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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/12/2025, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dr.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
di responsabilitànella causa avente ad oggetto: "Altre ipotesi extracontrattuale non ricompresa nelle altre materie (art. 2043 C.C. e norme speciali)
DA
Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. Codice Fiscale_1 , con Avv. to Chiara Lucenti
ATTRICE
CONTRO
in persona del suo legale rapp.te Controparte_1 pro.tempore
Con l'Avv. Aversa Anna
CONVENUTO
CONTRO
hanno assunto il rischio del che Controparte_2 certificato n. 1914581, in del Procuratore Speciale del persona
Rappresentante Generale per l'Italia, Controparte_3
Con l'Avv. Eliana Vinci
ZI TI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE
"Piaccia" al Tribunale adito dichiarare che "1) Che il fondo agricolo sito in tenere di Noto nella C.da S.
CU IS, identificato al Catasto Terreni al foglio di mappa n.321 del Comune di Noto p.lla 6 AA sem.vo arb.to di Ha. 0.14.67, AB uliveto cl. 3° di Ha 1.08.28, p.lla 172 AA mandorleto cl. 2° di Ha. 1.04.00, AB uliveto cl. 3° di Ha. 0.98.00, p.lla 183 uliveto cl. 3° di Ha.
2.32.10. P.LLA 250 vigneto cl.3° di Ha. 0.00.72, p.lla
251 sem.vo arb.to cl 3° di Ha. 0.01.85, AB vigneto cl. 3° di Ha.02.50, p.lla 355 vigneto cl.2° di Ha. 0.42.15,
P.LLA 356 AA uliveto cl. 3° di Ha. 0.04.08, AB pascolo cl. 2° di Ha.
0.19.25k; ed al catasto fabbricati F° 321
p.lla 393 unità collabenti e p.lla 392 unità collabenti;
per una superficie complessiva di Ha.
8.12.72 R.D. €
264,54. di proprietà della sig.ra Parte_1 ha subito, a seguito dell'incendio propagatosi dal km 29 del tratto autostradale A18 - Noto/Rosolini- cui è concessionaria l'ente convenuto, ingenti danni su tutta la superficie di terreno, ivi comprese tutte le alberature di olivo e mandorlo. 2) Che detti danni, possono quantificarsi in una somma non inferiore ad €. 189.600,00; 3) Ritenere e dichiarare il
[...]
Controparte_1 quale concessionario, gestore e dunque custode, responsabile ex art. 2051 c.c. dei '
danni tutti subiti dal fondo di proprietà della sig.ra Parte_1 quantificati nella somma di Euro
147.700,00 per i soggetti di olivo e di euro 41.900 per i soggetti di mandorlo;
4) Conseguentemente, condannare il in persona del suo legale rappresentante pro tempore,Controparte_1 '
al risarcimento di danni tutti in favore della sig.ra Parte_1 quantificandoli complessivamente in
€189.600,00 e/o in quell'altra maggiore o minore che risulterà dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 27.06.2017 fino al suo effettivo soddisfo. 5) Spese, competenze ed onorari a carico di parte convenuta"
PARTE CONVENUTA CAS
"Piaccia" All'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, accogliere le seguenti domande: 1) In via preliminare, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa il terzo e, segnatamente, la compagnia assicuratrice CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Milano, Corso Garibaldi
n.86, e per l'effetto, si chiede che ai sensi dell'art. 269 c.p.c. il sig. Giudice voglia differire la data della prima udienza o udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio a cura del comparente, in quanto obbligata a manlevare e tenere integralmente indenne il convenuto da qualsivoglia pretesa pecuniaria avanzata dalla parte attrice, in ragione della polizza assicurativa stipulata dal convenuto;
2) In via principale e nel merito rigettare tutte le richieste risarcitorie formulate dall'attrice perché assolutamente infondate e pretestuose, destituite di fondamento e non supportate da idonea prova;
3) Per l'effetto dichiarare il convenuto,
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, esente da ogni
,
responsabilità riguardo tutti i fatti lamentati dall'attrice; 4) In via subordinata, nella denegata ipotesi di dichiarazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. del Controparte_1 quantificare i danni materiali del fondo Pt 1 secondo i corretti valori di stima delle piantagioni de quo;
5) In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, dichiarare il terzo, società CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuto a manlevare l'odierno convenuto, e, per l'effetto, condannare l'assicurazione al risarcimento integrale del danno"
ZI TI
Voglia I'lll.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti Conclusioni1) Nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto inammissibili e/o improcedibili, infondate in fatto e in diritto e non provate;
2) Assolvere, per l'effetto, il in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., da ogni domanda da chiunque contro di esso proposta nel presente giudizio.
3) Nel merito, in via subordinata: ritenere e dichiarare che la condotta colposa posta in essere da parte attrice sia stata tale da interrompere il nesso causale tra la res e l'evento e, per l'effetto, escludere la responsabilità del custode e rigettare in toto la richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice. 4) Nel merito, in via ulteriormente subordinata: ritenere e dichiarare il concorso del fatto colposo di parte attrice nella determinazione del sinistro per cui è causa, e, per l'effetto, ridurre la richiesta risarcitoria avanzata;
5) Per tale subordinata ipotesi, contenere l'obbligo di manleva gravante sul terzo chiamato entro i limiti
-
massimale e di franchigia - del contratto di assicurazione. Con vittoria di spese e compensi."
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Pt_1Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.12.2018,
[...] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale Civile di Siracusa, il
Controparte_1 persona del legale in rappresentante pro tempore, premettendo che in data 27/06/2017, a causa di un incendio sviluppatosi ai bordi dell'Autostrada A18 in direzione
Noto a Rosolini al Km 29, il proprio terreno sito in Noto nella Contrada
S. CU -IS, era stato investito da una fascia di fuoco per tutta la sua linea di confine, tale da interessarlo per l'intera superficie, devastando tutto il patrimonio arboreo.
I convenuti regolarmente costituitisi, rigettavano per quanto di loro competenza, ogni addebito attribuendo l'evento lesivo alla negligenza della stessa non avendo provveduto a mantenere pulita la proprietà.
Il giudizio è stato istruito con l'assunzione dell'interrogatorio formale della attrice, prova orale e di CTU tecnica.
Conclusa l'istruttoria, il giudizio è stato trattenuto in decisione ed evaso sulle rassegnate conclusioni delle parti, spirati i termini ex art. 190 cpc.
Tanto premesso.
Cont Parte attrice agisce nei confronti del quale custode del sito interessato dall'incendio e dunque il contenzioso va scrutinato ai sensi dell'art. 2051 cpc, che impone al danneggiato l'onere di provare esclusivamente il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno,
spettando invece al custode la prova liberatoria mediante la dimostrazione del caso fortuito, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia che ha valenza di fattore causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Si osserva
Rendendo il deferito interrogatorio formale la attrice ebbe a dichiarare di aver provveduto "forse era il mese di Aprile 2016 o 2017, anzi due mesi prima dell'incendio" (27.06.2017) alla pulizia del terreno oggetto di causa.
Tuttavia, tale circostanza è rimasta una affermazione puramente labiale, non essendo stata suffragata da alcuna prova né orale, né documentale.
Al fine di provare la fondatezza della domanda risarcitoria parte attrice ha articolato prova per testi. Il proprio teste Testimone_1 escusso alla udienza del 23.11.2021, dichiarò che "le sterpaglie c'erano nei giorni prima dell'incendio e non SO dire se fossero presenti il giorno del 27.6.2017". Tuttavia, rispondendo sull'articolato F, dichiarava che alla data dell'incendio (27.06.2017) il terreno della
(attrice) non era stato arato ma era pulito e a chiarimento riferiva che c'era erba bassa e a quel tempo secca.
Ora, è chiaro che delle due l'una: o era pulito o c'era erba bassa secca.
Dunque la contraddittorietà delle dichiarazioni rese, rende il teste inattendibile e perciò inconducente la prova orale.
In ordine poi alla espletata CTU, occorre rilevare che il professionista nominato, oltre ai rilievi di rito, ha autonomamente ritenuto di raccogliere in loco e senza la presenza delle parti, anche testimonianze anonime, sebbene espressamente autorizzato ad avvalersi solo del compendio documentale acquisito regolarmente in atti.
Le parti hanno contestato già in corso di O.P. il modus operandi del professionista, anche avendo omesso di valutare il rapporto di intervento dei VVFF effettuato nei pressi della proprietà dell'attrice da cui si evinceva che fosse stato un incendio di cosi poca rilevanza da essere domato in pochissimo tempo.(cfr.
Le contestazioni e rilievi alla CTU sono state reiterate alla prima udienza utile successiva al deposito dell'elaborato e ancora reiterate ampiamente nel corpo delle note conclusionali in termini di grave violazione del contraddittorio. ai fini dellaRisultata pertanto l'istruttoria espletata inconducente domanda in ragione di quanto sin qui argomentato , la chiesta decisione del contenzioso avanzata porta al rigetto della domanda
In ordine alle spese di lite si ritiene compensarle per l'impossibilità di valutare compiutamente il merito.
P.Q.M.
IL GI Dr.ssa P. Fugallo
Reictis adversis
Rigetta la domanda
Compensa le spese
Così deciso
Siracusa 19.12.2025
IL GI
Dr.ssa P. Fugallo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dr.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
di responsabilitànella causa avente ad oggetto: "Altre ipotesi extracontrattuale non ricompresa nelle altre materie (art. 2043 C.C. e norme speciali)
DA
Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. Codice Fiscale_1 , con Avv. to Chiara Lucenti
ATTRICE
CONTRO
in persona del suo legale rapp.te Controparte_1 pro.tempore
Con l'Avv. Aversa Anna
CONVENUTO
CONTRO
hanno assunto il rischio del che Controparte_2 certificato n. 1914581, in del Procuratore Speciale del persona
Rappresentante Generale per l'Italia, Controparte_3
Con l'Avv. Eliana Vinci
ZI TI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE
"Piaccia" al Tribunale adito dichiarare che "1) Che il fondo agricolo sito in tenere di Noto nella C.da S.
CU IS, identificato al Catasto Terreni al foglio di mappa n.321 del Comune di Noto p.lla 6 AA sem.vo arb.to di Ha. 0.14.67, AB uliveto cl. 3° di Ha 1.08.28, p.lla 172 AA mandorleto cl. 2° di Ha. 1.04.00, AB uliveto cl. 3° di Ha. 0.98.00, p.lla 183 uliveto cl. 3° di Ha.
2.32.10. P.LLA 250 vigneto cl.3° di Ha. 0.00.72, p.lla
251 sem.vo arb.to cl 3° di Ha. 0.01.85, AB vigneto cl. 3° di Ha.02.50, p.lla 355 vigneto cl.2° di Ha. 0.42.15,
P.LLA 356 AA uliveto cl. 3° di Ha. 0.04.08, AB pascolo cl. 2° di Ha.
0.19.25k; ed al catasto fabbricati F° 321
p.lla 393 unità collabenti e p.lla 392 unità collabenti;
per una superficie complessiva di Ha.
8.12.72 R.D. €
264,54. di proprietà della sig.ra Parte_1 ha subito, a seguito dell'incendio propagatosi dal km 29 del tratto autostradale A18 - Noto/Rosolini- cui è concessionaria l'ente convenuto, ingenti danni su tutta la superficie di terreno, ivi comprese tutte le alberature di olivo e mandorlo. 2) Che detti danni, possono quantificarsi in una somma non inferiore ad €. 189.600,00; 3) Ritenere e dichiarare il
[...]
Controparte_1 quale concessionario, gestore e dunque custode, responsabile ex art. 2051 c.c. dei '
danni tutti subiti dal fondo di proprietà della sig.ra Parte_1 quantificati nella somma di Euro
147.700,00 per i soggetti di olivo e di euro 41.900 per i soggetti di mandorlo;
4) Conseguentemente, condannare il in persona del suo legale rappresentante pro tempore,Controparte_1 '
al risarcimento di danni tutti in favore della sig.ra Parte_1 quantificandoli complessivamente in
€189.600,00 e/o in quell'altra maggiore o minore che risulterà dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 27.06.2017 fino al suo effettivo soddisfo. 5) Spese, competenze ed onorari a carico di parte convenuta"
PARTE CONVENUTA CAS
"Piaccia" All'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, accogliere le seguenti domande: 1) In via preliminare, autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa il terzo e, segnatamente, la compagnia assicuratrice CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Milano, Corso Garibaldi
n.86, e per l'effetto, si chiede che ai sensi dell'art. 269 c.p.c. il sig. Giudice voglia differire la data della prima udienza o udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio a cura del comparente, in quanto obbligata a manlevare e tenere integralmente indenne il convenuto da qualsivoglia pretesa pecuniaria avanzata dalla parte attrice, in ragione della polizza assicurativa stipulata dal convenuto;
2) In via principale e nel merito rigettare tutte le richieste risarcitorie formulate dall'attrice perché assolutamente infondate e pretestuose, destituite di fondamento e non supportate da idonea prova;
3) Per l'effetto dichiarare il convenuto,
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, esente da ogni
,
responsabilità riguardo tutti i fatti lamentati dall'attrice; 4) In via subordinata, nella denegata ipotesi di dichiarazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. del Controparte_1 quantificare i danni materiali del fondo Pt 1 secondo i corretti valori di stima delle piantagioni de quo;
5) In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, dichiarare il terzo, società CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuto a manlevare l'odierno convenuto, e, per l'effetto, condannare l'assicurazione al risarcimento integrale del danno"
ZI TI
Voglia I'lll.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere le seguenti Conclusioni1) Nel merito, in via principale, rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto inammissibili e/o improcedibili, infondate in fatto e in diritto e non provate;
2) Assolvere, per l'effetto, il in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., da ogni domanda da chiunque contro di esso proposta nel presente giudizio.
3) Nel merito, in via subordinata: ritenere e dichiarare che la condotta colposa posta in essere da parte attrice sia stata tale da interrompere il nesso causale tra la res e l'evento e, per l'effetto, escludere la responsabilità del custode e rigettare in toto la richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice. 4) Nel merito, in via ulteriormente subordinata: ritenere e dichiarare il concorso del fatto colposo di parte attrice nella determinazione del sinistro per cui è causa, e, per l'effetto, ridurre la richiesta risarcitoria avanzata;
5) Per tale subordinata ipotesi, contenere l'obbligo di manleva gravante sul terzo chiamato entro i limiti
-
massimale e di franchigia - del contratto di assicurazione. Con vittoria di spese e compensi."
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Pt_1Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.12.2018,
[...] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale Civile di Siracusa, il
Controparte_1 persona del legale in rappresentante pro tempore, premettendo che in data 27/06/2017, a causa di un incendio sviluppatosi ai bordi dell'Autostrada A18 in direzione
Noto a Rosolini al Km 29, il proprio terreno sito in Noto nella Contrada
S. CU -IS, era stato investito da una fascia di fuoco per tutta la sua linea di confine, tale da interessarlo per l'intera superficie, devastando tutto il patrimonio arboreo.
I convenuti regolarmente costituitisi, rigettavano per quanto di loro competenza, ogni addebito attribuendo l'evento lesivo alla negligenza della stessa non avendo provveduto a mantenere pulita la proprietà.
Il giudizio è stato istruito con l'assunzione dell'interrogatorio formale della attrice, prova orale e di CTU tecnica.
Conclusa l'istruttoria, il giudizio è stato trattenuto in decisione ed evaso sulle rassegnate conclusioni delle parti, spirati i termini ex art. 190 cpc.
Tanto premesso.
Cont Parte attrice agisce nei confronti del quale custode del sito interessato dall'incendio e dunque il contenzioso va scrutinato ai sensi dell'art. 2051 cpc, che impone al danneggiato l'onere di provare esclusivamente il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno,
spettando invece al custode la prova liberatoria mediante la dimostrazione del caso fortuito, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia che ha valenza di fattore causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Si osserva
Rendendo il deferito interrogatorio formale la attrice ebbe a dichiarare di aver provveduto "forse era il mese di Aprile 2016 o 2017, anzi due mesi prima dell'incendio" (27.06.2017) alla pulizia del terreno oggetto di causa.
Tuttavia, tale circostanza è rimasta una affermazione puramente labiale, non essendo stata suffragata da alcuna prova né orale, né documentale.
Al fine di provare la fondatezza della domanda risarcitoria parte attrice ha articolato prova per testi. Il proprio teste Testimone_1 escusso alla udienza del 23.11.2021, dichiarò che "le sterpaglie c'erano nei giorni prima dell'incendio e non SO dire se fossero presenti il giorno del 27.6.2017". Tuttavia, rispondendo sull'articolato F, dichiarava che alla data dell'incendio (27.06.2017) il terreno della
(attrice) non era stato arato ma era pulito e a chiarimento riferiva che c'era erba bassa e a quel tempo secca.
Ora, è chiaro che delle due l'una: o era pulito o c'era erba bassa secca.
Dunque la contraddittorietà delle dichiarazioni rese, rende il teste inattendibile e perciò inconducente la prova orale.
In ordine poi alla espletata CTU, occorre rilevare che il professionista nominato, oltre ai rilievi di rito, ha autonomamente ritenuto di raccogliere in loco e senza la presenza delle parti, anche testimonianze anonime, sebbene espressamente autorizzato ad avvalersi solo del compendio documentale acquisito regolarmente in atti.
Le parti hanno contestato già in corso di O.P. il modus operandi del professionista, anche avendo omesso di valutare il rapporto di intervento dei VVFF effettuato nei pressi della proprietà dell'attrice da cui si evinceva che fosse stato un incendio di cosi poca rilevanza da essere domato in pochissimo tempo.(cfr.
Le contestazioni e rilievi alla CTU sono state reiterate alla prima udienza utile successiva al deposito dell'elaborato e ancora reiterate ampiamente nel corpo delle note conclusionali in termini di grave violazione del contraddittorio. ai fini dellaRisultata pertanto l'istruttoria espletata inconducente domanda in ragione di quanto sin qui argomentato , la chiesta decisione del contenzioso avanzata porta al rigetto della domanda
In ordine alle spese di lite si ritiene compensarle per l'impossibilità di valutare compiutamente il merito.
P.Q.M.
IL GI Dr.ssa P. Fugallo
Reictis adversis
Rigetta la domanda
Compensa le spese
Così deciso
Siracusa 19.12.2025
IL GI
Dr.ssa P. Fugallo