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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/11/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI GG LI
SE OR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 640/2025 R.G. promossa da:
(C.F. Parte_1
), in persona del Suo legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore con sede in Roma (RM) alla Via Vittorio Emanuele
Orlando n. 75, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Verile
RESISTENTE – OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Bologna alla Via Paglietta n. 5, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fortino (C.F. ), C.F._2 dal quale è rappresentata e difesa
OPPOSTA
in punto a: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. in opposizione a decreto ingiuntivo
(C.F. Parte_1 conveniva in giudizio la sig.ra lamentando l'illegittimità e CP_1
l'infondatezza dell'azione dalla stessa proposta, e rassegnava le seguenti conclusioni: “A) accogliere il presente ricorso per tutte le ragioni di cui alla narrativa che precede;
B) in subordine, rideterminare l'ammontare dovuto detraendo dal credito gli importi già versati, nonché quelli riferibili all'indennità sostitutiva delle ferie e ai permessi non goduti;
C) condannare la sig.ra al pagamento delle spese e competenze del Controparte_1 presente giudizio”.
Va osservato che la sig.ra con ricorso per decreto CP_1 ingiuntivo di pagamento ex art. 633 e ss. c.p.c., con istanza di provvisoria esecuzione ex art. 642 ss. c.p.c., del 19.03.2025 riferiva:
1. di aver lavorato alle dipendenze di CP_2
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in
[...] P.IVA_2
FO (PR) alla Via Praga n. 5 (doc. 1), con rapporto a tempo indeterminato e inquadramento come operaio di 1° livello del
CCNL multiservizi, presso gli impianti ferroviari di R.F.I. S.p.A. ubicati all'interno della stazione ferroviaria di Reggio nell'Emilia;
2. che alla data di cessazione del rapporto era rimasta creditrice della retribuzione di settembre 2024, pari alla somma netta di €
1.641,56;
3. che l'odierna opponente Le aveva corrisposto un acconto e che, pertanto, restava creditrice della somma netta di € 633,03;
4. che tale residua somma, sulla scorta del verbale di accordo del
23.09.2024 (cfr. doc. 2 del fascicolo monitorio) e del verbale di accordo del 25.01.2025 (cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio) avrebbe dovuto corrisponderla
[...]
(C.F. , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Roma (RM) alla Via Vittorio Emanuele Orlando n. 75, società
Pag. 2 di 5 subentrata a nell'appalto n. Controparte_2
20/2026 di R.F.I. S.p.A.;
5. che al pagamento di tale somma, in ogni caso, era tenuta – ex art. 29 co. 2 del D.Lgs. 276/2003, anche Controparte_3 in persona del Suo legale rappresentante pro
[...] tempore, con sede in 00161 Roma alla Piazza della Croce Rossa n.
1 (C.F. e P.Iva ); P.IVA_3 P.IVA_4
6. che credito per cui si procedeva era certo, liquido ed esigibile.
Il Tribunale emetteva decreto ingiuntivo n. 125/2025, notificato sia a che Parte_1 ad R.F.I. S.p.A..
Con la presente opposizione la società afferma l'avvenuto integrale pagamento del debito (come da documentazione che produce) e in via subordinata chiede che dalla somma dovuta siano escluse l'indennità sostitutiva delle ferie, ed i permessi non goduti per riduzione orario ed ex festività, per importi rispettivamente pari ad euro 82,39, euro 284,10 ed euro 271,32.
Si è costituita nei termini la sig.ra nel merito contestando CP_1 in fatto quanto esposto in ricorso, e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Esperito senz'esito tentativo di conciliazione, non necessitando attività istruttoria, la causa viene oggi decisa con sentenza all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art.127 ter cpc.
Il ricorso in opposizione non è fondato.
Va premesso che il ricorso ingiuntivo opposto è emesso nei confronti della attuale opponente in via diretta, a fronte del subentro di nell'appalto già in essere tra RFI Parte_1
(appaltante) e (appaltatrice). Controparte_2
In tale subentro, con specifico accordo sindacale 15/1/2025 -cfr. all.3 al ricorso per decreto ingiuntivo- era previsto che “Il
Pag. 3 di 5 , aderendo per quanto possibile alle richieste Parte_2 sindacali, si impegna a liquidare entro il mese di gennaio il saldo dell'intera busta paga relativa al mese di settembre, comprensiva di ferie, permessi, rol e ratei 13ma e 14ma mensilità. Nei successivi mesi di febbraio, marzo e aprile il liquiderà il Parte_2
TFR spettante ai lavoratori, sebbene con rate non necessariamente di uguale importo, ciò anche in considerazione dei flussi finanziari propri del stesso”. Parte_2
Ne consegue che in via diretta (e non già in forza dell'invocato art.29 co. 2 del D.Lgs. 276/2003, applicabile esclusivamente all'appaltante ) la Controparte_3
risulta debitrice delle somme richieste. Parte_1
E tanto basta ad escludere in radice la domanda subordinata svolta dalla stessa di riduzione degli importi, a fronte per altro del dato testuale dell'accordo (“Il impegna a Parte_3 liquidare entro il mese di gennaio il saldo dell'intera busta paga relativa al mese di settembre…”).
In ordine ai documentati pagamenti di una parte della busta paga agita, nulla quaestio, tant'è che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso per il residuo credito, e non per l'intero importo della busta paga.
Quanto invece all'allegazione secondo cui Controparte_4 ha provveduto al pagamento dell'importo di €
[...]
904,32”, la stessa è rimasta priva di ogni supporto probatorio, essendo onere della opponente dimostrare con ogni mezzo l'avvenuto integrale saldo del proprio debito.
Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di sulla base della liquidazione di cui in Parte_2 dispositivo.
PQM
Pag. 4 di 5 1. Rigetta il ricorso in opposizione ed accerta e dichiara la legittimità degli importi azionati da CP_1
con il decreto ingiuntivo qui opposto e per
[...]
l'effetto conferma lo stesso;
2. Condanna Parte_1
a rifondere a le
[...] Controparte_1
spese del presente giudizio, che quantifica in € 700,00 per compensi, oltre ad accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
GG LI, 27/11/2025
IL G.L. Dr.ssa Elena Vezzosi
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI GG LI
SE OR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 640/2025 R.G. promossa da:
(C.F. Parte_1
), in persona del Suo legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore con sede in Roma (RM) alla Via Vittorio Emanuele
Orlando n. 75, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Verile
RESISTENTE – OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Bologna alla Via Paglietta n. 5, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fortino (C.F. ), C.F._2 dal quale è rappresentata e difesa
OPPOSTA
in punto a: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. in opposizione a decreto ingiuntivo
(C.F. Parte_1 conveniva in giudizio la sig.ra lamentando l'illegittimità e CP_1
l'infondatezza dell'azione dalla stessa proposta, e rassegnava le seguenti conclusioni: “A) accogliere il presente ricorso per tutte le ragioni di cui alla narrativa che precede;
B) in subordine, rideterminare l'ammontare dovuto detraendo dal credito gli importi già versati, nonché quelli riferibili all'indennità sostitutiva delle ferie e ai permessi non goduti;
C) condannare la sig.ra al pagamento delle spese e competenze del Controparte_1 presente giudizio”.
Va osservato che la sig.ra con ricorso per decreto CP_1 ingiuntivo di pagamento ex art. 633 e ss. c.p.c., con istanza di provvisoria esecuzione ex art. 642 ss. c.p.c., del 19.03.2025 riferiva:
1. di aver lavorato alle dipendenze di CP_2
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in
[...] P.IVA_2
FO (PR) alla Via Praga n. 5 (doc. 1), con rapporto a tempo indeterminato e inquadramento come operaio di 1° livello del
CCNL multiservizi, presso gli impianti ferroviari di R.F.I. S.p.A. ubicati all'interno della stazione ferroviaria di Reggio nell'Emilia;
2. che alla data di cessazione del rapporto era rimasta creditrice della retribuzione di settembre 2024, pari alla somma netta di €
1.641,56;
3. che l'odierna opponente Le aveva corrisposto un acconto e che, pertanto, restava creditrice della somma netta di € 633,03;
4. che tale residua somma, sulla scorta del verbale di accordo del
23.09.2024 (cfr. doc. 2 del fascicolo monitorio) e del verbale di accordo del 25.01.2025 (cfr. doc. 3 del fascicolo monitorio) avrebbe dovuto corrisponderla
[...]
(C.F. , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Roma (RM) alla Via Vittorio Emanuele Orlando n. 75, società
Pag. 2 di 5 subentrata a nell'appalto n. Controparte_2
20/2026 di R.F.I. S.p.A.;
5. che al pagamento di tale somma, in ogni caso, era tenuta – ex art. 29 co. 2 del D.Lgs. 276/2003, anche Controparte_3 in persona del Suo legale rappresentante pro
[...] tempore, con sede in 00161 Roma alla Piazza della Croce Rossa n.
1 (C.F. e P.Iva ); P.IVA_3 P.IVA_4
6. che credito per cui si procedeva era certo, liquido ed esigibile.
Il Tribunale emetteva decreto ingiuntivo n. 125/2025, notificato sia a che Parte_1 ad R.F.I. S.p.A..
Con la presente opposizione la società afferma l'avvenuto integrale pagamento del debito (come da documentazione che produce) e in via subordinata chiede che dalla somma dovuta siano escluse l'indennità sostitutiva delle ferie, ed i permessi non goduti per riduzione orario ed ex festività, per importi rispettivamente pari ad euro 82,39, euro 284,10 ed euro 271,32.
Si è costituita nei termini la sig.ra nel merito contestando CP_1 in fatto quanto esposto in ricorso, e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Esperito senz'esito tentativo di conciliazione, non necessitando attività istruttoria, la causa viene oggi decisa con sentenza all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art.127 ter cpc.
Il ricorso in opposizione non è fondato.
Va premesso che il ricorso ingiuntivo opposto è emesso nei confronti della attuale opponente in via diretta, a fronte del subentro di nell'appalto già in essere tra RFI Parte_1
(appaltante) e (appaltatrice). Controparte_2
In tale subentro, con specifico accordo sindacale 15/1/2025 -cfr. all.3 al ricorso per decreto ingiuntivo- era previsto che “Il
Pag. 3 di 5 , aderendo per quanto possibile alle richieste Parte_2 sindacali, si impegna a liquidare entro il mese di gennaio il saldo dell'intera busta paga relativa al mese di settembre, comprensiva di ferie, permessi, rol e ratei 13ma e 14ma mensilità. Nei successivi mesi di febbraio, marzo e aprile il liquiderà il Parte_2
TFR spettante ai lavoratori, sebbene con rate non necessariamente di uguale importo, ciò anche in considerazione dei flussi finanziari propri del stesso”. Parte_2
Ne consegue che in via diretta (e non già in forza dell'invocato art.29 co. 2 del D.Lgs. 276/2003, applicabile esclusivamente all'appaltante ) la Controparte_3
risulta debitrice delle somme richieste. Parte_1
E tanto basta ad escludere in radice la domanda subordinata svolta dalla stessa di riduzione degli importi, a fronte per altro del dato testuale dell'accordo (“Il impegna a Parte_3 liquidare entro il mese di gennaio il saldo dell'intera busta paga relativa al mese di settembre…”).
In ordine ai documentati pagamenti di una parte della busta paga agita, nulla quaestio, tant'è che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso per il residuo credito, e non per l'intero importo della busta paga.
Quanto invece all'allegazione secondo cui Controparte_4 ha provveduto al pagamento dell'importo di €
[...]
904,32”, la stessa è rimasta priva di ogni supporto probatorio, essendo onere della opponente dimostrare con ogni mezzo l'avvenuto integrale saldo del proprio debito.
Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di sulla base della liquidazione di cui in Parte_2 dispositivo.
PQM
Pag. 4 di 5 1. Rigetta il ricorso in opposizione ed accerta e dichiara la legittimità degli importi azionati da CP_1
con il decreto ingiuntivo qui opposto e per
[...]
l'effetto conferma lo stesso;
2. Condanna Parte_1
a rifondere a le
[...] Controparte_1
spese del presente giudizio, che quantifica in € 700,00 per compensi, oltre ad accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
GG LI, 27/11/2025
IL G.L. Dr.ssa Elena Vezzosi
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