta (e non ‘mera’, ‘sola o ‘semplice’) illogicità. Non sono quindi consentite, in questa sede, censure basate sull’erroneità, inadeguatezza, inopportunità della valutazione del fatto, o la proposizione di ricostruzioni alternative, se non basate sulla premessa della dimostrata contraddittorietà o manifesta illogicità della decisione assunta dal giudice, perché tutto ciò non conduce alla valutazione di legittimità della motivazione, ma ad una terza valutazione del merito – non permessa a livello ordinamentale né processuale penale (tra le tante Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965 – 01). Nel caso concreto, la Corte (pag. 4), in linea con la decisione di primo grado, ma con autonoma ed approfondita analisi della tempistica della vicenda, ha valutato in maniera del tutto adeguata la compatibilità della tesi accusatoria con le circostanze del fatto, evidenziando, in aggiunta, che la presenza di attrezzi idonei allo smontaggio degli accessori del veicolo (già in parte avvenuta con la asportazione di alcuni sedili) predicava piuttosto nel senso di smentire la tesi difensiva, piuttosto che corroborarla. 3. I cinque motivi del ricorso di IE ID IL possono essere ridotti a quattro, dato che l’ultimo di essi è una doglianza attinente alla motivazione, che riguarda tutti i motivi che lo precedono. Ciò premesso, i motivi, oltre agli evidenti profili di ripetitività, sono manifestamente infondati e – in larga parte - generici. 3.1 Generico è il primo, che non va oltre il richiamo ad una serie di precedenti e di principi (astrattamente condivisibili, tanto i primi che i secondi), senza tuttavia scendere nel concreto e senza confrontarsi con i fatti posti dalla Corte (ed, ancor prima, dal Tribunale) a fondamento della affermazione di responsabilità del IL. In particolare, la Corte evidenzia (pag. 3) che le emergenze degli atti di indagine (la serrata concatenazione temporale, la presenza di attrezzi per ‘cannibalizzare’ la vettura, l’avvenuta asportazione di parte dell’allestimento interno, la presenza del cacciavite nel quadro di accensione e, infine, la fuga, per sottrarsi all’arresto) sono indicative di una azione criminale condivisa tra i due coimputati, in cui l’elemento della guida (che non può che essere eseguita da uno solo dei due) non è idoneo a costituire il discrimine tra responsabilità per la ricettazione e mera connivenza. 4 3.2 Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, confliggendo con l’orientamento assolutamente consolidato in materia di questa Corte, che il Collegio intende ribadire, secondo cui nell’ipotesi di trattazione cartolare, non può costituire legittimo impedimento la dichiarata adesione del difensore alla astensione dalle udienze proclamata dalla associazione di categoria, se intervenga in momento successivo allo scadere del termine per la richiesta di trattazione orale (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 – 01; Sez. 7, ord. n. 34403 del 10/09/2025, Saracino, non mass.; Sez. 7, ord. n. 32069 del 03/06/2025, TE, non mass.). 3.3 Il terzo motivo di IL, come quello unico di TE, riguarda la qualificazione giuridica del fatto (ricettazione o furto) ed è destinato a seguire la stessa sorte, trattandosi di motivo manifestamente infondato per ragioni del tutto assimilabili a quelle già espresse in relazione al correo, alle quali si rinvia. 3.4 Il quarto motivo, oltre ad essere ripetitivo, nonostante la congrua risposta fornita dalla sentenza (pag. 3) al corrispondente motivo di appello, è manifestamente infondato. Infatti, la valutazione della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del beneficio ex art. 131-bis cod. pen., rientra nella discrezionalità assoluta del giudice del merito ed è immune da vaglio di legittimità se espressa in una motivazione non contraddittoria e non manifestamente illogica. Ebbene, il riferimento alla gravità della condotta (avente ad oggetto un autoveicolo cui erano già stati asportati componenti e che era destinato allo smontaggio per la successiva rivendita dei pezzi nel mercato parallelo dei pezzi di ricambio ricettati), quale parametro ostativo al beneficio, non è per nulla illogico, implicando un giudizio (i) sul valore non particolarmente modesto del bene in oggetto e (ii) sul contributo che tale condotta era destinata a fornire ai circuiti illeciti cerignolesi. 3.5 L’ultimo motivo, come detto, non è un vero motivo di ricorso ma una ‘chiusa’ ricapitolativa in cui si lamenta, in forma del tutto generica, la inadeguatezza motivazionale della decisione impugnata. Oltre a menzionare categorie di vizio che non sono ricomprese nell’elenco tassativo dell’art. 606, lett. e, cod. proc. pen., esso è del tutto privo di concretezza e, pertanto, manifestamente infondato. 4. Per le ragioni sopra esposte, i ricorsi sono inammissibili. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio 2026 Il Consigliere relatore Il Presidente AN IT VA LI
Udita la relazione svolta dal Consigliere CO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LAURA CONDEMI che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
ricorsi trattati in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato AN TE e IE ID IL per ricettazione di una autovettura. 2. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. 2.1 AN TE, con un unico motivo deduce violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per non aver riconosciuto il delitto di furto con contraddittorietà della motivazione sul punto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 7539 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: FLORIT CO Data Udienza: 23/01/2026 2 Si sostiene, nel ricorso, che la Corte abbia valutato erroneamente le circostanze del fatto, che appuntavano nel senso della commissione, da parte degli indagati, del furto della autovettura, piuttosto che della ricettazione contestata loro. 2.2 IE ID IL affida il ricorso a cinque motivi, i primi quattro inquadrati nel prisma della violazione di legge (art. 606, lett. b, cod. proc. pen.) mentre l’ultimo configurato quale vizio di motivazione (manifesta illogicità) ex art. 606, lett. e, cod. proc. pen. Specificamente: - violazione degli art. 533, 535 e 192 cod. proc. pen, per violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, posto che non si è raggiunta la prova che IL fosse correo dell’TE nella ricettazione, piuttosto che mero passeggero del coimputato;
- erronea applicazione degli art. 484, 420 ter, 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., in relazione al diniego del legittimo impedimento a seguito di adesione del difensore dell’imputato, in occasione dell’udienza di discussione, alla astensione dalla attività professionale indetta dalla associazione di categoria;
- erronea applicazione degli artt. 648 e 624 cod. pen., poiché dal contesto spazio- temporale di commissione del furto e di recupero della refurtiva, risulta evidente che i due imputati furono gli autori della sottrazione della vettura;
- erronea applicazione dell’art. 131 bis. cod. pen., per la scarsa offensività della condotta, che avrebbe ampiamente giustificato la applicazione della clausola di esclusione della punibilità; - manifesta illogicità della motivazione, poiché la sentenza impugnata non è dotata di una motivazione effettiva e idonea a rappresentare le ragioni a base della decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, adducendo motivi manifestamente infondati o generici. 2. Il ricorso di TE è, nella sua interezza, valutativo e concentrato sul fatto. Ciò è dimostrato, innanzi tutto, dalla non consentita evocazione della violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., norma non ‘presidiata’ da sanzione di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall’art. 606, lett. c, cod. proc. pen., e comunque non utilizzabile per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili- Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04. Ma anche a voler tralasciare tale aspetto formale, la realtà è che il motivo su cui si fonda il ricorso di TE si riduce ad una rielaborazione degli elementi posti a base della 3 valutazione del fatto (in particolare, ai fini della qualificazione giuridica dello stesso – furto o ricettazione), nella pretesa di trasportare, in questa sede, i parametri del giudizio di merito, senza tuttavia considerare che tale operazione è preclusa alla Corte di legittimità. Per la Corte, infatti, la valutazione del discorso giustificativo della decisione, cioè dell’esternazione delle proprie ragioni da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza, è circoscritto ai parametri elencati alla lettera e) dell’art. 606 cod. proc. pen. (cui il motivo non fa nemmeno riferimento, a conferma della effettiva natura del ricorso), cioè alla mancanza, contraddittorietà e manifesta (e non ‘mera’, ‘sola o ‘semplice’) illogicità. Non sono quindi consentite, in questa sede, censure basate sull’erroneità, inadeguatezza, inopportunità della valutazione del fatto, o la proposizione di ricostruzioni alternative, se non basate sulla premessa della dimostrata contraddittorietà o manifesta illogicità della decisione assunta dal giudice, perché tutto ciò non conduce alla valutazione di legittimità della motivazione, ma ad una terza valutazione del merito – non permessa a livello ordinamentale né processuale penale (tra le tante Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965 – 01). Nel caso concreto, la Corte (pag. 4), in linea con la decisione di primo grado, ma con autonoma ed approfondita analisi della tempistica della vicenda, ha valutato in maniera del tutto adeguata la compatibilità della tesi accusatoria con le circostanze del fatto, evidenziando, in aggiunta, che la presenza di attrezzi idonei allo smontaggio degli accessori del veicolo (già in parte avvenuta con la asportazione di alcuni sedili) predicava piuttosto nel senso di smentire la tesi difensiva, piuttosto che corroborarla. 3. I cinque motivi del ricorso di IE ID IL possono essere ridotti a quattro, dato che l’ultimo di essi è una doglianza attinente alla motivazione, che riguarda tutti i motivi che lo precedono. Ciò premesso, i motivi, oltre agli evidenti profili di ripetitività, sono manifestamente infondati e – in larga parte - generici. 3.1 Generico è il primo, che non va oltre il richiamo ad una serie di precedenti e di principi (astrattamente condivisibili, tanto i primi che i secondi), senza tuttavia scendere nel concreto e senza confrontarsi con i fatti posti dalla Corte (ed, ancor prima, dal Tribunale) a fondamento della affermazione di responsabilità del IL. In particolare, la Corte evidenzia (pag. 3) che le emergenze degli atti di indagine (la serrata concatenazione temporale, la presenza di attrezzi per ‘cannibalizzare’ la vettura, l’avvenuta asportazione di parte dell’allestimento interno, la presenza del cacciavite nel quadro di accensione e, infine, la fuga, per sottrarsi all’arresto) sono indicative di una azione criminale condivisa tra i due coimputati, in cui l’elemento della guida (che non può che essere eseguita da uno solo dei due) non è idoneo a costituire il discrimine tra responsabilità per la ricettazione e mera connivenza. 4 3.2 Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, confliggendo con l’orientamento assolutamente consolidato in materia di questa Corte, che il Collegio intende ribadire, secondo cui nell’ipotesi di trattazione cartolare, non può costituire legittimo impedimento la dichiarata adesione del difensore alla astensione dalle udienze proclamata dalla associazione di categoria, se intervenga in momento successivo allo scadere del termine per la richiesta di trattazione orale (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 – 01; Sez. 7, ord. n. 34403 del 10/09/2025, Saracino, non mass.; Sez. 7, ord. n. 32069 del 03/06/2025, TE, non mass.). 3.3 Il terzo motivo di IL, come quello unico di TE, riguarda la qualificazione giuridica del fatto (ricettazione o furto) ed è destinato a seguire la stessa sorte, trattandosi di motivo manifestamente infondato per ragioni del tutto assimilabili a quelle già espresse in relazione al correo, alle quali si rinvia. 3.4 Il quarto motivo, oltre ad essere ripetitivo, nonostante la congrua risposta fornita dalla sentenza (pag. 3) al corrispondente motivo di appello, è manifestamente infondato. Infatti, la valutazione della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del beneficio ex art. 131-bis cod. pen., rientra nella discrezionalità assoluta del giudice del merito ed è immune da vaglio di legittimità se espressa in una motivazione non contraddittoria e non manifestamente illogica. Ebbene, il riferimento alla gravità della condotta (avente ad oggetto un autoveicolo cui erano già stati asportati componenti e che era destinato allo smontaggio per la successiva rivendita dei pezzi nel mercato parallelo dei pezzi di ricambio ricettati), quale parametro ostativo al beneficio, non è per nulla illogico, implicando un giudizio (i) sul valore non particolarmente modesto del bene in oggetto e (ii) sul contributo che tale condotta era destinata a fornire ai circuiti illeciti cerignolesi. 3.5 L’ultimo motivo, come detto, non è un vero motivo di ricorso ma una ‘chiusa’ ricapitolativa in cui si lamenta, in forma del tutto generica, la inadeguatezza motivazionale della decisione impugnata. Oltre a menzionare categorie di vizio che non sono ricomprese nell’elenco tassativo dell’art. 606, lett. e, cod. proc. pen., esso è del tutto privo di concretezza e, pertanto, manifestamente infondato. 4. Per le ragioni sopra esposte, i ricorsi sono inammissibili. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 23 gennaio 2026 Il Consigliere relatore Il Presidente AN IT VA LI