Art. 2.
La regolarizzazione di cui al precedente articolo 1 e' effettuata:
a) per il periodo dal 1 maggio 1945 al 30 aprile 1952, mediante il versamento dei contributi base corrispondenti alla classe massima di contribuzione di cui alle tabelle A, B, C e D allegate al citato regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , modificate dal regio decreto-legge 18 maggio 1943, n. 126 , a seconda che si tratti di impiegati, operai, lavoratori agricoli salariati fissi o giornalieri;
b) per il periodo dal 1 maggio 1952, al 5 ottobre 1956, mediante il versamento dei contributi corrispondenti alla classe quarta di contribuzione di cui alle tabelle A e B, n. 1) allegate alla legge 4 aprile 1952, numero 218 , per gli impiegati e gli operai e dei contributi di cui alle tabelle B, n. 2) e B, n. 3), rispettivamente per i lavoratori agricoli salariati fissi o giornalieri.
In aggiunta ai contributi base di cui al comma precedente deve essere versato il contributo a percentuale dovuto al Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali, al Fondo di solidarieta' sociale ed al Fondo per l'adeguamento delle pensioni istituiti, rispettivamente, dal decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 , dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689 , e dalla legge 4 aprile 1952, n. 218 .
L'importo dei contributi base e a percentuale e' maggiorato degli interessi di mora nella misura del 5 per cento.
La regolarizzazione di cui al precedente articolo 1 e' effettuata:
a) per il periodo dal 1 maggio 1945 al 30 aprile 1952, mediante il versamento dei contributi base corrispondenti alla classe massima di contribuzione di cui alle tabelle A, B, C e D allegate al citato regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , modificate dal regio decreto-legge 18 maggio 1943, n. 126 , a seconda che si tratti di impiegati, operai, lavoratori agricoli salariati fissi o giornalieri;
b) per il periodo dal 1 maggio 1952, al 5 ottobre 1956, mediante il versamento dei contributi corrispondenti alla classe quarta di contribuzione di cui alle tabelle A e B, n. 1) allegate alla legge 4 aprile 1952, numero 218 , per gli impiegati e gli operai e dei contributi di cui alle tabelle B, n. 2) e B, n. 3), rispettivamente per i lavoratori agricoli salariati fissi o giornalieri.
In aggiunta ai contributi base di cui al comma precedente deve essere versato il contributo a percentuale dovuto al Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali, al Fondo di solidarieta' sociale ed al Fondo per l'adeguamento delle pensioni istituiti, rispettivamente, dal decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 , dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689 , e dalla legge 4 aprile 1952, n. 218 .
L'importo dei contributi base e a percentuale e' maggiorato degli interessi di mora nella misura del 5 per cento.