CA
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/12/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro così composta dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel. dr. Paola Mazzeo Consigliera nella causa iscritta al n. 109 / 2025 RG promossa da
Pt_1 avv. Massimiliano Minicucci, SI CI appellante contro
CP_1 avv. FR AU appellata avente ad oggetto: appello della sentenza n. 55/2025 del Tribunale di Livorno quale giudice del lavoro, pubblicata il 23 gennaio 2025
All'esito della camera di consiglio dell'udienza 25 novembre 2025, con lettura del dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Con la decisione impugnata, il Tribunale aveva accolto la domanda svolta in tesi da nei CP_1 confronti dell' , dichiarando che la pensione cd Quota 100, che in sede amministrativa era stata Pt_1 liquidata in suo favore con decorrenza da giugno 2020, per legge doveva invece decorrere dal precedente mese di maggio 2020.
Quindi, aveva condannato l' a pagare la somma dovuta a tale titolo, pari ad una mensilità oltre CP_2 interessi legali.
Nel febbraio 2020, la ricorrente aveva proposto domanda amministrativa tramite il patronato chiedendo la pensione cd Quota 100 a decorrere dal 1° maggio 2020 poiché, sulla base del certificazioni contributive in precedenza emesse dall' , risultava che al 31 gennaio 2020 l'assicurata aveva Pt_1 maturato i requisiti legali, ovvero 62 anni di età e 38 anni di contribuzione (38anni x 52settimane = pagina 1 di 6 1976 settimane contributive utili). Di conseguenza, il patronato aveva dato indicazione all'assicurata di risolvere il proprio rapporto di lavoro, cosa che era poi avvenuta in data 30 aprile 2020.
Per contro, l' aveva liquidato la prestazione a decorrere dal 1° giugno 2020. Pt_1
Il Tribunale aveva premesso che la pensione cd Quota 100 era regolata dall'art 14 DL 4/2019, conv. in
L. 26/2019, che stabiliva il requisito anagrafico di almeno 62 anni è la anzianità contributiva minima di
38 anni.
Per accertare quale fosse di conseguenza la decorrenza dovuta per legge nel caso della ricorrente, era nominato CTU contabile, il quale aveva ricostruito nel dettaglio le settimane contributive utili accreditate nel dettaglio in favore della stessa parte, concludendo quindi che i 38 anni minimi richiesti per legge si erano perfezionati nel gennaio 2020, motivo per cui la relativa cd finestra pensionistica cadeva nell'aprile 2020, imponendo infine la decorrenza della prestazione dal 1 maggio 2020.
Soltanto in seguito al deposito della relazione, per la prima volta la difesa dell' aveva contestato la Pt_1 correttezza del conteggio contributivo effettuato dal CTU, affermando che la base di calcolo non avrebbero dovuto essere le settimane bensì i giorni. Premesso che la prestazione in esame derivava dalla totalizzazione di periodi contributivi versati in diverse gestioni previdenziali, l'art. 4 comma 7 D.
Lgvo n. 42/2006 in tema di totalizzazione aveva stabilito un criterio convenzionale di corrispondenza, secondo il quale:
- 6 giorni equivalgono a una settimana
- 26 giorni equivalgono ad un mese
- 78 giorni equivalgono ad un trimestre
- 312 giorni equivalgono ad un anno.
Secondo il Tribunale, tuttavia, la normativa richiamata dall' aveva la funzione di rendere Pt_1 omogenee unità temporali di misura diverse;
perciò, non poteva produrre effetti sostanziali sul totale dell'anzianità contributiva maturata, che rimaneva correttamente calcolata dalla CTU in 38 anni, pari a
1976 settimane contributive utili.
Accolta la domanda di tesi, il Tribunale non aveva quindi pronunciato su quella di ipotesi, con la quale era chiesta la condanna dell' al risarcimento del danno (nella misura pari ad una mensilità della Pt_1 stessa pensione cd Quota 100), per avere essa aveva risolto il proprio rapporto di lavoro il 30 aprile
2020, per effetto dell'affidamento ingenerato dagli estratti contributivi dell' , in base ai quali il CP_2 patronato che la assisteva aveva correttamente ricavato la decorrenza della medesima pensione dal maggio 2020.
pagina 2 di 6 Aveva quindi condannato l' al pagamento delle spese di lite di primo grado nonché alle spese CP_2 della CTU contabile, quest'ultima necessaria per ricostruire l'anzianità contributiva della ricorrente ai fini dei 38 anni richiesti per legge ai fini della pensione cd Quota 100.
aveva appellato la sentenza, chiedendone la riforma integrale con rigetto della domanda di tesi e Pt_1 di ipotesi.
i era costituita chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza. CP_1
§§§
L'unica questione controversa, in primo come in secondo grado, riguardava la decorrenza della pensione cd Quota 100 ottenuta dall'appellata CP_1
In particolare, si discute di un solo mese, nella alternativa fra la decorrenza dal 1° giugno 2020 attribuita in sede amministrativa dall' , e quella dal 1° maggio 2020 rivendicata invece nel ricorso Pt_1 dell'assicurata, e riconosciuta in sentenza come dovuta per legge sulla base di CTU contabile relativa al requisito contributivo.
In sentenza, è stata invece assorbita l'ulteriore domanda della stessa assicurata di essere risarcita per la perdita di un mese, dal momento che le dimissioni di aprile sarebbero state determinate proprio dalle certificazioni contributive relative alla decorrenza da maggio, piuttosto che da giugno. Pt_1
Nell'ambito del ricorso in appello emergono due diversi profili di censura alla decisione, il primo
(pagg. 4/6) relativo all'accoglimento della domanda di tesi relativa alla retrodatazione della decorrenza da maggio 2020, ed il secondo (pagg. 2/4) relativo alla mancanza di affidamento tutelabile in ordine al risarcimento del danno.
Motivo 1) Domanda di tesi accolta in sentenza
Criteri di calcolo dell'anzianità contributiva (38 anni) richiesta per legge ai fini della pensione cd
Quota 100
Secondo l'appello, il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere la decorrenza rivendicata da maggio
2020, piuttosto che quella attribuita in sede amministrativa da giugno 2020.
In particolare, l'errore sarebbe derivato da due diversi profili del conteggio effettuato dal CTU sulla contribuzione richiesta per integrare il requisito legale (DL n. 4/2019 conv. in L. 26/2019).
1.A) Da un lato, l' affermava che, quando la contribuzione utile ai fini della prestazione in esame Pt_1 accreditata in gestioni contributive diverse, il relativo cumulo è possibile purché non vi siano sovrapposizioni.
In concreto, invece, nell'anno 2007 la ricorrente presentava sovrapposizioni, che rendevano utile la contribuzione versata nella Gestione Separata solo fino al mese di ottobre.
pagina 3 di 6 Secondo il Collegio, il profilo di censura 1.A) va superato poiché in primo grado la contribuzione utile ai fini della prestazione controversa era stata vagliata in modo rigoroso ed approfondito con CTU contabile, oggetto di relazione e successivi chiarimenti che avevano integrato il conteggio precedente, aggiungendo alcuni periodi trascurati nella relazione originaria.
La CTU aveva sviluppato i calcoli sulla base dei seguenti documenti: - estratto contributivo FPLD
(1781 contributi al 30 giugno 2019), - ulteriori 30 settimane luglio 2019 / gennaio 2020, - 174 settimane di gestione separata, - 4 settimane di disoccupazione ordinaria oggetto dei chiarimenti.
Aveva quindi escluso le sovrapposizioni, giungendo alla conclusione che il requisito contributivo di legge (38 anni) si era perfezionato nel mese di gennaio 2020, comportando pertanto la decorrenza della pensione dal successivo mese di maggio.
1.B) Da un altro lato, l' affermava che il requisito contributivo avrebbe dovuto essere calcolato Pt_1 sulla base dei giorni, e non delle settimane come invece aveva fatto il CTU, e quindi concludeva che considerando i giorni non sarebbero risultati i 38 anni di contributi richiesti per legge ai fini della decorrenza rivendicata.
In proposito, l'appello affermava che il criterio di calcolo (per giorni e non per settimane) sarebbe imposto dall'art. 4 comma 7 D. Lgvo n. 42/2006 in tema di totalizzazione dei contributi, sul presupposto che la prestazione oggetto del giudizio era stata ottenuta per effetto di una anzianità contributiva maturata nell'ambito di diverse gestioni previdenziali.
Il Collegio osserva che il profilo 1.B), più che sviluppare effettive censure in diritto alla regola di giudizio recepita nella decisione, riproduceva le rispettive prospettazioni con le quali in primo grado le parti avevano accompagnato lo sviluppo della CTU contabile, basata sul conteggio per settimane, senza che infine il giudice avesse accolto la richiesta di integrare il conteggio per giorni. Pt_1
In proposito, comunque, il Collegio concorda con il Tribunale, nel senso che la norma invocata si limitava a stabilire un criterio di corrispondenza (6 giorni = 1 settimana, 26 giorni = 1 mese, 78 giorni =
1 trimestre, 312 giorni = 1 anno), al fine di poter totalizzare la contribuzione versata in gestioni previdenziali diverse, che a loro volta si fondino su periodi di iscrizione in giorni, settimane, trimestri o anni.
Insomma, si trattava di una regola convenzionale per rendere omogenee diverse unità temporali di misura.
Ma la stessa regola non poteva produrre effetti sostanziali sul totale dell'anzianità contributiva maturata al gennaio 2020, che rimaneva correttamente calcolata dalla CTU in 38 anni, pari a 1976 settimane contributive utili.
pagina 4 di 6 Quindi, ribadito che i parametri di conversione miravano a rendere omogenei i dati temporali in base ai quali le diverse gestioni previdenziali calcolavano la contribuzione versata, all'evidente scopo di rendere equivalenti grandezze eterogenee, il Collegio dissente dall' a proposito del fatto che la Pt_1 stessa norma imporrebbe un criterio di calcolo per giorni, diverso da quello per settimane, come tale in grado di incidere sui requisiti contributivi previsti ai fini della pensione cd Quota 100.
Del resto, anche le circolari n. 60/17 e n. 140/17 in tema di parametri temporali di conversione ai Pt_1 fini della totalizzazione, avevano escluso che si trattasse di regole rilevanti ai fini del diritto e della misura della prestazione.
Motivo 2) Domanda di ipotesi, assorbita in sentenza, in tema di affidamento del lavoratore assicurato ai fini del risarcimento del danno
Secondo l'appello, le comunicazioni dell' , invocate nel ricorso dell'assicurata come CP_2 certificazioni contributive, sarebbero state del tutto inadeguate a fondare il preteso affidamento sulla base del quale aveva risolto il proprio rapporto di lavoro: CP_1
- a fine aprile 2020, in vista della decorrenza della pensione dal successivo mese di maggio
- piuttosto che a fine maggio 2020, in vista della decorrenza della pensione dal successivo mese di giugno.
Ma, confermato l'accoglimento della domanda di tesi della assicurata (conseguente al rigetto del motivo 1), in proposito il Collegio osserva che la censura relativa alla asserita infondatezza della domanda di ipotesi diventa evidentemente irrilevante, trattandosi di pretesa assorbita.
Spese di lite e Contributo Unificato
Le spese di lite di secondo grado seguono la soccombenza dell' appellante, liquidate come da CP_2 dispositivo in relazione agli importi minimi dello scaglione di valore corrispondente al giudizio nel quale si colloca il valore dell'unica mensilità di prestazione controversa (€. 1.100/5.200), esclusa la fase istruttoria che non si è svolta nel presente grado esauritosi in una discussione sulla base degli atti nella prima ed unica udienza.
Le spese sono distratte in favore della procuratrice FR AU, che si è dichiarata antistataria.
Nei confronti dell' appellante, in toto soccombente, devono essere dichiarati sussistere i CP_2 presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite di secondo grado, liquidate in €. 962,00 oltre spese Pt_1 generali 15%, Iva e Cpa, da distrarre in favore della procuratrice antistataria FR AU.
pagina 5 di 6 Dichiara che nei confronti dell' sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo Pt_1 unificato.
Firenze, 25 novembre 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
pagina 6 di 6