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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 20/10/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa UD NN
GN ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 252/2025 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. RAIMONDI ENRICO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ATZENI
OLIVIERO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Assegno di inclusione
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 07/02/2025 ha adito il Tribunale di Parte_1
CP_ Barcellona Pozzo di Gotto esponendo di aver presentato all' la domanda per ottenere l'assegno di inclusione, precisando che il nucleo familiare era composto, oltre che da lui, dal coniuge e dei due figli minori e e Persona_1 Per_2 Persona_3 che l'indicatore della situazione economica equivalente alla famiglia risultante dalla
DSU allegata alla domanda amministrativa era di € 5.631,67.
Il ricorrente ha esposto che la domanda era stata accolta e che aveva beneficato dell'assegno di inclusione dal mese di gennaio 2024 al mese di settembre 2024, CP_ allorquando l' aveva revocato la prestazione in quanto “il figlio non risulta affetto da disabilità per tutto il periodo di godimento della prestazione”.
Il ricorrente ha agito in giudizio, in via cautelare e nel merito, al fine di fare accertare il proprio diritto a percepire l'assegno di inclusione, dichiarare l'illegittimità della revoca CP_ della prestazione e, di conseguenza, condannare l' al ripristino della provvidenza economica.
Con ordinanza del 26.03.2025 è stata rigettata l'istanza cautelare. CP_ Nella resistenza dell' la causa alla udienza del 14.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, è decisa come segue.
2- L'art. 8 comma V del D.L. 48/2023 dispone che “Fermo restando quanto previsto ((dai commi 3 e 3-bis)), quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero
l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Emerge ex actiis che il ricorrente ha reso nella D.S.U. (dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE) una dichiarazione non rispondente al vero in relazione al figlio minore , essendo stata indicata una condizione di disabilità grave, Persona_4 giusta verbale n. 07705961 del 01.09.2026, in realtà non sussistente. CP_1
L'allegato n. 3 del DPCM del 05.12.2013 n. 159 definisce come minori con disabilità grave i Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L.
388/2000, art. 30 e come minori con disabilitò media i Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art.
2 - diritto all'indennità di frequenza); peraltro, la classificazione delle disabilità si trova espressamente inclusa nel modello D.S.U.. CP_ Il verbale di visita del 16.01.2017, sulla domanda del 31.08.2016, prodotta dal ricorrente, attesta solo Grado invalidità- Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma
1, L.5.2.1992, n.104. CP_ Come chiarito dall' il minore è stato percettore a più riprese dalla Per_2 indennità di frequenza, ma fino ad aprile 2021.
Ciò posto, nessuna disabilità era presente al momento delle rese D.S.U. 2023 e 2024, CP_ come risulta dal verbale della commissione medica del 05.02.2021 prodotto in atti CP_ dall' avente ad oggetto “sospensione della prestazione 044489207709205”.
Risulta, pertanto, pacifico che nella Dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE allegata alla domanda amministrativa sia stato fornito un dato non veritiero sulla condizione di disabilità grave del figlio minore . Persona_4 Del resto, appare non contestato che la DSU presenti un dato non veritiero.
Il ricorrente ha, ciononostante, sostenuto che l'errata indicazione non avrebbe dovuto comportare la revoca della prestazione dell'assegno di inclusione, ma piuttosto indurre CP_ l' ad un suo ricalcolo.
L'assunto di parte ricorrente non è condiviso, conformemente a diverse pronunce dello stesso tenore della giurisprudenza di merito (cfr in senso analogo, cfr Tribunale Cosenza
n. 538/2025, Tribunale Marsala n. 824/2025, Tribunale Catania n.3201/2025).
La presenza di un disabile nel nucleo familiare comporta una maggiorazione del coefficiente con il quale viene calcolato l'importo mensile dell'ADI (In questo caso, a fronte del coefficiente 0,15 per un figlio minore a 0,50 per un componente disabile).
Ai sensi dell'art. 2 del D.L 48/2023, comma 2 lett. b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
1) un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validita', non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni,
l'ISEE e' calcolato ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4 […].
Il comma 4 dell'art. 2 dispone che: Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:
a) di 0,50 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
b) di 0,40 per ciascun altro componente con eta' pari o superiore a 60 anni;
c) di 0,40 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo
6, comma 5;
d) di 0,30 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio- psicosociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;
e) di 0,15 per ciascun minore di eta', fino a due;
f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.
La resa dichiarazione, nella parte in cui, relativamente al minore, viene barrata la casella
“disabilità grave”, contiene una dichiarazione non rispondente al vero.
Peraltro, non si tratta di una dichiarazione priva di conseguenze, bensì idonea ad incidere sull'importo della prestazione assistenziale, portando al riconoscimento del beneficio in misura superiore a quella dovuta (cfr art. 2 comma 4 DL 48/2023).
Non può essere condiviso quanto sostenuto dal ricorrente in ricorso, laddove richiama CP_ un dovere in capo ad di contattare l'utente in caso di eventuali errori in sede di redazione DSU. CP_ Il messaggio allegato al ricorso (all.11) attiene ad ipotesi diverse da quelle oggetto d'esame, essendo relativo alle domande che sono poste in stato di evidenza o sospensione in quanto necessitano di un supplemento istruttorio in relazione ad omissioni o difformità relative ai dati reddituali rilevati dalla Agenzia delle Entrate o discordanze nella composizione del nucleo familiare, finalizzata a colmare omissioni entro un termine di 60 giorni.
Si tratta, quindi, di una casistica diversa dalla fattispecie in esame.
La resa dichiarazione non veritiera, sebbene non incidente sull'an della prestazione, ha comunque inciso sulla misura del trattamento erogato, apparendo quindi legittima la condotta dell'Ente alla luce del disposto dell'art. 8 V del D.L. 48/2023
Ritiene, quindi, il Tribunale che, nonostante tali dichiarazioni possano non incidere sulla prestazione in presenza degli altri requisiti, le stesse integrano l'ipotesi di una accertata
“non corrispondenza al vero”, disciplinata appunto dall'art. 8 comma 5 dell'indicato decreto-legge, relativamente ad “informazioni poste a fondamento dell'istanza”.
Del resto, il tenore letterale di tale norma non pare possa lasciare margini interpretativi sulla revoca del beneficio in presenza di una dichiarazione non veritiera sullo stato di disabilità di un componente del nucleo familiare, stabilendo, infatti, la revoca qualora venga accertata la “non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza”, senza alcuna distinzione tra quelle che incidano sull'an e quelle che invece incidano sul quantum della prestazione.
A ulteriore conferma di tale interpretazione, si osserva che l'art. 8, comma 6, lett. e), dispone che “il nucleo familiare che percepisce l'assegno di inclusione decade dal beneficio se un componente del nucleo familiare, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, non rispetta le previsioni di cui all'articolo 3, commi 7, 8, 10 e 11 ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore”.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
3- Il ricorrente deve essere esonerato dal pagamento delle spese di lite, avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp.att c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 252/2025 RG, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) esonera il ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 20/10/2025
Il Giudice
UD NN GN