Sentenza 20 maggio 2025
Ordinanza cautelare 11 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/04/2026, n. 3390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3390 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03390/2026REG.PROV.COLL.
N. 05042/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5042 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ettore Preziuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta, n. -OMISSIS-/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione delle parti;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 la Cons. RU IN;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. E’ appellata la sentenza del TAR per il Lazio, Sezione Quinta, n. -OMISSIS-/2025 che ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento del provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del 25.6.2024 prot. n. 0274439.U, con cui si decretava il trasferimento del ricorrente alla casa circondariale di Vasto e il successivo provvedimento del medesimo Dipartimento, di rigetto della richiesta di revoca del trasferimento.
2. Il ricorrente nel ricorso di primo grado in punto di fatto esponeva le seguenti circostanze:
- di aver presentato, in qualità di assistente capo di polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Treviso, domanda di trasferimento all’interpello nazionale anno 2023 per il personale del corpo di polizia penitenziaria appartenente ai ruoli non direttivi – P.C.D. 6 agosto 2021 – scadenza 31 ottobre 2023;
- in esito alla suddetta procedura il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria notificava al ricorrente prima la graduatoria provvisoria e in data 29 maggio 2024 quella definitiva, laddove il medesimo risultava classificato al 69° posto per la casa circondariale di Arienzo, al 26° posto per la casa circondariale di Cassino e al 14° per la casa circondariale di Vasto;
- sperando nel trasferimento alla sede di Arienzo, dove era al 26° posto, nella immediatezza, quindi in data 30 maggio 2024, inoltrava all’Amministrazione istanza di “revoca parziale” della domanda di trasferimento ma solo per la sede di Cassino, non indicando - per un mero refuso omissivo – anche la seconda sede da revocare, ossia quella di Vasto;
- in data 25 giugno 2024 veniva irritualmente pubblicato il provvedimento del Ministero della Giustizia con cui si “elaborava il Piano di mobilità ordinaria a domanda del personale appartenente ai Ruoli degli Agenti Assistenti” e si “decretava il trasferimento del personale” in virtù del quale il ricorrente apprendeva di essere stato trasferito presso la casa circondariale di Vasto;
- ritenendo la procedura illegittima, per non aver l’amministrazione provveduto al “previo avviso” disposto dall'art. 6 comma 2 del predetto P.C.D. da effettuarsi “nell'imminenza dei piani di mobilità a domanda e dei trasferimenti” e per non aver concesso al ricorrente il rituale termine di 30 giorni per la presentazione della eventuale revoca della richiesta di trasferimento, in data 27 giugno 2024 - quindi a distanza di appena due giorni dalla notifica del detto decreto e peraltro nel termine di 30 giorni dalla notifica della graduatoria definitiva del 29 maggio 2024 che scadeva proprio il 28 giugno 2024 - il ricorrente inoltrava una istanza di “di revoca del trasferimento” per tentare di porre in qualche modo rimedio alla irregolarità procedurale della Amministrazione adducendo oltre al refuso omissivo anche comprovate problematiche di salute;
- di seguito il Ministero disponeva il rigetto dell’istanza di revoca motivandolo con mere argomentazioni di stile così come rigettava anche la richiesta di differimento del trasferimento presso la sede di Vasto con successivo provvedimento.
3. I provvedimenti venivano impugnati dall’interessato con ricorso al TAR Lazio nel quale si doleva della violazione della procedura di revoca prevista dall'art. 6 del Provvedimento del Capo del Dipartimento del 6 agosto 2021 e dal punto 5 della susseguente circolare esplicativa mg_DAP 08.09.2021.0327181.U del 8 settembre 2021, il quale respingeva il ricorso sia in sede cautelare che nel merito con l’impugnata sentenza.
4. Con l’appello in esame il ricorrente sulla base di un unico complesso motivo deduce:
“ Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del Provvedimento del Capo del Dipartimento del 06.08.2021 e del punto 5 della susseguente Circolare esplicativa mg_DAP 08.09.2021.0327181.U del 08.09.2021 “Mobilità a domanda del personale di Polizia Penitenziaria appartenente ai ruoli degli agenti-assistenti, sovrintendenti e ispettori per gli istituti penitenziari e istituti penali” e conseguente nullità dei provvedimenti impugnati, “ eccesso di potere, manifesta ingiustizia, error in iudicando e/o mancata delibazione di censure rilevanti ai fini della decisione della controversia” .
5. Nel giudizio si è costituito con atto di stile, in data 25 giugno 2025, il Ministero della Giustizia e con successiva memoria l’amministrazione appellata ha chiesto il rigetto del ricorso.
6. Con ordinanza cautelare n. 2569/2025 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare ritenendo che i motivi dedotti nel ricorso in appello, ad una sommaria delibazione tipica della presente fase, non appaiono suffragati dal necessario fumus boni iuris .
7. In data 21 gennaio 2026 il Ministero della Giustizia ha depositato documentazione dalla quale emerge che l’appellante, nell’ambito del piano di mobilità - interpello ordinario anno 2024, in seguito a domanda, con provvedimento del 1° ottobre 2025, è stato trasferito presso la casa circondariale di Treviso.
8. In data 20 aprile 2026 l’appellante ha depositato una memoria difensiva in cui ha svolto ampie difese richiamandosi anche ad un precedente di questa Sezione (sentenza n. 9239/2025) che in caso sovrapponibile al presente avrebbe favorevolmente apprezzato le ragioni del ricorrente; insisteva pertanto nell’accoglimento del ricorso.
9. All’udienza pubblica del 23 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DI
1. Preliminarmente si dà atto della tardività della memoria difensiva depositata dall’appellante solamente il 20 aprile 2026 in violazione del termine di 30 giorni liberi prima dell’udienza perentoriamente previsti dall’art. 73, co. 1 c.p.a.; ne consegue l’inammissibilità del suddetto atto difensivo ai fini della delibazione del merito.
2. Sempre in via preliminare giova inoltre evidenziare che dagli atti di causa emerge che l’impugnato provvedimento di trasferimento del 25 giugno 2024 in realtà non ha mai avuto concreta attuazione, in quanto l’esecuzione dello stesso è stata inizialmente differita dall’amministrazione fino al 16 settembre 2024 e, successivamente, per legittima assenza dal servizio del ricorrente, fino al 19 agosto 2025 (affermazione contenute nella memoria difensiva dell’amministrazione non contestate dall’appellante); da ultimo, con provvedimento del 1° ottobre 2025, dimesso in atti, il ricorrente è stato ritrasferito presso la Casa Circondariale di Treviso.
Alla luce di queste circostanze rimane dubbio l’interesse alla decisione dell’odierno appello.
Tuttavia, in assenza di espressa dichiarazione in tale senso dalla parte non resta al Collegio che procedere allo scrutinio del motivo di ricorso in appello.
3. Il ricorso, per quanto si dirà, è infondato.
L’appellante deduce l’illegittimità del decreto di trasferimento del 25 giugno 2024 ritenendo violato il doppio l’iter procedurale previsto dall’art. 6 del provvedimento del Capo del Dipartimento del 6 agosto 2021 e dalla relativa circolare esplicativa. In particolare la parte lamenta che sia stato omesso il “previo avviso al personale” e la “concessione dell’ulteriore (secondo) termine di 30 giorni”, entro cui poter presentare la richiesta di revoca della domanda precludendo quindi al ricorrente il legittimo esercizio del proprio diritto di revoca all’effettivo (e non eventuale o ipotetico) trasferimento, che, per contro, la nuova disciplina ha voluto maggiormente e precipuamente tutelare e garantire.
A riguardo si duole che l’amministrazione abbia assegnato soltanto un unico termine di soli 24 giorni (dal 29 maggio al 22 giugno) dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva anziché di due termini di 30 giorni, come risulta disposto dai commi 1° e 2° dell'art. 6 del richiamato PCD.
Lamenta che il Tar avrebbe omesso di pronunciarsi in merito all’assenza di sottoscrizione in calce all’attestazione che pertanto non potrebbe avrebbe il valore assunto dall’amministrazione ma avrebbe omesso di motivare anche sulla eccepita violazione dell’art. 6, comma 2 del PCD che ha la finalità di consentire la revoca al momento della messa in atto del piano di mobilità.
3.1. Il Collegio non ravvisa la denunciata omissione di pronuncia e nel merito condivide la decisione del TAR Lazio alla luce delle circostanze del caso in esame.
Anche in questa sede, come già anticipato nell’ordinanza cautelare, il Collegio non può che ribadire che le previsioni di cui all’art. 6 del PCD del 6.8.2021 (rubricato “Revoca della domanda”), che al comma 1 prevede che “ Il dipendente presenta le dichiarazioni di revoca, totale o parziale, delle istanze di trasferimento, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito istituzione nei modi previsti dall’art. 3, comma 9 ” e al comma 2 recita “ Nell’imminenza dei piani di mobilità a domanda, ..(..).., l’Amministrazione, previo avviso al personale, concede un termine non superiore a 30 giorni entro cui il dipendente può presentare domanda di revoca della richiesta di trasferimento ”, non ostano a che l’amministrazione nei casi, come quello in esame, in cui le verifiche ai fini dell’apprestamento dei piani di mobilità vengano conclusi in concomitanza alla pubblicazione della graduatoria delle richieste di trasferimento, possa fissare ai richiedenti per l’esercizio del diritto di revoca della domanda di trasferimento un solo termine anche di durata inferiore ai 30 giorni, purché sia congruo.
Il comma 1 dell’art. 6 citato non è applicabile quando per le cadenze veloci della procedura si passi dalla graduatoria al piano di mobilità a domanda ossia in caso di imminenza dei piani di mobilità a domanda (talvolta legati ad esigenze di celerità nei trasferimenti).
La concessione dei due termini previsti dai commi 1 e 2 del DCP ha diverse finalità.
Il primo è espressivo di una facoltà automaticamente data ai soggetti inclusi nella graduatoria nelle more dell’adozione del piano di mobilità.
Il secondo termine è invece oggetto di una concessione specifica da parte dell’amministrazione.
Il c, d. “doppio” termine trova ragionevolmente spazio soltanto nei casi in cui i due momenti della procedura (la pubblicazione della graduatoria definitiva e l’approntamento del piano di mobilità) vengano svolti a distanza di tempo rendendo evidente la necessità di consentire al richiedente che abbia fatto decorrere il primo termine (automatico) senza avvedersene, una rivalutazione (e l’eventuale revoca) della domanda di trasferimento potendo essere mutata la situazione di fatto o gli interessi dei richiedenti.
Nel caso in cui vi sia una sovrapposizione fra i due momenti (approvazione della graduatoria e piano di mobilità) per esigenze dell’amministrazione prevale la disciplina del comma 2 che finisce per avere un valore assorbente della prima a tutela delle esigenze di efficienza e di efficacia dell’azione amministrativa assolvendo in via esclusiva alla finalità garantistica della procedura.
Conferma di quanto evidenziato – ossia dell’autonomia dei due termini rispondenti a diverse logiche - si trae proprio dalla nuova versione del PCD del 10 gennaio 2026 il quale ora all’art. 6 (rubricato “Revoca della domanda”) prevede soltanto un unico termine al momento del piano di mobilità stabilendo che “ Nell’imminenza dei piani di mobilità a domanda, l’Amministrazione, previo avviso al personale, concede un termine non superiore a 20 giorni, entro il quale il dipendente può presentare domanda di revoca della richiesta di trasferimento ”, facendo salvi, come la norma precedente soltanto casi del tutto eccezionali e documentati.
Questa norma a parere del Collegio ha voluto rendere chiara una regola che comunque era già rilevabile dalla precedente disciplina alla luce di una interpretazione conforme allo spirito della stessa e ai principi costituzionali di buona amministrazione, ragionevolezza e proporzionalità.
Nel caso in esame emerge chiaramente che i due momenti erano praticamente coincidenti e risulta che all’esito delle procedure di verifica delle istanze di trasferimento pervenute, circa diecimila, il Ministero con nota del 27.5.2024 ha pubblicato la graduatoria definitiva dei partecipanti all’interpello del 2023, tra cui il ricorrente. Tale nota (che equivale all’avviso al pubblico previsto dal comma 2 del decreto) indicava la facoltà ai partecipanti, di revocare, anche soltanto in modo parziale, la domanda al trasferimento di cui all’istanza di partecipazione, precisando che si è nell’imminenza del piano di mobilità laddove nella nota si faceva presente che a mente “ ...dell'articolo 6 del p.C.D. 6 agosto 2021, che disciplina la materia e di cui si tratterà in seguito, con il comma 2 dello stesso articolo che specificatamente impone che ". . . nell'imminenza dei piani di mobilità a Domanda «come nel caso della situazione attuale» previo avviso al personale concede un termine non superiore a 30 giorni entro cui il dipendente può presentare domanda di revoca della richiesta di trasferimento... "; infatti entro la fine del prossimo mese di giugno si dovrà procedere alle assegnazioni del personale che terminerà il 183° Corso per allievi agenti e pertanto si dovrà, congiuntamente, dare massimo sfogo alla mobilità a domanda del personale pari - ruolo che aspira al trasferimento. ".
Dalla documentazione in atti emerge quindi che al ricorrente è stata concretamente offerta la possibilità di revoca in un momento anteriore alla emissione del decreto di trasferimento e che il medesimo, in data 29 maggio 2024 controfirmando la relativa scheda punteggio, ha esercitato la revoca parziale per il solo istituto di Cassino.
Emerge inoltre che, subito dopo (quindi in concomitanza), in data 25 giugno 2024 è stato adottato il piano di mobilità a domanda collegato alle assegnazioni del 183° Corso per allievi agenti che lo aveva trasferito alla Casa di Lavoro di Vasto, sede dallo stesso indicata in sede di partecipazione all'interpello in argomento e non volontariamente revocata nei termini concessi.
Conclusivamente non si ritengono rilevanti neppure il precedente del Tar Lazio e il pronunciamento di questa Sezione su caso analogo, trattandosi di sentenza in rito che contiene un mero obiter dictum facendo presente che l’amministrazione non si era difesa nel merito.
4. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.
5. Sussistono nondimeno giustificati motivi in considerazione della complessiva vicenda per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
RU IN, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| RU IN | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.