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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17730 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22618/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
MA NZ Presidente
IA PR UD
TE BR UD relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22618/2024: tra
, Parte_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Maria Antonietta D'Intino ricorrente contro
, CP_1 nata a [...] il 5 febbraio 1968 con il patrocinio dell'avv. Mara Pompei resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha domandato al Tribunale di Roma di dichiarare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Roma in data 21 ottobre
1995 con;
ha riferito che tra i coniugi era intervenuta separazione CP_1
personale nell'anno 2014 con decreto di omologa n. 11196/2014 reso dall'intestato Tribunale in data 22 aprile 2014 nell'ambito del giudizio di separazione consensuale rubricato al numero r.g. 73168/2013, che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, e che era decorso il termine previsto dall' art. 3 n. 2 lettera b) della legge 898/1970; ricorrevano quindi i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
, nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla domanda di cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio, formulando tuttavia richieste contrapposte in ordine ai provvedimenti accessori.
In conformità alla richiesta della parte ricorrente avanzata all'udienza del 27
novembre 2025, cui controparte nulla ha opposto, può pertanto emettersi sentenza non definitiva;
alla medesima udienza il giudice relatore ha trattenuto la causa in riserva per i provvedimenti provvisori relativi alle domande di natura accessoria.
2 Ritiene quindi il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio celebrato tra le parti in data 21 ottobre 2025,
giacché è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
Per questi motivi
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai sig.ri e in Roma in data 21 ottobre 2025; Parte_1 CP_1
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995, atto n. 101,
parte II, serie A00);
dispone che la causa prosegua per la definizione della domanda di divorzio,
come da ordinanza del giudice relatore.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R.
n. 396-2000.
3 rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Roma, 6 dicembre 2025
Il UD estensore
TE BR
Il Presidente
MA NZ
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
MA NZ Presidente
IA PR UD
TE BR UD relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22618/2024: tra
, Parte_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Maria Antonietta D'Intino ricorrente contro
, CP_1 nata a [...] il 5 febbraio 1968 con il patrocinio dell'avv. Mara Pompei resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha domandato al Tribunale di Roma di dichiarare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Roma in data 21 ottobre
1995 con;
ha riferito che tra i coniugi era intervenuta separazione CP_1
personale nell'anno 2014 con decreto di omologa n. 11196/2014 reso dall'intestato Tribunale in data 22 aprile 2014 nell'ambito del giudizio di separazione consensuale rubricato al numero r.g. 73168/2013, che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, e che era decorso il termine previsto dall' art. 3 n. 2 lettera b) della legge 898/1970; ricorrevano quindi i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
, nel costituirsi in giudizio, ha aderito alla domanda di cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio, formulando tuttavia richieste contrapposte in ordine ai provvedimenti accessori.
In conformità alla richiesta della parte ricorrente avanzata all'udienza del 27
novembre 2025, cui controparte nulla ha opposto, può pertanto emettersi sentenza non definitiva;
alla medesima udienza il giudice relatore ha trattenuto la causa in riserva per i provvedimenti provvisori relativi alle domande di natura accessoria.
2 Ritiene quindi il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio celebrato tra le parti in data 21 ottobre 2025,
giacché è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
Per questi motivi
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai sig.ri e in Roma in data 21 ottobre 2025; Parte_1 CP_1
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995, atto n. 101,
parte II, serie A00);
dispone che la causa prosegua per la definizione della domanda di divorzio,
come da ordinanza del giudice relatore.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R.
n. 396-2000.
3 rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Roma, 6 dicembre 2025
Il UD estensore
TE BR
Il Presidente
MA NZ
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