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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/12/2025, n. 5988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5988 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente Estensore dott.ssa Venera Condorelli Giudice dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di scioglimento del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n. 5253/2024
R.G.V.G., proposto da:
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. DI STEFANO CLAUDIA giusta procura in C.F._1 atti;
e da
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. DI STEFANO CLAUDIA giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 28/11/2024, e Controparte_1 Parte_1 premettendo di avere contratto matrimonio in Catania il 17.10.1998 e che dalla loro unione sono nati i figli a Catania l'11/12/1997 e a Catania il 07/ 11/2004, Persona_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“I coniugi continueranno a vivere separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto
I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione, e si obbligano a reiterare la ove necessario, al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio.
Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento”. All'udienza del 15.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato la volontà di sciogliere il vincolo, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi della legge n. 898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (decreto di omologazione n.765/08 depositato in cancelleria il 08.07.2008, emesso nel procedimento n. RG
3054/08) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo e all'interesse della prole.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5253/2024 R.G.:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto a Catania il 17.10.1998 tra
[...]
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio Controparte_1 Parte_1 del Comune di Catania atto n. 300, parte I, anno 1998, alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 31/10/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente dott.ssa Lidia Greco
SENTENZA nel procedimento di scioglimento del matrimonio a domanda congiunta iscritto al n. 5253/2024
R.G.V.G., proposto da:
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. DI STEFANO CLAUDIA giusta procura in C.F._1 atti;
e da
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. DI STEFANO CLAUDIA giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto depositato il 28/11/2024, e Controparte_1 Parte_1 premettendo di avere contratto matrimonio in Catania il 17.10.1998 e che dalla loro unione sono nati i figli a Catania l'11/12/1997 e a Catania il 07/ 11/2004, Persona_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“I coniugi continueranno a vivere separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto
I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione, e si obbligano a reiterare la ove necessario, al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio.
Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento”. All'udienza del 15.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato la volontà di sciogliere il vincolo, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi della legge n. 898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (decreto di omologazione n.765/08 depositato in cancelleria il 08.07.2008, emesso nel procedimento n. RG
3054/08) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo e all'interesse della prole.
Nulla va disposto sulle spese, stante la domanda proposta dalle parti congiuntamente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5253/2024 R.G.:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto a Catania il 17.10.1998 tra
[...]
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio Controparte_1 Parte_1 del Comune di Catania atto n. 300, parte I, anno 1998, alle condizioni di cui in parte motiva;
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Catania, in data 31/10/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Presidente dott.ssa Lidia Greco