Articolo 3 della Legge 14 marzo 1952, n. 158
Articolo 2Articolo 4
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12 aprile 1952
Art. 3.
L' art. 606 del Codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Ogni autorita' avente giurisdizione penale ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona.
Eguale diritto appartiene a tutte le Amministrazioni pubbliche ed alle aziende incaricate di pubblici servizi, quando il certificato penale e' necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione alla persona a cui il certificato stesso si riferisce, ma in detto certificato non e' fatta menzione delle sentenze di proscioglimento, quando si tratta di persona minore non imputabile".
Entrata in vigore il 12 aprile 1952