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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 11/11/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 320/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 320/2024 tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3
Pt_4 [...]
Parte_5 Pt_6
Pt_7 Pt_8
[...] Pt_9
[...] Parte_10
Parte_11
Parte_12
[...]
[...] [...]
Parte_13
Parte_14
Parte_15
Pt_16 [...]
Parte_17 Pt_18 [...]
Parte_19
Pt_20 Pt_21
Pt_22 Parte_23
Parte_24
RICORRENTE
e
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
[...]
RESISTENTE
pagina 1 di 15 Oggi 11/11/2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv.
SS RA per parte ricorrente, e la dott.ssa Tomaselli per parte resistente.
Le stesse discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 320/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. , C.F._3 Parte_25 C.F._4 (C.F. , Parte_26 C.F._5 Parte_27 (C.F. ), (C.F. C.F._6 Parte_28
, (C.F. C.F._7 Parte_29
, (C.F. C.F._8 Parte_11
, (C.F. ), C.F._9 Parte_12 C.F._10
(C.F. ), Parte_12 C.F._11 Parte_30 (C.F. ), (C.F. C.F._12 Parte_13
, (C.F. C.F._13 Parte_14
), (C.F. C.F._14 Parte_15
), (C.F. ), C.F._15 Parte_31 C.F._16
(C.F. ), Parte_32 C.F._17 [...]
(C.F. ), Parte_19 C.F._18 Parte_33 (C.F. ), (C.F. C.F._19 Parte_34
), (C.F. , C.F._20 Parte_24 C.F._21 rappresentati e difesi dall'avv. ROSSI FRANCESCA
RICORRENTI contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. TOMASELLI FRANCESCA;
Controparte_2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMASELLI FRANCESCA;
P.IVA_2
pagina 3 di 15
Controparte_3 (C.F.
[...]
), con il patrocinio dell'avv. TOMASELLI FRANCESCA;
P.IVA_3
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
I ricorrenti chiedono l'attribuzione del beneficio economico di cui alla carta docente, con accertamento del diritto di usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, rispettivamente per:
- AFELTRA anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Pt_1
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla Controparte_1
corresponsione di € 3.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_2
2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla corresponsione di € 2.000,00, Controparte_1
oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_3
pagina 4 di 15 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del
[...]
alla corresponsione di € 3.500,00, oltre interessi legali dalla Controparte_1
maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_25
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del
[...]
alla corresponsione di € 3.500,00, oltre interessi legali dalla Controparte_1
maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, Parte_26
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla corresponsione di € 5.000,00, Controparte_1
oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_27
2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla corresponsione di € 2.000,00, Controparte_1
oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- DIVIZIA anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Pt_8
2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla corresponsione di € 2.000,00, Controparte_1
oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Parte_29
2021/2022, 2022/2023 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla corresponsione di Controparte_1
€ 2.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_11 pagina 5 di 15 2020/2021, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla corresponsione di € 2.000,00, Controparte_1
oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_12
2020/2021, 2021/2022 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla corresponsione di Controparte_1
€ 2.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_12
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla Controparte_1
corresponsione di € 3.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_30
2022/2023 e 2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla corresponsione di Controparte_1
€ 2.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_35
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla Controparte_1
corresponsione di € 3.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Parte_14
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del
[...]
alla corresponsione di € 3.000,00, oltre interessi legali dalla Controparte_1
maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_15 pagina 6 di 15 2020/2021, 2021/2022 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla corresponsione di Controparte_1
€ 2.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_31
2020/2021, 2021/2022, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla corresponsione di Controparte_1
€ 2.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, Parte_32
2019/2020, 2020/2021, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla corresponsione di Controparte_1
€ 2.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, Parte_19
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del
[...]
alla corresponsione di € 3.000,00, oltre interessi legali dalla Controparte_1
maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_33
2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla corresponsione di € 2.000,00, Controparte_1
oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_34
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla Controparte_1
corresponsione di € 3.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_24
2022/2023 e 2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo pagina 7 di 15 indeterminato, con condanna del alla corresponsione di Controparte_1
€ 2.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
Si è costituita l'amministrazione resistente, contestando in fatto ed in diritto la pretesa avanzata dai ricorrenti. Ha segnalato, nello specifico, che trattandosi di un riconoscimento economico da erogarsi annualmente, ai sensi dell'art. 2948
c.c. lo stesso è soggetto a prescrizione quinquennale e che pertanto, le pretese antecedenti all'a.s. 19/20 sono da considerarsi prescritte. Nello specifico, ha evidenziato che per i ricorrenti , Pt_3 Pt_5 Pt_11 Pt_12 Parte_15 Pt_17
risulta prescritto l'a.s. 2017/18, per il ricorrente risultano Pt_18 Pt_6
prescritti gli aa.ss. dal 2014/15 al 2017/18 compreso, mentre per il ricorrente sono prescritti gli aa.ss. 2016/17 e 2017/18. Pt_19
Ha chiesto, pertanto, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art.
1. c.121 l.n. 107/2015 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, il rigetto del ricorso.
All'udienza del 01.04.2025 il difensore di parte ricorrente ha dato atto che la ricorrente è deceduta ed ha chiesto un breve rinvio del Parte_14
procedimento per depositare la documentazione attestante il servizio della ricorrente . Parte_24
Istruita tramite le produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza del
11.11.2025 la causa è stata discussa e posta in decisione.
2.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che seguono.
Nonostante la contestazione nel merito, si rileva come sulle questioni sollevate da parte ricorrente nel presente ricorso si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 29961/2023, a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. sollevata dal giudice del lavoro del Tribunale di pagina 8 di 15 Taranto.
Sulla base di quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, in funzione nomofilattica, rileva questa Corte che trattandosi di un contenzioso seriale, in cui l'oggetto della pretesa risulta la medesima per tutti i docenti ricorrenti - discostandosi solo per alcuni specifici aspetti chiariti dalla Corte di Cassazione nella già menzionata sentenza- la motivazione non possa che attenersi ai principi di diritti enunciati dai Giudici di Legittimità, che così hanno affermato:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.
n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi pagina 9 di 15 allegati, rispetto ai quali, oltre alla più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Risulta provato, da parte ricorrente e da parte resistente che negli a.s. richiesti i ricorrenti hanno prestato servizio sulla base di supplenze annuali o al termine delle attività didattiche, così come indicato dall'art. 4 c.1 e c.2 L. 124/1999, negli anni scolastici richiesti.
Risulta, però, conformemente a quanto eccepito dal Ministero resistente, prescritto ai sensi dell'art. 2948 c.c. il diritto dei ricorrenti: er gli Pt_3
a.s.2017/2018 (diffida del 24.11.2023); per l'a.s. 2017/2018 (diffida del Pt_5
13.10.2023); per gli a.s. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, Pt_6
2017/2018 (diffida del 11.10.2023); per l' a.s. 2017/2018 (diffida Pt_11
del 30.10.2023) per l'.a.s. 2017/2018 (diffida del 13.10.2023), Pt_12
per gli a.s. 2017/2018 (diffida del 25.10.2023); per gli Parte_15 Pt_17 pagina 10 di 15 a.s. 2017/2018 (diffida del 26.10.2023); per gli a.s. 2017/2018, Pt_18
(diffida del 20.10.2023); per gli a.s. 2016/2017, 2017/2018, (diffida Pt_19
del 9.11.2023).
Al termine di tale disamina, si rileva che dagli stati matricolari prodotti da parte ricorrente risulta che attualmente i ricorrenti sono ancora impiegati presso il
, ad eccezione della ricorrente Controparte_1 Parte_14
la quale non risulta essere in servizio durante l'a.s. in corso in quanto deceduta.
Pertanto, alla stregua di quanto affermato dalla Corte di cassazione, il riconoscimento del beneficio ex art.
1. c. 121 l.107/2015 e l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica, ossia tramite l'assegnazione materiale della “carta docente” per gli anni per la quale la stessa è dovuta, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (art.1 c. 121, l.
107/2015).
Sulla base di tale disamina, il beneficio deve essere riconosciuto ai ricorrenti in questi termini:
€ 3.000,00 in favore di , Parte_1
€ 2.000,00 in favore di , Parte_2
€ 3.000,00 in favore di , Parte_3
€ 3.000,00 in favore di , Parte_25
€ 3.000,00 in favore di , Parte_26
€ 2.000,00 in favore di , Parte_27
€ 2.000,00 in favore di , Parte_28
€ 2.000,00 in favore di , Parte_29
€ 1.500,00 in favore di , Parte_11
€ 2.000,00 in favore di , Parte_12 pagina 11 di 15 € 3.000,00 in favore di Parte_12
€ 2.500,00 in favore di Parte_30
€ 3.000,00 in favore di Parte_13
€ 2.000,00 in favore di , Parte_15
€ 2.000,00 in favore di , Parte_31
€ 1.500,00 in favore di , Parte_32
€ 2.000,00 in favore di Parte_19
€ 2.000,00 in favore di , Parte_33
€ 3.000,00 in favore di , Parte_34
€ 2.500,00 in favore di , oltre interessi legali dalla maturazione Parte_24
del credito sino al saldo.
Alla ricorrente non può essere invece riconosciuto il beneficio, in Parte_14
quanto non più in servizio, laddove non risulta essere stata formulata domanda risarcitoria.
3.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n.
55/2014 e successivo D.M. 147/2022, sono quindi poste a carico della soccombente parte resistente ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa, stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto, e la serialità del contenzioso, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata.
Stante la dichiarazione di anticipazione delle spese da parte del procuratore di parte ricorrente, le spese vengono distratte in suo favore.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa: pagina 12 di 15 - accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti , , Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_25 Parte_26 Parte_27
, Parte_28 Parte_29 Parte_11 [...]
Pt_12 Parte_12 Parte_30 Parte_13 Parte_15
,
[...] Parte_31 Parte_32 Parte_19
di
[...] Parte_33 Parte_34 Parte_24
percepire per gli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 quanto a , 2020/2021, 2021/2022, Parte_1
2022/2023, 2023/2024 quanto a , 2018/2019, 2019/2020, Parte_2
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a Parte_3
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_25
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a , 2020/2021, Parte_26
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a , 2020/2021, Parte_27
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a , 2019/2020, Parte_28
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 quanto a , Parte_29
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 quanto a , Parte_11
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 quanto a Parte_12
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_12
2023/2024 quanto a 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_30
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a 2018/2019, Parte_13
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 quanto a Parte_15
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 quanto a , Parte_31
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 quanto a , Parte_32
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 quanto a Parte_19
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a
[...] Pt_33 pagina 13 di 15 , 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Pt_33
2023/2024 quanto a 2019/2020, 2020/2021, Parte_34
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a l'importo Parte_24
aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d.
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad €
500,00 annui;
per l'effetto,
- rigetta il ricorso proposto da a vedersi corrisposto Parte_14
l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n.
107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) pari ad € 500,00 annui, per le annualità richieste in ricorso;
- condanna l'Amministrazione resistente ad erogare l'importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi€ 3.000,00 in favore di , Parte_1
€ 2.000,00 in favore di , Parte_2
€ 3.000,00 in favore di , Parte_3
€ 3.000,00 in favore di , Parte_25
€ 3.000,00 in favore di , Parte_26
€ 2.000,00 in favore di , Parte_27
€ 2.000,00 in favore di , Parte_28
€ 2.000,00 in favore di , Parte_29
€ 1.500,00 in favore di , Parte_11
€ 2.000,00 in favore di , Parte_12
€ 3.000,00 in favore di Parte_12
€ 2.500,00 in favore di Parte_30
€ 3.000,00 in favore di Parte_13 pagina 14 di 15 € 2.000,00 in favore di , Parte_15
€ 2.000,00 in favore di , Parte_31
€ 1.500,00 in favore di , Parte_32
€ 2.000,00 in favore di Parte_19
€ 2.000,00 in favore di , Parte_33
€ 3.000,00 in favore di , Parte_34
€ 2.500,00 in favore di , oltre interessi come in parte Parte_24
motiva;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in €
3.689,00 per compensi, oltre contributo unificato di € 259,00 e accessori di legge, disponendone il pagamento a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 11/11/2025.
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 15 di 15
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 320/2024 tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3
Pt_4 [...]
Parte_5 Pt_6
Pt_7 Pt_8
[...] Pt_9
[...] Parte_10
Parte_11
Parte_12
[...]
[...] [...]
Parte_13
Parte_14
Parte_15
Pt_16 [...]
Parte_17 Pt_18 [...]
Parte_19
Pt_20 Pt_21
Pt_22 Parte_23
Parte_24
RICORRENTE
e
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
[...]
RESISTENTE
pagina 1 di 15 Oggi 11/11/2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv.
SS RA per parte ricorrente, e la dott.ssa Tomaselli per parte resistente.
Le stesse discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 320/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. , C.F._3 Parte_25 C.F._4 (C.F. , Parte_26 C.F._5 Parte_27 (C.F. ), (C.F. C.F._6 Parte_28
, (C.F. C.F._7 Parte_29
, (C.F. C.F._8 Parte_11
, (C.F. ), C.F._9 Parte_12 C.F._10
(C.F. ), Parte_12 C.F._11 Parte_30 (C.F. ), (C.F. C.F._12 Parte_13
, (C.F. C.F._13 Parte_14
), (C.F. C.F._14 Parte_15
), (C.F. ), C.F._15 Parte_31 C.F._16
(C.F. ), Parte_32 C.F._17 [...]
(C.F. ), Parte_19 C.F._18 Parte_33 (C.F. ), (C.F. C.F._19 Parte_34
), (C.F. , C.F._20 Parte_24 C.F._21 rappresentati e difesi dall'avv. ROSSI FRANCESCA
RICORRENTI contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. TOMASELLI FRANCESCA;
Controparte_2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMASELLI FRANCESCA;
P.IVA_2
pagina 3 di 15
Controparte_3 (C.F.
[...]
), con il patrocinio dell'avv. TOMASELLI FRANCESCA;
P.IVA_3
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
I ricorrenti chiedono l'attribuzione del beneficio economico di cui alla carta docente, con accertamento del diritto di usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, rispettivamente per:
- AFELTRA anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Pt_1
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla Controparte_1
corresponsione di € 3.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_2
2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla corresponsione di € 2.000,00, Controparte_1
oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_3
pagina 4 di 15 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del
[...]
alla corresponsione di € 3.500,00, oltre interessi legali dalla Controparte_1
maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_25
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del
[...]
alla corresponsione di € 3.500,00, oltre interessi legali dalla Controparte_1
maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, Parte_26
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla corresponsione di € 5.000,00, Controparte_1
oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_27
2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla corresponsione di € 2.000,00, Controparte_1
oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- DIVIZIA anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Pt_8
2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla corresponsione di € 2.000,00, Controparte_1
oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Parte_29
2021/2022, 2022/2023 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla corresponsione di Controparte_1
€ 2.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_11 pagina 5 di 15 2020/2021, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla corresponsione di € 2.000,00, Controparte_1
oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_12
2020/2021, 2021/2022 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla corresponsione di Controparte_1
€ 2.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_12
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla Controparte_1
corresponsione di € 3.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_30
2022/2023 e 2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla corresponsione di Controparte_1
€ 2.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_35
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla Controparte_1
corresponsione di € 3.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Parte_14
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del
[...]
alla corresponsione di € 3.000,00, oltre interessi legali dalla Controparte_1
maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_15 pagina 6 di 15 2020/2021, 2021/2022 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla corresponsione di Controparte_1
€ 2.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_31
2020/2021, 2021/2022, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla corresponsione di Controparte_1
€ 2.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, Parte_32
2019/2020, 2020/2021, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla corresponsione di Controparte_1
€ 2.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, Parte_19
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del
[...]
alla corresponsione di € 3.000,00, oltre interessi legali dalla Controparte_1
maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_33
2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla corresponsione di € 2.000,00, Controparte_1
oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_34
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con condanna del alla Controparte_1
corresponsione di € 3.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
- anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_24
2022/2023 e 2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo pagina 7 di 15 indeterminato, con condanna del alla corresponsione di Controparte_1
€ 2.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
Si è costituita l'amministrazione resistente, contestando in fatto ed in diritto la pretesa avanzata dai ricorrenti. Ha segnalato, nello specifico, che trattandosi di un riconoscimento economico da erogarsi annualmente, ai sensi dell'art. 2948
c.c. lo stesso è soggetto a prescrizione quinquennale e che pertanto, le pretese antecedenti all'a.s. 19/20 sono da considerarsi prescritte. Nello specifico, ha evidenziato che per i ricorrenti , Pt_3 Pt_5 Pt_11 Pt_12 Parte_15 Pt_17
risulta prescritto l'a.s. 2017/18, per il ricorrente risultano Pt_18 Pt_6
prescritti gli aa.ss. dal 2014/15 al 2017/18 compreso, mentre per il ricorrente sono prescritti gli aa.ss. 2016/17 e 2017/18. Pt_19
Ha chiesto, pertanto, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art.
1. c.121 l.n. 107/2015 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, il rigetto del ricorso.
All'udienza del 01.04.2025 il difensore di parte ricorrente ha dato atto che la ricorrente è deceduta ed ha chiesto un breve rinvio del Parte_14
procedimento per depositare la documentazione attestante il servizio della ricorrente . Parte_24
Istruita tramite le produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza del
11.11.2025 la causa è stata discussa e posta in decisione.
2.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che seguono.
Nonostante la contestazione nel merito, si rileva come sulle questioni sollevate da parte ricorrente nel presente ricorso si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 29961/2023, a seguito di ordinanza di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. sollevata dal giudice del lavoro del Tribunale di pagina 8 di 15 Taranto.
Sulla base di quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, in funzione nomofilattica, rileva questa Corte che trattandosi di un contenzioso seriale, in cui l'oggetto della pretesa risulta la medesima per tutti i docenti ricorrenti - discostandosi solo per alcuni specifici aspetti chiariti dalla Corte di Cassazione nella già menzionata sentenza- la motivazione non possa che attenersi ai principi di diritti enunciati dai Giudici di Legittimità, che così hanno affermato:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.
n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi pagina 9 di 15 allegati, rispetto ai quali, oltre alla più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Risulta provato, da parte ricorrente e da parte resistente che negli a.s. richiesti i ricorrenti hanno prestato servizio sulla base di supplenze annuali o al termine delle attività didattiche, così come indicato dall'art. 4 c.1 e c.2 L. 124/1999, negli anni scolastici richiesti.
Risulta, però, conformemente a quanto eccepito dal Ministero resistente, prescritto ai sensi dell'art. 2948 c.c. il diritto dei ricorrenti: er gli Pt_3
a.s.2017/2018 (diffida del 24.11.2023); per l'a.s. 2017/2018 (diffida del Pt_5
13.10.2023); per gli a.s. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, Pt_6
2017/2018 (diffida del 11.10.2023); per l' a.s. 2017/2018 (diffida Pt_11
del 30.10.2023) per l'.a.s. 2017/2018 (diffida del 13.10.2023), Pt_12
per gli a.s. 2017/2018 (diffida del 25.10.2023); per gli Parte_15 Pt_17 pagina 10 di 15 a.s. 2017/2018 (diffida del 26.10.2023); per gli a.s. 2017/2018, Pt_18
(diffida del 20.10.2023); per gli a.s. 2016/2017, 2017/2018, (diffida Pt_19
del 9.11.2023).
Al termine di tale disamina, si rileva che dagli stati matricolari prodotti da parte ricorrente risulta che attualmente i ricorrenti sono ancora impiegati presso il
, ad eccezione della ricorrente Controparte_1 Parte_14
la quale non risulta essere in servizio durante l'a.s. in corso in quanto deceduta.
Pertanto, alla stregua di quanto affermato dalla Corte di cassazione, il riconoscimento del beneficio ex art.
1. c. 121 l.107/2015 e l'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica, ossia tramite l'assegnazione materiale della “carta docente” per gli anni per la quale la stessa è dovuta, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (art.1 c. 121, l.
107/2015).
Sulla base di tale disamina, il beneficio deve essere riconosciuto ai ricorrenti in questi termini:
€ 3.000,00 in favore di , Parte_1
€ 2.000,00 in favore di , Parte_2
€ 3.000,00 in favore di , Parte_3
€ 3.000,00 in favore di , Parte_25
€ 3.000,00 in favore di , Parte_26
€ 2.000,00 in favore di , Parte_27
€ 2.000,00 in favore di , Parte_28
€ 2.000,00 in favore di , Parte_29
€ 1.500,00 in favore di , Parte_11
€ 2.000,00 in favore di , Parte_12 pagina 11 di 15 € 3.000,00 in favore di Parte_12
€ 2.500,00 in favore di Parte_30
€ 3.000,00 in favore di Parte_13
€ 2.000,00 in favore di , Parte_15
€ 2.000,00 in favore di , Parte_31
€ 1.500,00 in favore di , Parte_32
€ 2.000,00 in favore di Parte_19
€ 2.000,00 in favore di , Parte_33
€ 3.000,00 in favore di , Parte_34
€ 2.500,00 in favore di , oltre interessi legali dalla maturazione Parte_24
del credito sino al saldo.
Alla ricorrente non può essere invece riconosciuto il beneficio, in Parte_14
quanto non più in servizio, laddove non risulta essere stata formulata domanda risarcitoria.
3.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n.
55/2014 e successivo D.M. 147/2022, sono quindi poste a carico della soccombente parte resistente ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa, stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto, e la serialità del contenzioso, esclusa la fase istruttoria in quanto non celebrata.
Stante la dichiarazione di anticipazione delle spese da parte del procuratore di parte ricorrente, le spese vengono distratte in suo favore.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore e contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa: pagina 12 di 15 - accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti , , Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_25 Parte_26 Parte_27
, Parte_28 Parte_29 Parte_11 [...]
Pt_12 Parte_12 Parte_30 Parte_13 Parte_15
,
[...] Parte_31 Parte_32 Parte_19
di
[...] Parte_33 Parte_34 Parte_24
percepire per gli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 quanto a , 2020/2021, 2021/2022, Parte_1
2022/2023, 2023/2024 quanto a , 2018/2019, 2019/2020, Parte_2
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a Parte_3
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_25
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a , 2020/2021, Parte_26
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a , 2020/2021, Parte_27
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a , 2019/2020, Parte_28
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 quanto a , Parte_29
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 quanto a , Parte_11
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 quanto a Parte_12
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_12
2023/2024 quanto a 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_30
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a 2018/2019, Parte_13
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 quanto a Parte_15
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 quanto a , Parte_31
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 quanto a , Parte_32
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 quanto a Parte_19
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a
[...] Pt_33 pagina 13 di 15 , 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Pt_33
2023/2024 quanto a 2019/2020, 2020/2021, Parte_34
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 quanto a l'importo Parte_24
aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d.
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad €
500,00 annui;
per l'effetto,
- rigetta il ricorso proposto da a vedersi corrisposto Parte_14
l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n.
107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) pari ad € 500,00 annui, per le annualità richieste in ricorso;
- condanna l'Amministrazione resistente ad erogare l'importo aggiuntivo per ciascuna annualità effettivamente svolta per complessivi€ 3.000,00 in favore di , Parte_1
€ 2.000,00 in favore di , Parte_2
€ 3.000,00 in favore di , Parte_3
€ 3.000,00 in favore di , Parte_25
€ 3.000,00 in favore di , Parte_26
€ 2.000,00 in favore di , Parte_27
€ 2.000,00 in favore di , Parte_28
€ 2.000,00 in favore di , Parte_29
€ 1.500,00 in favore di , Parte_11
€ 2.000,00 in favore di , Parte_12
€ 3.000,00 in favore di Parte_12
€ 2.500,00 in favore di Parte_30
€ 3.000,00 in favore di Parte_13 pagina 14 di 15 € 2.000,00 in favore di , Parte_15
€ 2.000,00 in favore di , Parte_31
€ 1.500,00 in favore di , Parte_32
€ 2.000,00 in favore di Parte_19
€ 2.000,00 in favore di , Parte_33
€ 3.000,00 in favore di , Parte_34
€ 2.500,00 in favore di , oltre interessi come in parte Parte_24
motiva;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in €
3.689,00 per compensi, oltre contributo unificato di € 259,00 e accessori di legge, disponendone il pagamento a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 11/11/2025.
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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