Art. 22.
Il personale effettivo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, puo' restare in servizio anche oltre il 65° anno di eta', limitatamente al periodo necessario per il conseguimento del diritto al trattamento minimo di quiescenza, tenuto conto del periodo di servizio riscattabile, e comunque non oltre il 70° anno di eta'.
Il personale suddetto che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia superato il 65° anno di eta' o che lo raggiungera' entro un quinquennio da tale data senza aver compiuto 40 anni di servizio, computando i servizi utili e quelli riscattabili, puo' essere trattenuto in servizio fino al compimento del periodo anzidetto e comunque fino e non oltre un quinquennio dalla data sopra indicata e sempreche' non superi i 70 anni di eta'.
Il personale effettivo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, puo' restare in servizio anche oltre il 65° anno di eta', limitatamente al periodo necessario per il conseguimento del diritto al trattamento minimo di quiescenza, tenuto conto del periodo di servizio riscattabile, e comunque non oltre il 70° anno di eta'.
Il personale suddetto che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia superato il 65° anno di eta' o che lo raggiungera' entro un quinquennio da tale data senza aver compiuto 40 anni di servizio, computando i servizi utili e quelli riscattabili, puo' essere trattenuto in servizio fino al compimento del periodo anzidetto e comunque fino e non oltre un quinquennio dalla data sopra indicata e sempreche' non superi i 70 anni di eta'.