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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 24/02/2026, n. 2830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2830 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2830/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ANDREAZZA GASTONE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17439/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - 13756881002
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249012234992 TASSA AUTOMOBIL 2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230022930326000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2094/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti di intimazione di pagamento notificata il 30 agosto 2024 relativa a tassa automobilistica, oltre sanzioni ed interessi, con riferimento all'anno d'imposta 2021.
Con un primo motivo ha lamentato la mancata notifica della cartella di pagamento n. 05720249012234992000 quale atto presupposto dell'intimazione impugnata, mentre con un secondo la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato in relazione in particolare agli interessi applicati, all'aliquota di riferimento e all'iter logico giuridico seguito.
Si sono costituite Regione Lazio, la quale ha evidenziato la intervenuta notifica della cartella in data 29 agosto 2023, che peraltro, non essendo stata impugnata nel termine di legge, è divenuta definitiva essendo ormai irretrattabili i crediti sottesi, e Agenzia delle entrate riscossione che ha parimenti dedotto la regolare notifica nella medesima data a mani di familiare con conseguente inammissibilità dell'impugnazione a fronte della irretrattabilità del credito definitivamente cristallizzato;
ha contestato altresì il secondo motivo di ricorso posto che con riguardo all'avviso di intimazione l'obbligo di motivazione è stato assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Quanto infatti al primo motivo va evidenziato che, come esattamente dedotto dalle controparti costituite, e come risultante in atti, la cartella-presupposto è stata notificata a “persona di famiglia” presso l'indirizzo di residenza del destinatario in data 29 agosto 2023, sì da essere superflui ulteriori adempimenti invocati, invece, da parte ricorrente.
L'infondatezza del primo motivo comporta la infondatezza anche del secondo, non potendo più essere svolte doglianze circa la motivazione in ordina ad aliquota e debenza della tassa, precluse dalla mancata impugnazione della cartella, ed essendo in ogni caso infondate le doglianze circa la mancata indicazione degli interessi posto che la debenza di interessi di mora è prevista per legge, dagli artt. 20 e 30 del Dpr n.
602/73, e che i tassi di interesse da applicare sono previsti e modificati periodicamente da provvedimenti adottati in ambito ministeriale, soggetti ad obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (D.M. 21.5.2009, L. n. 244/07, art. 1, c. 361), come tali agevolmente conoscibili dalla platea dei contribuenti (come riconosciuto più volte in sede di legittimità: Cass. nn. 3009/22, 593/21,
27055/14). Inoltre, nel caso di specie, la doglianza appare formulata in modo generico, non avendo specificato il ricorrente eventuali errori commessi dall'A.F. in sede di liquidazione degli interessi, né avendo offerto in atti un calcolo alternativo, che potesse invocarsi corretto, rispetto a quanto iscritto a ruolo.
Il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore di Regione Lazione e Agenzia delle Entrate Riscossione, per quest'ultima in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_2, nella misura di euro 300,00 per ciascuna delle due parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Regione Lazione e Agenzia delle Entrate Riscossione, per quest'ultima in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_2
, nella misura di euro 300,00 per ciascuna delle due parti.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ANDREAZZA GASTONE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17439/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - 13756881002
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720249012234992 TASSA AUTOMOBIL 2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720230022930326000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2094/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti di intimazione di pagamento notificata il 30 agosto 2024 relativa a tassa automobilistica, oltre sanzioni ed interessi, con riferimento all'anno d'imposta 2021.
Con un primo motivo ha lamentato la mancata notifica della cartella di pagamento n. 05720249012234992000 quale atto presupposto dell'intimazione impugnata, mentre con un secondo la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato in relazione in particolare agli interessi applicati, all'aliquota di riferimento e all'iter logico giuridico seguito.
Si sono costituite Regione Lazio, la quale ha evidenziato la intervenuta notifica della cartella in data 29 agosto 2023, che peraltro, non essendo stata impugnata nel termine di legge, è divenuta definitiva essendo ormai irretrattabili i crediti sottesi, e Agenzia delle entrate riscossione che ha parimenti dedotto la regolare notifica nella medesima data a mani di familiare con conseguente inammissibilità dell'impugnazione a fronte della irretrattabilità del credito definitivamente cristallizzato;
ha contestato altresì il secondo motivo di ricorso posto che con riguardo all'avviso di intimazione l'obbligo di motivazione è stato assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Quanto infatti al primo motivo va evidenziato che, come esattamente dedotto dalle controparti costituite, e come risultante in atti, la cartella-presupposto è stata notificata a “persona di famiglia” presso l'indirizzo di residenza del destinatario in data 29 agosto 2023, sì da essere superflui ulteriori adempimenti invocati, invece, da parte ricorrente.
L'infondatezza del primo motivo comporta la infondatezza anche del secondo, non potendo più essere svolte doglianze circa la motivazione in ordina ad aliquota e debenza della tassa, precluse dalla mancata impugnazione della cartella, ed essendo in ogni caso infondate le doglianze circa la mancata indicazione degli interessi posto che la debenza di interessi di mora è prevista per legge, dagli artt. 20 e 30 del Dpr n.
602/73, e che i tassi di interesse da applicare sono previsti e modificati periodicamente da provvedimenti adottati in ambito ministeriale, soggetti ad obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (D.M. 21.5.2009, L. n. 244/07, art. 1, c. 361), come tali agevolmente conoscibili dalla platea dei contribuenti (come riconosciuto più volte in sede di legittimità: Cass. nn. 3009/22, 593/21,
27055/14). Inoltre, nel caso di specie, la doglianza appare formulata in modo generico, non avendo specificato il ricorrente eventuali errori commessi dall'A.F. in sede di liquidazione degli interessi, né avendo offerto in atti un calcolo alternativo, che potesse invocarsi corretto, rispetto a quanto iscritto a ruolo.
Il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore di Regione Lazione e Agenzia delle Entrate Riscossione, per quest'ultima in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_2, nella misura di euro 300,00 per ciascuna delle due parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Regione Lazione e Agenzia delle Entrate Riscossione, per quest'ultima in favore del procuratore antistatario Avv. Difensore_2
, nella misura di euro 300,00 per ciascuna delle due parti.