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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 10/02/2026, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1226/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
16/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AR BALDASSARE, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4726/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 234/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 06/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY505DC01048 2022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 659/2025 depositato il
18/04/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- All'esito del giudizio relativo al ricorso, proposto dal Sig. Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n.TY5050DC01048/2022 relativo ad IRPEF, e relative addizionali con provvedimento irrogativo di sanzioni per l'anno 2016 notificato in data 09.12.2022, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Agrigento contestava un reddito di capitale di €. 730.696,38 ai sensi dell'art. 41 bis del DPR 29.09.1973, N. 600/73, a seguito della segnalazione operata dalla Direzione Provinciale di Palermo - Ufficio Controlli – e inserito nel piano di controllo per il recupero di utili extrabilancio della società “Società_1 s.r.l.”che per quell'anno ha omesso di dichiarare elementi positivi di reddito di impresa per €. 4.322.420,00 ai fini IRES ed IRAP, la C.
G.T. di primo grado di Agrigento, con la sentenza n. 234/05/2024 - pubblicata in data 6 febbraio 2024, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e compensato le spese di lite, così statuendo: “… Come correttamente evidenziato dall'Agenzia delle Entrate, nelle proprie memorie difensive, l'atto impugnato è stato notificato in data 6.12.2022 e contestato dalla parte contribuente che in proposito nei propri atti riferisce una notifica effettuata in data 9.12.2022, mentre in realtà vi è fra gli atti del giudizio l'avviso di ricevimento recante con chiarezza il timbro del giorno 6.12.2022, sottoscritto per presa consegna dallo stesso ricorrente, e di conseguenza il ricorso avrebbe dovuto essere notificato alla controparte entro sessanta giorni da tale data, termine che, scadeva il 5.5.2023 (ricadente di venerdi giornata lavorativa), tenendo conto che il contribuente ha prodotto in data 02-02-2023 istanza di accertamento con adesione, ma i termini per l'impugnazione - (sospesi, ex art. 6, terzo comma, art. 16, co.
1-bis, d.lgs. n. 546/92) 2 del D.lgs. n. 218/1997, per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della predetta istanza di accertamento con adesione)
- scadevano il 5-05-2023, e il ricorso è stato inoltrato in data 8.5.2023, oltre il termine di cui all'art 21 Dlgs n. 546/1992.
Parte ricorrente produceva relata di notifica effettuata in data 9.12.2022, ma l'Ufficio osserva che tale atto citato, rappresenta un secondo avviso ma, come correttamente ha dedotto, la mera reiterazione della notifica non determina, per nulla, così come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione con una recente Ordinanza del 23-06-2022 (n. 21623), un prolungamento dei termini per ricorrere, poiché la prima notifica dell'anzidetto avviso di accertamento n. TY505DC01048/2022, avvenuta in data 06-12-2022, non presenta, come anzi esposto, alcun profilo di invalidità e sul punto parte ricorrente nulla osserva.
Peraltro, nel processo tributario, ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, come avvenuto nell'odierno giudizio, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, mentre il contribuente, pur asserendo di aver ricevuto la notifica il 9.12.2022, si è limitato ad insistere, nulla deducendo in alcun modo in merito alla data di notifica contestata dall'Ufficio.
In conclusione, il ricorso va respinto, l'atto impugnato va confermato, dichiarando l'inammissibilità del ricorso stesso, poiché depositato tardivamente oltre il termine perentorio di sessanta giorni, normativamente stabilito dall'art. 21, primo comma, del D. Lgs. n.546/1992.
Le spese vengono compensate come in dispositivo”.
2.- Ha proposto appello avverso la predetta sentenza l'originario ricorrente, rimasto soccombente nel primo grado di giudizio, formulando i seguenti motivi:
1- Illegittimità della sentenza per essere stata emessa in violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c.;
2- Illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il ricorso per tardività;
3- Omessa pronuncia sull'omessa motivazione - violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000;
4- Omessa pronuncia sulla infondatezza;
5- Omessa pronuncia sulla nullità dell'avviso di accertamento per violazione del divieto del principio
“preasumptum del praesumpto”.
Ha concluso per l'integrale riforma della decisione impugnata, con richiesta di vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
3.- Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento, con controdeduzioni, con le quali, replicando alle argomentazioni dell'appellante, ha concluso per la conferma della decisione impugnata, con vittoria di spese e compensi.
4.- L'appellante ha ribadito le proprie conclusioni, con successiva memoria.
5.- All'udienza pubblica del 16 aprile 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.- L'appello è infondato nel merito e deve essere respinto.
7.- In ordine alla prima doglianza, concernente l'asserita illegittimità della sentenza per essere stata emessa in violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., essa è da ritenere destituita di fondamento.
L'Ufficio, com'esposto in fatto, ha legittimamente chiesto l'inammissibilità dell'originario ricorso in sede di memoria illustrativa del 10.10.2023.
Avverso tale memoria illustrativa, il ricorrente nulla ha dedotto, essendosi limitato a replicare alle controdeduzioni erariali depositate in data 06.07.2023, non deducendo alcunché avverso la richiesta di inammissibilità del ricorso avanzata dall'Ufficio in sede di susseguente memoria illustrativa del 10.1.-2023.
Inoltre, si evidenzia che in udienza, come emerge dal relativo verbale, il ricorrente non ha neanche chiesto il termine a difesa cui fa riferimento nel motivo di appello.
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, nessuna sentenza “a sorpresa” vi è stata nel caso di specie da parte dei primi giudici, i quali hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo, sulla base del chiaro disposto normativo previsto dal D.L.vo n. 546/1992. Peraltro, sempre i
Giudici di primo grado hanno specificato che, a prescindere dalla memoria dell'Ufficio, l'inammissibilità del ricorso introduttivo emergeva icto oculi dagli atti di causa, quindi, la relativa pronuncia sul punto era comunque rilevabile d'ufficio.
8.- Il Collegio, a questo punto, ritiene di affrontare direttamente il “merito” della controversia, non affrontato dai primi Giudici, ma riproposto, in via devolutiva, dall'appellante, considerato che la questione ritenuta decisiva nel primo grado di giudizio, concernente la statuita tardività del ricorso introduttivo, ad avviso di questo Collegio, si presta a significativi dubbi, in punto di fatto.
9.- Con riguardo, dunque, alle doglianze sopra riportate ai punti 3, 4 e 5 (Omessa pronuncia sull'omessa motivazione - violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000; Omessa pronuncia sulla infondatezza;
Omessa pronuncia sulla nullità dell'avviso di accertamento per violazione del divieto del principio preasumptum del praesumpto), il Collegio rileva quanto segue.
9.1.- Nessuna violazione del diritto di difesa vi è stata nel caso di specie. Infatti, l'avviso di accertamento impugnato non trae origine, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente e odierno appellante, dal P.V.C. della G.D.F. di Palermo, ma dalla Segnalazione dell'Ufficio Controlli della
Direzione Provinciale di Palermo (in atti), nonché dall'avviso di accertamento n. TY503SS00547/2022 (già allegato all'atto impugnato), emesso dal medesimo Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Palermo nei confronti della società “Società_1 SRL” , con il quale è stato accertato un reddito d'impresa di euro 4.322.420,00 che la Società ha omesso di dichiarare.
Dall'ampia ed esaustiva motivazione dell'atto impugnato e dal prodromico avviso di accertamento n.
TY503SS00547/2022, si evincono, senza ombra di dubbio, le ragioni che hanno determinato il recupero erariale;
il contenuto del ricorso dimostra, peraltro, tale assunto.
9.2.- Con riferimento alle altre due doglianze sopra riportate, si rileva che l'Ufficio contesta sostanzialmente al sig. Ricorrente_1 - (nella qualità di socio della società Società_1 srl - società di capitali a ristretta base partecipativa-), la mancata tassazione di utili non contabilizzati e distribuiti,
Invero, nei confronti della predetta società Società_1 srl, il competente Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Palermo ha emesso l'avviso di accertamento n. TY5303SS00547/2022 (già allegato all'avviso di accertamento di cui si discute), con il quale ha accertato un reddito d'impresa di euro 4.322.420,00, che la Società_1 srl ha omesso di dichiarare (vedasi l'ampia ed esaustiva motivazione del predetto avviso di accertamento n. TY5303SS00547/2022).
Ragion per cui, - appurato che la società Società_1 srl è costituita da quattro soci (vedasi pagina 4 dell'atto impugnato), di cui il sig. Ricorrente_1 detiene individualmente una singola quota di partecipazione sociale qualificata (partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25% del patrimonio o percentuale di diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria superiore al 20%), in quanto detiene una quota del 34% e considerato che in tal caso (partecipazione qualificata) il reddito di capitale concorre alla formazione della base imponibile del socio ai sensi dell'art. 3, comma 1, nonché degli articoli 44 e 47 del DPR 917/86 (TUIR), -
l'Ufficio ha proceduto, ex art. 41-bis del DPR n. 600/1973, sulla base di apposita segnalazione della competente Direzione Provinciale di Palermo, al recupero a tassazione del reddito di capitale non dichiarato di euro 730.696,38.
A tal proposito, il ricorrente afferma essenzialmente che l'Ufficio ha presunto la distribuzione degli utili del socio (Ricorrente_1) senza fornire alcun elemento idoneo a dimostrare che a sua volta il socio ha ricevuto utili.
Ora, va evidenziato e ribadito il granitico orientamento di legittimità, in forza del quale la ristretta base societaria è il presupposto sufficiente per poter legittimamente presumere che gli utili non imputati a bilancio di una società di capitali siano stati ripartiti extracontabilmente pro quota ai soci, sui quali grava l'onere di fornire l'eventuale prova contraria.
Tale orientamento è fondato sul fatto che lo scarso numero dei soci si converte nel dato della maggiore conoscibilità degli affari societari, nel vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale, come è dato riscontrare nel caso di specie.
Nel senso anzidetto si richiama, ex pluribus, la sentenza n. 3896 del 15.02.2008 secondo la quale: “in tema di accertamento delle imposte sui redditi nel caso di una società di capitali a ristretta base partecipativa, pur non sussistendo - a differenza di una società di persone - una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, non può considerarsi illogica - tenuto conto della complicità che normalmente avvince un gruppo così composto - la presunzione (semplice) di distribuzione degli utili extracontabili ai soci”.
In senso conforme, vedasi anche Ordinanza n. 12329 del 30 maggio 2014, con la quale la Corte richiama il proprio consolidato orientamento in base al quale “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, in caso di accertamento di utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria e la dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti” (cfr. Cassazione 16885/2003, 10951/2002 e
7174/2002), ragion per cui “è legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria e tale presunzione – fondata sul disposto del Dpr 600/1973, articolo 39, comma 1, lettera d) – induce inversione dell'onere della prova a carico del contribuente” (cfr. anche Cassazione 21415/2007, 20851/2005, 6780/2003
e 7218/2001 a dimostrazione che trattasi di orientamento di legittimità risalente e consolidato).
Pienamente legittima, quindi, è la contestazione dell'Agenzia fondata non sui maggiori redditi accertati alla
Società di capitali, ma sulle caratteristiche della compagine.
In materia di imposte sui redditi, infatti, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale (Ordinanza n. 35074 del 17 novembre 2021, Cassazione civile, sezione V).
A conferma ulteriore del su richiamato principio, vedasi, anche, la recentissima Ordinanza della Suprema
Corte n. 4228 del 9 febbraio 2022 (udienza 28 gennaio 2022),a mente della quale “Nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale (o a base familiare), è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che vanno imputati al socio nell'anno in cui sono conseguiti e sempre che il socio non dimostri che gli utili extracontabili non sono stati distribuiti perché accantonati e reinvestiti nella società.
Tale presunzione non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria” (cfr., in tal senso, Cass. n. 1947 del 2019; Ordinanza n.
14761 del 10 luglio 2020; Sentenza n. 29503 del 24 dicembre 2020 nonché, sull'operatività della presunzione,
Cass. n. 27778 del 2017).
Secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, nella fattispecie in esame “La prova della distribuzione, o no, degli utili… non potendo essere tratta dai criteri della normalità della gestione sociale
(proprio perché l'utile occulto è un indice della situazione di anormalità della gestione rispetto agli esatti criteri determinati dalla legge), può ben darsi, nei casi indicati, mediante elementi presuntivi. Ne consegue, quindi, l'ammissibilità della prova presuntiva della distribuzione di utili sociali extrabilancio, secondo l'insegnamento di questa Corte… restando a carico dei soci, soprattutto se amministratori, la prova della destinazione di detti utili a finalità diversa dalla distribuzione” (Corte di cassazione, sentenza 7 ottobre 1992,
n. 10941).
In altri termini, la ristretta compagine sociale fonda già da sé la presunzione della distribuzione di utili non contabilizzati, salva la prova contraria a carico dello stesso socio. E ciò in quanto lo scarso numero dei soci
“si converte nel dato qualitativo della maggiore conoscibilità degli affari societari e nell'onere per il socio di conoscere tali affari;
il socio può però fornire la prova dei fatti impeditivi dell'attribuibilità…” (Corte di cassazione, sentenza 30 dicembre 2010, n. 26428).
Sotto il profilo dell'onere probatorio la Corte di Cassazione ha quindi affermato la necessità che il contribuente, per vincere la presunzione, provi che gli utili che si presumono distribuiti siano stati in realtà reinvestiti o accantonati, non risultando sufficiente “la mera deduzione del profilo per cui l'esercizio sociale ufficiale si fosse concluso eventualmente con perdite contabili” (tra le tante, Corte di cassazione, sentenza 9 luglio
2010, n. 16234, sentenza 17 aprile 2009, n. 9130 e sentenza 16 marzo 2007, n. 6197). Ne discende che, in assenza di tale prova contraria, la distribuzione dei maggiori utili accertati in capo ai soci “deve presumersi avvenuta nello stesso periodo d'imposta in cui gli utili sono stati conseguiti” (per tutte,
Corte di cassazione, sentenza 9 giugno 2009, n. 13223).
A nulla giova sostenere, labialmente, di essere estraneo alla gestione della società Società_1 srl e alla conduzione societaria, poiché dalla visura camerale risulta inequivocabilmente che il medesimo ricorrente
è socio al 34 % della medesima società.
Vero è che le indagini finanziarie sono state estese oltre alla Società anche ai sigg. Nominativo_1, Nominativo_2
, Nominativo_3 e Nominativo_4, ma ciò non dimostra per nulla l'estraneità del socio Ricorrente_1
, alla gestione societaria, non avendo l'odierno appellante fornito alcuna prova contraria.
9.2.1.- In ordine all'eccepita violazione del divieto “praesumptum de praesumpto”, si osserva che la Corte di Cassazione ha da tempo escluso che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili violi il divieto di presunzione di secondo grado. Ciò in quanto il fatto noto da cui discende la presunzione semplice della distribuzione degli utili sociali ai soci è costituito dal dato oggettivo della ristretta compagine sociale e non dall'accertamento – sia esso condotto con metodo analitico o induttivo – dei maggiori utili sociali che, al contrario, ne costituisce solo il presupposto logico.
Più specificamente, la Corte di Cassazione ha ritenuto che in dette fattispecie “il fatto noto non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale”.
Con la sentenza 31 marzo 2011, n. 7418, la Corte di Cassazione ha affermato che “affinché tale presunzione possa operare occorre, pur sempre, sia che la ristretta base sociale e/o familiare – cioè il fatto noto alla base della presunzione – abbia formato oggetto di specifico accertamento probatorio – sia che sussista un valido accertamento a carico della società in ordine (nel caso di specie) ai ricavi non contabilizzati, il quale costituisce il presupposto per l'accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi”.
10.- Per le considerazioni sopra espresse, pertanto, l'appello del contribuente deve essere respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
11.-Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell'Agenzia appellata, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione XIX, rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'Agenzia appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €. 4.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, addì 16 aprile 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO MIRABELLI SS AR
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
16/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AR BALDASSARE, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4726/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 234/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 5 e pubblicata il 06/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY505DC01048 2022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 659/2025 depositato il
18/04/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- All'esito del giudizio relativo al ricorso, proposto dal Sig. Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n.TY5050DC01048/2022 relativo ad IRPEF, e relative addizionali con provvedimento irrogativo di sanzioni per l'anno 2016 notificato in data 09.12.2022, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Agrigento contestava un reddito di capitale di €. 730.696,38 ai sensi dell'art. 41 bis del DPR 29.09.1973, N. 600/73, a seguito della segnalazione operata dalla Direzione Provinciale di Palermo - Ufficio Controlli – e inserito nel piano di controllo per il recupero di utili extrabilancio della società “Società_1 s.r.l.”che per quell'anno ha omesso di dichiarare elementi positivi di reddito di impresa per €. 4.322.420,00 ai fini IRES ed IRAP, la C.
G.T. di primo grado di Agrigento, con la sentenza n. 234/05/2024 - pubblicata in data 6 febbraio 2024, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e compensato le spese di lite, così statuendo: “… Come correttamente evidenziato dall'Agenzia delle Entrate, nelle proprie memorie difensive, l'atto impugnato è stato notificato in data 6.12.2022 e contestato dalla parte contribuente che in proposito nei propri atti riferisce una notifica effettuata in data 9.12.2022, mentre in realtà vi è fra gli atti del giudizio l'avviso di ricevimento recante con chiarezza il timbro del giorno 6.12.2022, sottoscritto per presa consegna dallo stesso ricorrente, e di conseguenza il ricorso avrebbe dovuto essere notificato alla controparte entro sessanta giorni da tale data, termine che, scadeva il 5.5.2023 (ricadente di venerdi giornata lavorativa), tenendo conto che il contribuente ha prodotto in data 02-02-2023 istanza di accertamento con adesione, ma i termini per l'impugnazione - (sospesi, ex art. 6, terzo comma, art. 16, co.
1-bis, d.lgs. n. 546/92) 2 del D.lgs. n. 218/1997, per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della predetta istanza di accertamento con adesione)
- scadevano il 5-05-2023, e il ricorso è stato inoltrato in data 8.5.2023, oltre il termine di cui all'art 21 Dlgs n. 546/1992.
Parte ricorrente produceva relata di notifica effettuata in data 9.12.2022, ma l'Ufficio osserva che tale atto citato, rappresenta un secondo avviso ma, come correttamente ha dedotto, la mera reiterazione della notifica non determina, per nulla, così come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione con una recente Ordinanza del 23-06-2022 (n. 21623), un prolungamento dei termini per ricorrere, poiché la prima notifica dell'anzidetto avviso di accertamento n. TY505DC01048/2022, avvenuta in data 06-12-2022, non presenta, come anzi esposto, alcun profilo di invalidità e sul punto parte ricorrente nulla osserva.
Peraltro, nel processo tributario, ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, come avvenuto nell'odierno giudizio, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, mentre il contribuente, pur asserendo di aver ricevuto la notifica il 9.12.2022, si è limitato ad insistere, nulla deducendo in alcun modo in merito alla data di notifica contestata dall'Ufficio.
In conclusione, il ricorso va respinto, l'atto impugnato va confermato, dichiarando l'inammissibilità del ricorso stesso, poiché depositato tardivamente oltre il termine perentorio di sessanta giorni, normativamente stabilito dall'art. 21, primo comma, del D. Lgs. n.546/1992.
Le spese vengono compensate come in dispositivo”.
2.- Ha proposto appello avverso la predetta sentenza l'originario ricorrente, rimasto soccombente nel primo grado di giudizio, formulando i seguenti motivi:
1- Illegittimità della sentenza per essere stata emessa in violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c.;
2- Illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il ricorso per tardività;
3- Omessa pronuncia sull'omessa motivazione - violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000;
4- Omessa pronuncia sulla infondatezza;
5- Omessa pronuncia sulla nullità dell'avviso di accertamento per violazione del divieto del principio
“preasumptum del praesumpto”.
Ha concluso per l'integrale riforma della decisione impugnata, con richiesta di vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.
3.- Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento, con controdeduzioni, con le quali, replicando alle argomentazioni dell'appellante, ha concluso per la conferma della decisione impugnata, con vittoria di spese e compensi.
4.- L'appellante ha ribadito le proprie conclusioni, con successiva memoria.
5.- All'udienza pubblica del 16 aprile 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6.- L'appello è infondato nel merito e deve essere respinto.
7.- In ordine alla prima doglianza, concernente l'asserita illegittimità della sentenza per essere stata emessa in violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., essa è da ritenere destituita di fondamento.
L'Ufficio, com'esposto in fatto, ha legittimamente chiesto l'inammissibilità dell'originario ricorso in sede di memoria illustrativa del 10.10.2023.
Avverso tale memoria illustrativa, il ricorrente nulla ha dedotto, essendosi limitato a replicare alle controdeduzioni erariali depositate in data 06.07.2023, non deducendo alcunché avverso la richiesta di inammissibilità del ricorso avanzata dall'Ufficio in sede di susseguente memoria illustrativa del 10.1.-2023.
Inoltre, si evidenzia che in udienza, come emerge dal relativo verbale, il ricorrente non ha neanche chiesto il termine a difesa cui fa riferimento nel motivo di appello.
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, nessuna sentenza “a sorpresa” vi è stata nel caso di specie da parte dei primi giudici, i quali hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo, sulla base del chiaro disposto normativo previsto dal D.L.vo n. 546/1992. Peraltro, sempre i
Giudici di primo grado hanno specificato che, a prescindere dalla memoria dell'Ufficio, l'inammissibilità del ricorso introduttivo emergeva icto oculi dagli atti di causa, quindi, la relativa pronuncia sul punto era comunque rilevabile d'ufficio.
8.- Il Collegio, a questo punto, ritiene di affrontare direttamente il “merito” della controversia, non affrontato dai primi Giudici, ma riproposto, in via devolutiva, dall'appellante, considerato che la questione ritenuta decisiva nel primo grado di giudizio, concernente la statuita tardività del ricorso introduttivo, ad avviso di questo Collegio, si presta a significativi dubbi, in punto di fatto.
9.- Con riguardo, dunque, alle doglianze sopra riportate ai punti 3, 4 e 5 (Omessa pronuncia sull'omessa motivazione - violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000; Omessa pronuncia sulla infondatezza;
Omessa pronuncia sulla nullità dell'avviso di accertamento per violazione del divieto del principio preasumptum del praesumpto), il Collegio rileva quanto segue.
9.1.- Nessuna violazione del diritto di difesa vi è stata nel caso di specie. Infatti, l'avviso di accertamento impugnato non trae origine, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente e odierno appellante, dal P.V.C. della G.D.F. di Palermo, ma dalla Segnalazione dell'Ufficio Controlli della
Direzione Provinciale di Palermo (in atti), nonché dall'avviso di accertamento n. TY503SS00547/2022 (già allegato all'atto impugnato), emesso dal medesimo Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Palermo nei confronti della società “Società_1 SRL” , con il quale è stato accertato un reddito d'impresa di euro 4.322.420,00 che la Società ha omesso di dichiarare.
Dall'ampia ed esaustiva motivazione dell'atto impugnato e dal prodromico avviso di accertamento n.
TY503SS00547/2022, si evincono, senza ombra di dubbio, le ragioni che hanno determinato il recupero erariale;
il contenuto del ricorso dimostra, peraltro, tale assunto.
9.2.- Con riferimento alle altre due doglianze sopra riportate, si rileva che l'Ufficio contesta sostanzialmente al sig. Ricorrente_1 - (nella qualità di socio della società Società_1 srl - società di capitali a ristretta base partecipativa-), la mancata tassazione di utili non contabilizzati e distribuiti,
Invero, nei confronti della predetta società Società_1 srl, il competente Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Palermo ha emesso l'avviso di accertamento n. TY5303SS00547/2022 (già allegato all'avviso di accertamento di cui si discute), con il quale ha accertato un reddito d'impresa di euro 4.322.420,00, che la Società_1 srl ha omesso di dichiarare (vedasi l'ampia ed esaustiva motivazione del predetto avviso di accertamento n. TY5303SS00547/2022).
Ragion per cui, - appurato che la società Società_1 srl è costituita da quattro soci (vedasi pagina 4 dell'atto impugnato), di cui il sig. Ricorrente_1 detiene individualmente una singola quota di partecipazione sociale qualificata (partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25% del patrimonio o percentuale di diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria superiore al 20%), in quanto detiene una quota del 34% e considerato che in tal caso (partecipazione qualificata) il reddito di capitale concorre alla formazione della base imponibile del socio ai sensi dell'art. 3, comma 1, nonché degli articoli 44 e 47 del DPR 917/86 (TUIR), -
l'Ufficio ha proceduto, ex art. 41-bis del DPR n. 600/1973, sulla base di apposita segnalazione della competente Direzione Provinciale di Palermo, al recupero a tassazione del reddito di capitale non dichiarato di euro 730.696,38.
A tal proposito, il ricorrente afferma essenzialmente che l'Ufficio ha presunto la distribuzione degli utili del socio (Ricorrente_1) senza fornire alcun elemento idoneo a dimostrare che a sua volta il socio ha ricevuto utili.
Ora, va evidenziato e ribadito il granitico orientamento di legittimità, in forza del quale la ristretta base societaria è il presupposto sufficiente per poter legittimamente presumere che gli utili non imputati a bilancio di una società di capitali siano stati ripartiti extracontabilmente pro quota ai soci, sui quali grava l'onere di fornire l'eventuale prova contraria.
Tale orientamento è fondato sul fatto che lo scarso numero dei soci si converte nel dato della maggiore conoscibilità degli affari societari, nel vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale, come è dato riscontrare nel caso di specie.
Nel senso anzidetto si richiama, ex pluribus, la sentenza n. 3896 del 15.02.2008 secondo la quale: “in tema di accertamento delle imposte sui redditi nel caso di una società di capitali a ristretta base partecipativa, pur non sussistendo - a differenza di una società di persone - una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, non può considerarsi illogica - tenuto conto della complicità che normalmente avvince un gruppo così composto - la presunzione (semplice) di distribuzione degli utili extracontabili ai soci”.
In senso conforme, vedasi anche Ordinanza n. 12329 del 30 maggio 2014, con la quale la Corte richiama il proprio consolidato orientamento in base al quale “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, in caso di accertamento di utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria e la dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti” (cfr. Cassazione 16885/2003, 10951/2002 e
7174/2002), ragion per cui “è legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria e tale presunzione – fondata sul disposto del Dpr 600/1973, articolo 39, comma 1, lettera d) – induce inversione dell'onere della prova a carico del contribuente” (cfr. anche Cassazione 21415/2007, 20851/2005, 6780/2003
e 7218/2001 a dimostrazione che trattasi di orientamento di legittimità risalente e consolidato).
Pienamente legittima, quindi, è la contestazione dell'Agenzia fondata non sui maggiori redditi accertati alla
Società di capitali, ma sulle caratteristiche della compagine.
In materia di imposte sui redditi, infatti, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale (Ordinanza n. 35074 del 17 novembre 2021, Cassazione civile, sezione V).
A conferma ulteriore del su richiamato principio, vedasi, anche, la recentissima Ordinanza della Suprema
Corte n. 4228 del 9 febbraio 2022 (udienza 28 gennaio 2022),a mente della quale “Nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale (o a base familiare), è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che vanno imputati al socio nell'anno in cui sono conseguiti e sempre che il socio non dimostri che gli utili extracontabili non sono stati distribuiti perché accantonati e reinvestiti nella società.
Tale presunzione non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria” (cfr., in tal senso, Cass. n. 1947 del 2019; Ordinanza n.
14761 del 10 luglio 2020; Sentenza n. 29503 del 24 dicembre 2020 nonché, sull'operatività della presunzione,
Cass. n. 27778 del 2017).
Secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, nella fattispecie in esame “La prova della distribuzione, o no, degli utili… non potendo essere tratta dai criteri della normalità della gestione sociale
(proprio perché l'utile occulto è un indice della situazione di anormalità della gestione rispetto agli esatti criteri determinati dalla legge), può ben darsi, nei casi indicati, mediante elementi presuntivi. Ne consegue, quindi, l'ammissibilità della prova presuntiva della distribuzione di utili sociali extrabilancio, secondo l'insegnamento di questa Corte… restando a carico dei soci, soprattutto se amministratori, la prova della destinazione di detti utili a finalità diversa dalla distribuzione” (Corte di cassazione, sentenza 7 ottobre 1992,
n. 10941).
In altri termini, la ristretta compagine sociale fonda già da sé la presunzione della distribuzione di utili non contabilizzati, salva la prova contraria a carico dello stesso socio. E ciò in quanto lo scarso numero dei soci
“si converte nel dato qualitativo della maggiore conoscibilità degli affari societari e nell'onere per il socio di conoscere tali affari;
il socio può però fornire la prova dei fatti impeditivi dell'attribuibilità…” (Corte di cassazione, sentenza 30 dicembre 2010, n. 26428).
Sotto il profilo dell'onere probatorio la Corte di Cassazione ha quindi affermato la necessità che il contribuente, per vincere la presunzione, provi che gli utili che si presumono distribuiti siano stati in realtà reinvestiti o accantonati, non risultando sufficiente “la mera deduzione del profilo per cui l'esercizio sociale ufficiale si fosse concluso eventualmente con perdite contabili” (tra le tante, Corte di cassazione, sentenza 9 luglio
2010, n. 16234, sentenza 17 aprile 2009, n. 9130 e sentenza 16 marzo 2007, n. 6197). Ne discende che, in assenza di tale prova contraria, la distribuzione dei maggiori utili accertati in capo ai soci “deve presumersi avvenuta nello stesso periodo d'imposta in cui gli utili sono stati conseguiti” (per tutte,
Corte di cassazione, sentenza 9 giugno 2009, n. 13223).
A nulla giova sostenere, labialmente, di essere estraneo alla gestione della società Società_1 srl e alla conduzione societaria, poiché dalla visura camerale risulta inequivocabilmente che il medesimo ricorrente
è socio al 34 % della medesima società.
Vero è che le indagini finanziarie sono state estese oltre alla Società anche ai sigg. Nominativo_1, Nominativo_2
, Nominativo_3 e Nominativo_4, ma ciò non dimostra per nulla l'estraneità del socio Ricorrente_1
, alla gestione societaria, non avendo l'odierno appellante fornito alcuna prova contraria.
9.2.1.- In ordine all'eccepita violazione del divieto “praesumptum de praesumpto”, si osserva che la Corte di Cassazione ha da tempo escluso che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili violi il divieto di presunzione di secondo grado. Ciò in quanto il fatto noto da cui discende la presunzione semplice della distribuzione degli utili sociali ai soci è costituito dal dato oggettivo della ristretta compagine sociale e non dall'accertamento – sia esso condotto con metodo analitico o induttivo – dei maggiori utili sociali che, al contrario, ne costituisce solo il presupposto logico.
Più specificamente, la Corte di Cassazione ha ritenuto che in dette fattispecie “il fatto noto non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale”.
Con la sentenza 31 marzo 2011, n. 7418, la Corte di Cassazione ha affermato che “affinché tale presunzione possa operare occorre, pur sempre, sia che la ristretta base sociale e/o familiare – cioè il fatto noto alla base della presunzione – abbia formato oggetto di specifico accertamento probatorio – sia che sussista un valido accertamento a carico della società in ordine (nel caso di specie) ai ricavi non contabilizzati, il quale costituisce il presupposto per l'accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi”.
10.- Per le considerazioni sopra espresse, pertanto, l'appello del contribuente deve essere respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
11.-Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell'Agenzia appellata, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione XIX, rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'Agenzia appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €. 4.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, addì 16 aprile 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO MIRABELLI SS AR