CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 751/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DAVICO ALBERTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5814/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Calabria - Via Corso Mazzini N.64 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N.92 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250020831476000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 358/2026 depositato il
01/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 5814-2025 Ricorrente_1 impugnava a cartella di pagamento n. 09420250020831476000 (all.1), notificata con PEC in data
29.08.2025 (all.2), a mezzo della quale l'Agente della Riscossione ha avanzato una pretesa del complessivo ammontare di € 961,03;
1) Recupero crediti anno 2021 per un importo di € 748,81 scaturente da invito al pagamento
67192 del 15/07/2024, presunta notifica 15/07/2024 R.G. N°10353/2021;
2) Per spese di giudizio anno 2016 per un importo di € 206,34, per recupero spese di giudizio CGT di 1° grado Sent. N. 1847 Dep. Il 09/04/2016 NRG 6263/2011
Sviluppava un unico motivo articolato relativo all'omessa notifica dell'atto prodromico e così concludeva:
1) in via principale, ritenere e dichiarare, in accoglimento dei motivi sopra esposti,
l'integrale nullità e/o illegittimità e/o infondatezza della cartella di pagamento n.
09420250020831476000 dichiarando comunque non dovute le somme con essa intimate a titolo di imposte, interessi e sanzioni;
2) con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi la ricorrente fosse costretta a versare nelle more del giudizio al solo fine di evitare procedure esecutive o di quanto le venisse coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi, come per legge;
3) con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, contestando il ricorso e così concludendo:
a) dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
b) dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
- nel merito e in subordine:
a) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla formazione e alla notifica del titolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore indicato in narrativa, anch'esso convenuto in giudizio, accertata l'estraneità dellAgente della
Riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendo indenne dalla conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente.
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Commissione riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992, come da atto di costituzione.
In data 20.11.2025 parte ricorrente depositava atto con il quale chiedeva di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, avendo provveduto al pagamento della cartella impugnata.
All'udienza del 30.01.2026 fissata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, in composizione monocratica, comparso l'Ufficio tramite delegato, sulle conclusioni formulate, poneva la causa in decisione, pronunziando sentenza come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per come dichiarato da parte ricorrente, producendo allegata distinta di versamento relativa alla cartella impugnata.
In ragione del concreto atteggiarsi dei rapporti tra le parti e della cessata materia del contendere, si deve dichiarare l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DAVICO ALBERTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5814/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Calabria - Via Corso Mazzini N.64 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N.92 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250020831476000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 358/2026 depositato il
01/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 5814-2025 Ricorrente_1 impugnava a cartella di pagamento n. 09420250020831476000 (all.1), notificata con PEC in data
29.08.2025 (all.2), a mezzo della quale l'Agente della Riscossione ha avanzato una pretesa del complessivo ammontare di € 961,03;
1) Recupero crediti anno 2021 per un importo di € 748,81 scaturente da invito al pagamento
67192 del 15/07/2024, presunta notifica 15/07/2024 R.G. N°10353/2021;
2) Per spese di giudizio anno 2016 per un importo di € 206,34, per recupero spese di giudizio CGT di 1° grado Sent. N. 1847 Dep. Il 09/04/2016 NRG 6263/2011
Sviluppava un unico motivo articolato relativo all'omessa notifica dell'atto prodromico e così concludeva:
1) in via principale, ritenere e dichiarare, in accoglimento dei motivi sopra esposti,
l'integrale nullità e/o illegittimità e/o infondatezza della cartella di pagamento n.
09420250020831476000 dichiarando comunque non dovute le somme con essa intimate a titolo di imposte, interessi e sanzioni;
2) con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi la ricorrente fosse costretta a versare nelle more del giudizio al solo fine di evitare procedure esecutive o di quanto le venisse coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi, come per legge;
3) con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, contestando il ricorso e così concludendo:
a) dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
b) dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
- nel merito e in subordine:
a) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle vicende afferenti alla formazione e alla notifica del titolo, attività da ricondurre, tutte, in via esclusiva all'operato dell'Ente Impositore indicato in narrativa, anch'esso convenuto in giudizio, accertata l'estraneità dellAgente della
Riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendo indenne dalla conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente.
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Commissione riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992, come da atto di costituzione.
In data 20.11.2025 parte ricorrente depositava atto con il quale chiedeva di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, avendo provveduto al pagamento della cartella impugnata.
All'udienza del 30.01.2026 fissata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, in composizione monocratica, comparso l'Ufficio tramite delegato, sulle conclusioni formulate, poneva la causa in decisione, pronunziando sentenza come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere per come dichiarato da parte ricorrente, producendo allegata distinta di versamento relativa alla cartella impugnata.
In ragione del concreto atteggiarsi dei rapporti tra le parti e della cessata materia del contendere, si deve dichiarare l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere. Spese compensate.