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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 30/01/2026, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 588/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZI PE, Presidente FL LUIGI MARIA, Relatore DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 129/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Nominativo_2 - P.IVA_1
Difeso da CF_Difensore_1 CO Profeta -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da CF_Difensore_1 CO Profeta -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di LB IA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11668/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 21 e pubblicata il 24/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1686 IMU 2017 1 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il difensore della parte contribuente si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 11668/2024, depositata il 24 settembre 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sez. 21, respingeva, compensando le spese, il ricorso proposto
Associazione_1 Nominativo_2dall' avverso l'avviso di accertamento n. 1686, emesso il 19 maggio 2022 dal Comune di LB IA, nella parte in cui
Indirizzo_1richiedeva le somme dovute per l'IMU (anno 2017) in relazione all'immobile ubicato in
, indicato al n. 6 della lista Immobili del suddetto avviso e accatastato al foglio 23, particella 232, sub 501.
Il primo giudice rigettava sia l'eccezione di difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, sia la richiesta di riconoscimento dell'esenzione ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. i) D. Lgs. 504/1992, in particolare osservando, a tale ultimo riguardo, che negli immobili in questione risultava “lo svolgimento di attività commerciali (Istituto Scolastico) con pagamento di rette per l'attività didattica attuata senza osservare gli obblighi previsti dalla legge per l'accoglienza dei portatori di handicap, di pubblicità del bilancio e contrattazione collettiva per il personale”.
Con atto spedito e consegnato il 9 gennaio 2025 al Comune di LB IA e depositato in
Associazione_1 Nominativo_1 Nominativo_2pari data ha proposto appello l' DI E .
Nel gravame si deduce, in primo luogo, il difetto di motivazione (meramente apparente e apodittica) della sentenza di primo grado, che avrebbe fatto riferimento anche ad un'eccezione di vizio di motivazione dell'avviso di accertamento in realtà non sollevata nel ricorso introduttivo. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 2697 cc in tema di ripartizione dell'onere della prova perché graverebbe sull'ente impositore l'onere di provare che il contribuente debba essere assoggetto all'IMU e, dunque, che il costo medio applicato agli studenti sia tale da legittimare la pretesa tributaria.
Al riguardo, si sostiene che nell'avviso di accertamento e nelle difese del Comune di LB
IA non vi sarebbe nessuna argomentazione né alcuna prova sul costo medio applicato dall'Istituto, in quanto tale indagine di fatto non sarebbe mai stata svolta dal Comune che, pertanto, avrebbe richiesto l'IMU senza svolgere alcuna verifica sul carattere commerciale dell'attività didattica.
2 Per
contro
- si argomenta nel gravame – l'Istituto appellante avrebbe provato con ampia produzione documentale che l'immobile sarebbe esclusivamente adibito ad attività non commerciali, nello specifico didattiche, di culto ed assistenziali.
A tale proposito, si evidenzia che l'attività scolastica impiegherebbe soltanto il 25% dell'immobile, mentre gli altri spazi sarebbero adibiti a luogo di esercizio del culto o abitazione delle consorelle e relative pertinenze, come da documentazione versata in atti.
Si sostiene, inoltre, che anche la parte adibita ad attività didattica rientrerebbe nell'esenzione, in quanto sarebbe attività effettuata senza finalità commerciale e con tariffe applicate per l'anno scolastico 2017/2018 ampiamente inferiori, sia per la scuola elementare che per la scuola
Associazione_2dell'infanzia, al costo medio per studente calcolato dal per l'anno scolastico 2017/2018 (in particolare, per la scuola dell'infanzia l'importo annuo corrisponderebbe a meno della metà del CMS mentre per la scuola primaria sarebbe inferiore ad un quinto del CMS).
Sarebbero, dunque, richiesti corrispettivi talmente esigui da non coprire neppure i costi di gestione, tanto che il bilancio dell'ente sarebbe in passivo.
Con altro motivo si deduce l'omessa pronuncia, da parte del primo giudice, sulla richiesta di riduzione dell'imposta perché, a tutto concedere, dovrebbe essere riproporzionata al 25% dell'immobile, cioè alla sola parte in cui sarebbe esercitata l'attività scolastica.
Con l'ultimo motivo si lamenta l'omessa pronuncia, da parte del primo giudice, sulla richiesta di annullamento delle sanzioni, degli interessi e degli accessori in ragione del fatto che l'Istituto appellante si sarebbe conformato, in materia di esenzione IMU, alle indicazioni fornite dal Comune di
LB IA sin dal lontano 2014.
Sulla base delle sopra riassunte argomentazioni si chiede, dunque, la riforma dell'appellata sentenza.
In data 25 marzo 2025 parte appellante ha prodotto una memoria rappresentando che con sentenza n. 551/2025, depositata il 13 gennaio 2025, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Roma avrebbe accolto il ricorso dell'Istituto e annullato l'accertamento dell'IMU relativo all'anno 2020 per le stesse unità immobiliari.
Con atto depositato il 23 dicembre 2025 ha controdedotto il Comune di LB IA chiedendo il rigetto dell'appello.
In data 9 gennaio 2026 parte appellante ha depositato una memoria con la quale si evidenzia lo ius superveniens rappresentato dall'art. 1, comma 856 L. 301/2025 (Legge di Bilancio 2026), che, ai fini dell'esenzione IMU, ha stabilito che le attività didattiche “si intendono svolte con modalità non
3 commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente
(CMS)”.
Si rappresenta, inoltre, che in data 19 dicembre 2025 questa Corte di giustizia tributaria di secondo grado, Sez. 3, avrebbe accolto integralmente l'appello dell'Istituto avverso le sentenze n.
2174/24 e n. 146/24 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma relative ai procedimenti aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2018 e 2019.
La causa è stata trattata il 15 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
Dirimente, infatti, e con assorbimento di ogni ulteriore questione, è il sopravvenuto art. 1, comma 856 L. 301/2025 (Legge di Bilancio 2026) che, con valenza di norma di interpretazione autentica e, dunque, con efficacia retroattiva, ha stabilito che, ai fini dell'esenzione IMU, le attività didattiche “si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS)”.
Invero, premesso che è rimasta incontestata, per le parti del fabbricato non utilizzate per lo svolgimento dell'attività didattica, l'affermazione della parte appellante secondo cui si tratterebbe di parti adibite “a luogo di culto ed alla residenza delle consorelle (ci sono garage, autorimesse, una chiesa, una cappella, refettori delle suore, sagrestia, depositi, biblioteche con manoscritti antichi, la stireria, uffici, ripostigli, cortili e terrazzi, e una grande quantità di camere da letto con relativi bagni e di soffitte)”, deve, per il resto, escludersi, alla luce dei dati addotti dall'Istituto circa il corrispettivo medio percepito per alunno - peraltro non contestati dal Comune di LB IA - ed in applicazione del parametro valutativo introdotto dalla novella, che l'attività didattica svolta nel fabbricato in questione abbia assunto, nell'anno d'interesse, natura commerciale.
Ed ovviamente, al venir meno, per effetto del novum normativo, della configurabilità di una porzione dell'edificio destinata ad attività commerciale, viene correlativamente meno, nel caso di specie, qualsiasi obbligo - che invece caratterizza le situazioni di uso misto delle unità immobiliari - di una specifica dichiarazione che consenta di individuare la porzione dell'immobile destinata all'attività esente, qualora non sia possibile procedere alla autonoma identificazione catastale di tale parte dell'unità immobiliare (sulle ragioni e i presupposti di un tale obbligo, Cass., Sez. 5, 7 novembre 2022,
n. 32742),
S'impone, in definitiva, l'accoglimento dell'appello dovendosi ritenere sussistenti i presupposti per l'applicazione della richiesta esenzione d'imposta.
4 La circostanza che nell'odierna decisione abbia assunto valore dirimente una disposizione interpretativa sopravvenuta all'insorgere della controversia induce alla compensazione delle spese di lite dell'intero processo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese.
Roma, 15 gennaio 2026
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
UI AR FL PE ZI
5
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZI PE, Presidente FL LUIGI MARIA, Relatore DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 129/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Nominativo_2 - P.IVA_1
Difeso da CF_Difensore_1 CO Profeta -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da CF_Difensore_1 CO Profeta -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di LB IA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11668/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 21 e pubblicata il 24/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1686 IMU 2017 1 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il difensore della parte contribuente si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 11668/2024, depositata il 24 settembre 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sez. 21, respingeva, compensando le spese, il ricorso proposto
Associazione_1 Nominativo_2dall' avverso l'avviso di accertamento n. 1686, emesso il 19 maggio 2022 dal Comune di LB IA, nella parte in cui
Indirizzo_1richiedeva le somme dovute per l'IMU (anno 2017) in relazione all'immobile ubicato in
, indicato al n. 6 della lista Immobili del suddetto avviso e accatastato al foglio 23, particella 232, sub 501.
Il primo giudice rigettava sia l'eccezione di difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, sia la richiesta di riconoscimento dell'esenzione ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. i) D. Lgs. 504/1992, in particolare osservando, a tale ultimo riguardo, che negli immobili in questione risultava “lo svolgimento di attività commerciali (Istituto Scolastico) con pagamento di rette per l'attività didattica attuata senza osservare gli obblighi previsti dalla legge per l'accoglienza dei portatori di handicap, di pubblicità del bilancio e contrattazione collettiva per il personale”.
Con atto spedito e consegnato il 9 gennaio 2025 al Comune di LB IA e depositato in
Associazione_1 Nominativo_1 Nominativo_2pari data ha proposto appello l' DI E .
Nel gravame si deduce, in primo luogo, il difetto di motivazione (meramente apparente e apodittica) della sentenza di primo grado, che avrebbe fatto riferimento anche ad un'eccezione di vizio di motivazione dell'avviso di accertamento in realtà non sollevata nel ricorso introduttivo. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 2697 cc in tema di ripartizione dell'onere della prova perché graverebbe sull'ente impositore l'onere di provare che il contribuente debba essere assoggetto all'IMU e, dunque, che il costo medio applicato agli studenti sia tale da legittimare la pretesa tributaria.
Al riguardo, si sostiene che nell'avviso di accertamento e nelle difese del Comune di LB
IA non vi sarebbe nessuna argomentazione né alcuna prova sul costo medio applicato dall'Istituto, in quanto tale indagine di fatto non sarebbe mai stata svolta dal Comune che, pertanto, avrebbe richiesto l'IMU senza svolgere alcuna verifica sul carattere commerciale dell'attività didattica.
2 Per
contro
- si argomenta nel gravame – l'Istituto appellante avrebbe provato con ampia produzione documentale che l'immobile sarebbe esclusivamente adibito ad attività non commerciali, nello specifico didattiche, di culto ed assistenziali.
A tale proposito, si evidenzia che l'attività scolastica impiegherebbe soltanto il 25% dell'immobile, mentre gli altri spazi sarebbero adibiti a luogo di esercizio del culto o abitazione delle consorelle e relative pertinenze, come da documentazione versata in atti.
Si sostiene, inoltre, che anche la parte adibita ad attività didattica rientrerebbe nell'esenzione, in quanto sarebbe attività effettuata senza finalità commerciale e con tariffe applicate per l'anno scolastico 2017/2018 ampiamente inferiori, sia per la scuola elementare che per la scuola
Associazione_2dell'infanzia, al costo medio per studente calcolato dal per l'anno scolastico 2017/2018 (in particolare, per la scuola dell'infanzia l'importo annuo corrisponderebbe a meno della metà del CMS mentre per la scuola primaria sarebbe inferiore ad un quinto del CMS).
Sarebbero, dunque, richiesti corrispettivi talmente esigui da non coprire neppure i costi di gestione, tanto che il bilancio dell'ente sarebbe in passivo.
Con altro motivo si deduce l'omessa pronuncia, da parte del primo giudice, sulla richiesta di riduzione dell'imposta perché, a tutto concedere, dovrebbe essere riproporzionata al 25% dell'immobile, cioè alla sola parte in cui sarebbe esercitata l'attività scolastica.
Con l'ultimo motivo si lamenta l'omessa pronuncia, da parte del primo giudice, sulla richiesta di annullamento delle sanzioni, degli interessi e degli accessori in ragione del fatto che l'Istituto appellante si sarebbe conformato, in materia di esenzione IMU, alle indicazioni fornite dal Comune di
LB IA sin dal lontano 2014.
Sulla base delle sopra riassunte argomentazioni si chiede, dunque, la riforma dell'appellata sentenza.
In data 25 marzo 2025 parte appellante ha prodotto una memoria rappresentando che con sentenza n. 551/2025, depositata il 13 gennaio 2025, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Roma avrebbe accolto il ricorso dell'Istituto e annullato l'accertamento dell'IMU relativo all'anno 2020 per le stesse unità immobiliari.
Con atto depositato il 23 dicembre 2025 ha controdedotto il Comune di LB IA chiedendo il rigetto dell'appello.
In data 9 gennaio 2026 parte appellante ha depositato una memoria con la quale si evidenzia lo ius superveniens rappresentato dall'art. 1, comma 856 L. 301/2025 (Legge di Bilancio 2026), che, ai fini dell'esenzione IMU, ha stabilito che le attività didattiche “si intendono svolte con modalità non
3 commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente
(CMS)”.
Si rappresenta, inoltre, che in data 19 dicembre 2025 questa Corte di giustizia tributaria di secondo grado, Sez. 3, avrebbe accolto integralmente l'appello dell'Istituto avverso le sentenze n.
2174/24 e n. 146/24 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma relative ai procedimenti aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2018 e 2019.
La causa è stata trattata il 15 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
Dirimente, infatti, e con assorbimento di ogni ulteriore questione, è il sopravvenuto art. 1, comma 856 L. 301/2025 (Legge di Bilancio 2026) che, con valenza di norma di interpretazione autentica e, dunque, con efficacia retroattiva, ha stabilito che, ai fini dell'esenzione IMU, le attività didattiche “si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS)”.
Invero, premesso che è rimasta incontestata, per le parti del fabbricato non utilizzate per lo svolgimento dell'attività didattica, l'affermazione della parte appellante secondo cui si tratterebbe di parti adibite “a luogo di culto ed alla residenza delle consorelle (ci sono garage, autorimesse, una chiesa, una cappella, refettori delle suore, sagrestia, depositi, biblioteche con manoscritti antichi, la stireria, uffici, ripostigli, cortili e terrazzi, e una grande quantità di camere da letto con relativi bagni e di soffitte)”, deve, per il resto, escludersi, alla luce dei dati addotti dall'Istituto circa il corrispettivo medio percepito per alunno - peraltro non contestati dal Comune di LB IA - ed in applicazione del parametro valutativo introdotto dalla novella, che l'attività didattica svolta nel fabbricato in questione abbia assunto, nell'anno d'interesse, natura commerciale.
Ed ovviamente, al venir meno, per effetto del novum normativo, della configurabilità di una porzione dell'edificio destinata ad attività commerciale, viene correlativamente meno, nel caso di specie, qualsiasi obbligo - che invece caratterizza le situazioni di uso misto delle unità immobiliari - di una specifica dichiarazione che consenta di individuare la porzione dell'immobile destinata all'attività esente, qualora non sia possibile procedere alla autonoma identificazione catastale di tale parte dell'unità immobiliare (sulle ragioni e i presupposti di un tale obbligo, Cass., Sez. 5, 7 novembre 2022,
n. 32742),
S'impone, in definitiva, l'accoglimento dell'appello dovendosi ritenere sussistenti i presupposti per l'applicazione della richiesta esenzione d'imposta.
4 La circostanza che nell'odierna decisione abbia assunto valore dirimente una disposizione interpretativa sopravvenuta all'insorgere della controversia induce alla compensazione delle spese di lite dell'intero processo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese.
Roma, 15 gennaio 2026
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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