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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 5025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5025 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5304/25 RG iscritta in data 16.7.25, avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
TRA
(CF: , rappresentato e difeso, come da procura Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Giovanni Grattacaso, presso il cui studio elettivamente domicilia in LI alla via Rona 60/d;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura Controparte_1 C.F._2 allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Carmela Ragone, presso il cui studio elettivamente domicilia in LI alla via Palatucci n. 17/D;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 9.12.25, previa discussione orale della causa, questa era riservata al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.7.25 , premettendo che con sentenza n. 1370/20 Parte_1 il Tribunale di Salerno, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con e dalla cui unione erano nati i figli (16.6.22), (17.11.03) e Controparte_1 Per_1 Per_2
(14.3.05), aveva determinato in € 600,00 il contributo per il mantenimento dei figli, Per_3 confermando il sequestro sui locali commerciali di proprietà del resistente, siti in LI (SA) alla Piazza Farina n. 18 (catasto urbano al figlio 3, p.lla 312, sub 16 e 17) sino alla concorrenza della somma di € 25.000,00, allegando l'indipendenza dei figli e e il conseguimento della Per_2 Per_3 laura triennale della figlia , chiedeva la revoca del contributo per i figli maschi, Per_1 eventualmente confermano quello per la figlia , con revoca altresì del sequestro sugli Per_1 immobili, essendo venuti meno i presupposti della misura.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente che contestava la domanda, instando per il suo rigetto, evidenziando che i figli non potevano ritenersi economicamente autosufficienti, confermando l'obbligo di contribuzione eventualmente anche solo per la figlia , Per_1 riconoscendo anche un suo aumento, nonché le misure cautelari concesse ed attualmente in vigore.
All'udienza del 9.12.25, all'esito dell'audizione delle parti, il giudice, sulla discussione dei procuratori presenti, riservava al collegio la decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
Tanto premesso, in via preliminare deve riconoscersi l'ammissibilità della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per i figli, essendo stata dedotta la sopravvenienza di nuove circostanze successive alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la quale era stata disposta a carico del genitore non collocatario la somma di € 600,00 per il mantenimento dei figli (€
200,00 per ciascuno figlio), confermandosi la misura del sequestro conservativo.
Si ricorda, difatti, che le sentenze di separazione, divorzio e regolamentazioni figli naturali danno luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di definizione congiunta non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi.
La sentenza è invece modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni della separazione o del divorzio o di tale regolamentazione (C. Cass. Civ. n.11448/2008
- C. Cass. n.2338/2006). Dopotutto, la norma di cui all'art. 337 quinquies c.c. consente ai genitori in ogni tempo la revisione anche delle disposizioni relative alla misura ed alle modalità del contributo.
Ciò chiarito, nel merito, ritiene il Tribunale di dover accogliere la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per i figli e , facendo applicazione dell'art. 337 septies c.c., come Per_2 Per_3 interpretato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi.
Ed, invero, secondo la più recente giurisprudenza, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez.
I, 27/02/2024, n. 5177; Cass. civ., sez. I, 23/01/2024, n. 2259).
I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto"
l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/09/2023, n. 26875).
A ciò si aggiunga che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato
è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.
Nel caso di specie, dalle dichiarazioni rese dalle parti, nella parte in cui le stesse convergono, risulta che il figlio (17.2.03) ha completato il percorso di studi circa 3-4 anni fa, non proseguendo Per_3 negli studi universitari e svolgendo attività di lavoro a tempo determinato (si veda anche contratto di lavoro prodotto). Quanto al figlio anche egli ha completato il percorso di studi da circa 2 Per_2 anni e si è inserito con contratti di lavoro per il tramite dell'agenzia interinale. , invece, sta Per_1 completando la laurea magistrale con un corso di laurea fuori sede, vive a Bologna e, per come ammesso da entrambi, è la sola madre che si fa carico delle spese straordinarie, comprensive di quelle di alloggio.
Quanto ai genitori, il ricorrente svolge attività di lavoro nella scuola anche se precario, percependo la somma di € 800/900,00 circa;
è proprietario di una casa in cui vive, nonché di un locale commerciale, quello oggetto di sequestro, per il quale percepisce un canone di locazione di € 900,00 mensili, di cui
€ 600,00 percepiti dalla resistente per il mantenimento dei figli.
La resistente non svolge attività lavorativa, vive in un'abitazione di sua proprietà ed titolare di immobili oggetto di locazione dai quali percepisce un canone per un valore complessivo di € 2250,00.
Risulta ancora che il ricorrente ha subito un pignoramento immobiliare per l'inadempimento in ordine ad un contratto di mutuo, definito con ordinanza di assegnazione delle somme (si veda documentazione in atti) nei limiti della somma ricavata dalla vendita all'asta e per il quale ancora starebbe corrispondendo (anche se ciò è privo di riscontro) dei pagamenti rateizzati.
Questa la situazione attuale delle parti, con riferimento alla quale considerando la situazione economica del ricorrente ed il percorso scolastico dei figli, ritiene il Tribunale di dover disporre la revoca del mantenimento solo per i figli e , dovendo gli stessi considerarli Per_2 Per_3 economicamente autosufficienti, visto il loro inserimento nel mondo del lavoro, rapportato alle loro possibilità concrete rispetto agli studi compiuti.
Non può dirsi, invece, altrettanto per che sta proseguendo nel percorso di studi, per lo più Per_1 sostenuta dalla madre, che di fatti si è caricata fin ad adesso le spese straordinarie.
E per , considerando il tempo trascorso, l'impegno negli studi, l'assenza di una qualsiasi Per_1 forma di contribuzione diretta (è lo stesso genitore che ha ammesso di non aver rapporti con la figlia),, ritiene il Tribunale di dover determinare dalla presente pronuncia la somma di € 400,00 a titolo di mantenimento da corrispondersi mensilmente, oltre rivalutazione annuale, con partecipazione al 50% delle spese straordinarie.
Permanendo, invece, l'esposizione debitoria del ricorrente che ancora ha provveduto al pagamento del mantenimento, quanto meno per le spese straordinarie, considerando tra l'altro la sua situazione lavorativa, ritiene il Tribunale che non vi siano i presupposti per disporre la revoca del sequestro, così confermandosi quanto statuito dal Tribunale in sede divorzile.
Non resta che disciplinare le spese di lite che, in considerazione dell'accoglimento parziale e degli esiti del giudizio, vanno integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: 1) Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, revoca il contributo per il mantenimento previsto a favore dei figli e dalla presente pronuncia;
Per_3 Per_2
2) Determina dalla presente pronuncia in € 400,00 l'assegno di mantenimento che il ricorrente è tenuto a corrispondere per la figlia , oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Per_1
Istat;
3) Rigetta per il resto il ricorso principale, confermando le statuizioni in ordine al sequestro ed al pagamento del terzo;
4) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10.12.25
Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi