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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/07/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 537 del 2025 - Pag. 1 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di conIGlio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 537 del 2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1 (CS) in data 04.08.42, rappresentata e difesa dall'avv. DI GIOVANNI MARIA ANTONIETTA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
, C.F. parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2 (UCRAINA) in data 05.10.64
- RESISTENTE contumace – NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 18.03.25 parte ricorrente Parte_1
ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti della moglie
[...] [...]
. CP_1 Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente ha dedotto che:
- Il IG. , in data 06.04.2019 contraeva matrimonio civile trascritto nei Parte_1 registri dello stato civile del Comune di Corigliano -Rossano, anno 2019 N. 6 Parte I serie con la IG.ra nata il [...] a [...] e Controparte_1 residente in [...] Corigliano-Rossano;
- dall'unione non sono nati figli;
- il matrimonio dopo qualche anno è entrato in crisi, la convivenza diventava insopportabile per colpa esclusiva della IG.ra , moglie del Controparte_1 ricorrente. La IG.ra , infatti, dall'oggi al domani ha cambiato atteggiamento, CP_1 disinteressandosi del marito sia in senso spirituale che morale e nonostante le continue richieste del IG. per cercare di capire cosa stesse succedendo, non riceveva Pt_1 alcuna risposta. E' da specificare che nel matrimonio è stato il solo ricorrente ad essersi occupato della gestione familiare, nonostante sia titolare di una eIGua pensione civile, non avendo la IG.ra alcun lavoro;
CP_1
- Ebbene nel dicembre 2024, la IG.ra partiva ancora una volta per un non CP_1 meglio specificato viaggio, senza accordo con il coniuge e cosa gravissima Pt_1 R.G. n. 537 del 2025 - Pag. 2 di 3
portando con sè molti beni personali. Alcuna comunicazione veniva fatta al , né Pt_1 tanto meno gli veniva lasciato recapito di domicilio per poterla contattare, ad oggi il non è a conoscenza del domicilio della moglie, e nonostante le ripetute Pt_1 telefonate del sul cellulare della IG.ra , quest'ultima non ha inteso Pt_1 CP_1 rispondere nè dare spiegazioni dell'allontanamento dalla casa coniugale. Quindi, di fatto il comportamento della IG.ra si appalesa una vera e propria violazione del CP_1 dovere coniugale di coabitazione e l'allontanamento ha aggravato irrimediabilmente la crisi coniugale portando il IG. suo malgrado al presente ricorso di separazione Pt_1 coniugi giudiziale;
Per l'effetto, la parte ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: a. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
b. Assegnare la casa coniugale, sita in via delle Sirene, 13, Corigliano Rossano CS au Corigliano, al IG. , che già la conduce in locazione, con ivi compresi Parte_1 gli arredi, c. Dichiarare la separazione dei coniugi, con addebito a carico della IG.ra ,per i Parte_2 motivi su esposti, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
d. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. Alla udienza del 8.7.25 si è provveduto all'audizione della sola parte ricorrente, alla luce della mancata costituzione della parte resistente. Per effetto della mancata presenza della parte resistente, il tentativo di conciliazione non è andato a buon fine. Dopo aver proceduto all'audizione del , il giudice deIGnato, ritenuta la causa matura Pt_1 per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, alla luce del thema decidendum disegnato dall'atto introduttivo del ricorrente, ha invitato il ricorrente alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Il difensore ha discusso e concluso come in atti.
2. Declaratoria di contumacia di parte resistente. Va prima di tutto dichiarata la contumacia di parte resistente, la quale non si è costituita, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della udienza.
3. La domanda di separazione. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
3.1.Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La domanda di addebito formulata è stata oggetto di espressa rinuncia da parte del difensore della parte ricorrente.
3.2.Non sono poi nati figli dal matrimonio tra i coniugi e, quindi, nulla va disposto in tema di affidamento, mantenimento degli stessi ed assegnazione della casa familiare.
Infatti, in relazione alla domanda di assegnazione della casa coniugale, si rammenta che, in materia di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde, finanche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata R.G. n. 537 del 2025 - Pag. 3 di 3
all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.
4. Il regime delle spese L'accoglimento solo parziale delle domande formulate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI e , come sopra generalizzati;
Parte_1 Controparte_1 B. RIGETTA la domanda di assegnazione della casa familiare;
C. RINUNCIATA la domanda di addebito;
D. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
E. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corigliano Rossano per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 6, parte I, Serie -, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019); F. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso nella camera di conIGlio tenutasi in data 17.7.25. Il Presidente dott. Beatrice Magaro' Il giudice estensore dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di conIGlio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 537 del 2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...] Parte_1 C.F._1 (CS) in data 04.08.42, rappresentata e difesa dall'avv. DI GIOVANNI MARIA ANTONIETTA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
, C.F. parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2 (UCRAINA) in data 05.10.64
- RESISTENTE contumace – NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 18.03.25 parte ricorrente Parte_1
ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti della moglie
[...] [...]
. CP_1 Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente ha dedotto che:
- Il IG. , in data 06.04.2019 contraeva matrimonio civile trascritto nei Parte_1 registri dello stato civile del Comune di Corigliano -Rossano, anno 2019 N. 6 Parte I serie con la IG.ra nata il [...] a [...] e Controparte_1 residente in [...] Corigliano-Rossano;
- dall'unione non sono nati figli;
- il matrimonio dopo qualche anno è entrato in crisi, la convivenza diventava insopportabile per colpa esclusiva della IG.ra , moglie del Controparte_1 ricorrente. La IG.ra , infatti, dall'oggi al domani ha cambiato atteggiamento, CP_1 disinteressandosi del marito sia in senso spirituale che morale e nonostante le continue richieste del IG. per cercare di capire cosa stesse succedendo, non riceveva Pt_1 alcuna risposta. E' da specificare che nel matrimonio è stato il solo ricorrente ad essersi occupato della gestione familiare, nonostante sia titolare di una eIGua pensione civile, non avendo la IG.ra alcun lavoro;
CP_1
- Ebbene nel dicembre 2024, la IG.ra partiva ancora una volta per un non CP_1 meglio specificato viaggio, senza accordo con il coniuge e cosa gravissima Pt_1 R.G. n. 537 del 2025 - Pag. 2 di 3
portando con sè molti beni personali. Alcuna comunicazione veniva fatta al , né Pt_1 tanto meno gli veniva lasciato recapito di domicilio per poterla contattare, ad oggi il non è a conoscenza del domicilio della moglie, e nonostante le ripetute Pt_1 telefonate del sul cellulare della IG.ra , quest'ultima non ha inteso Pt_1 CP_1 rispondere nè dare spiegazioni dell'allontanamento dalla casa coniugale. Quindi, di fatto il comportamento della IG.ra si appalesa una vera e propria violazione del CP_1 dovere coniugale di coabitazione e l'allontanamento ha aggravato irrimediabilmente la crisi coniugale portando il IG. suo malgrado al presente ricorso di separazione Pt_1 coniugi giudiziale;
Per l'effetto, la parte ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale adito di: a. dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
b. Assegnare la casa coniugale, sita in via delle Sirene, 13, Corigliano Rossano CS au Corigliano, al IG. , che già la conduce in locazione, con ivi compresi Parte_1 gli arredi, c. Dichiarare la separazione dei coniugi, con addebito a carico della IG.ra ,per i Parte_2 motivi su esposti, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
d. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. Alla udienza del 8.7.25 si è provveduto all'audizione della sola parte ricorrente, alla luce della mancata costituzione della parte resistente. Per effetto della mancata presenza della parte resistente, il tentativo di conciliazione non è andato a buon fine. Dopo aver proceduto all'audizione del , il giudice deIGnato, ritenuta la causa matura Pt_1 per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, alla luce del thema decidendum disegnato dall'atto introduttivo del ricorrente, ha invitato il ricorrente alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Il difensore ha discusso e concluso come in atti.
2. Declaratoria di contumacia di parte resistente. Va prima di tutto dichiarata la contumacia di parte resistente, la quale non si è costituita, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della udienza.
3. La domanda di separazione. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
3.1.Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La domanda di addebito formulata è stata oggetto di espressa rinuncia da parte del difensore della parte ricorrente.
3.2.Non sono poi nati figli dal matrimonio tra i coniugi e, quindi, nulla va disposto in tema di affidamento, mantenimento degli stessi ed assegnazione della casa familiare.
Infatti, in relazione alla domanda di assegnazione della casa coniugale, si rammenta che, in materia di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde, finanche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata R.G. n. 537 del 2025 - Pag. 3 di 3
all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.
4. Il regime delle spese L'accoglimento solo parziale delle domande formulate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI e , come sopra generalizzati;
Parte_1 Controparte_1 B. RIGETTA la domanda di assegnazione della casa familiare;
C. RINUNCIATA la domanda di addebito;
D. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
E. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corigliano Rossano per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 6, parte I, Serie -, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019); F. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso nella camera di conIGlio tenutasi in data 17.7.25. Il Presidente dott. Beatrice Magaro' Il giudice estensore dott. Alessandro Caronia