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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 710/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SABINO ANTONIO, Presidente
PE EL, RE
ACCONCIA RENATO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3534/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00168 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003196766000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003196766000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003196766000 IRPEF-ALTRO
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003196766000 IVA-ALTRO
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003196766000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820060049730380000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820060049730380000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820060049730380000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820060049730380000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820060049730380000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820060049730380000 REC.CREDITO.IMP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820080001742346000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820080001742346000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820080001742346000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820080001742346000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820080001742346000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820080001742346000 REC.CREDITO.IMP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820090003703821000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820090003703821000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820090003703821000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820090003703821000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820090003703821000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820090003703821000 REC.CREDITO.IMP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820100020493435000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820100020493435000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820100020493435000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820100020493435000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820100020493435000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820100020493435000 REC.CREDITO.IMP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110000742339000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120001673534000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120024119383000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160015023107000 REC.CREDITO.IMP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 240/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, rapp.to e difeso dal Rag. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1, impugna l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90031967 66/000, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per un debito di complessivi Euro 644.592,3, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento di natura tributaria:
1. Cartella di pagamento n. 02820060049730380000, asseritamente notificata il 20/01/2007 recante iscrizione a ruolo di IRAP, IRPEF, recupero credito d'Imposta investimenti aree svantaggiate, addizionale
Comunale, addizionale Regionale, IVA per l'anno 2002 per un ammontare di complessivi Euro 26.299,69;
2. Cartella di pagamento n. 02820080001742346000, asseritamente notificata il 02/04/2008 recante iscrizione a ruolo di IRAP, IRPEF, recupero credito d'Imposta investimenti aree svantaggiate, addizionale
Comunale, addizionale Regionale, IVA, Ritenute alla Fonte per l'anno 2004 per un ammontare di complessivi
Euro 73.269,98;
3. Cartella di pagamento n. 02820090003703821000, asseritamente notificata il 18/03/2009 recante iscrizione a ruolo di IRAP, IRPEF, recupero credito d'Imposta investimenti aree svantaggiate, addizionale Comunale, addizionale Regionale, IVA per l'anno 2005 per un ammontare di complessivi Euro 174.301,04;
4. Cartella di pagamento n. 02820100020493435000, asseritamente notificata il 31/05/2010 recante iscrizione a ruolo diIRAP, IRPEF, recupero credito d'Imposta investimenti aree svantaggiate, addizionale
Comunale, addizionale Regionale,, IVA per l'anno 2006 per un ammontare di complessivi Euro 169.532,73;
5. Cartella di pagamento n. 02820110000742339000, asseritamente notificata il 09/03/2011 recante iscrizione a ruolo di ritenute alla fonte per l'anno 2007 per un ammontare di complessivi Euro 36.694,53;
6. Cartella di pagamento n. 02820120001673534000, asseritamente notificata il 28/01/2012 limitatamente all'iscrizione a ruolo di Ritenute alla Fonte per l'anno 2008 per un ammontare di complessivi Euro 10.157,28;
7. Cartella di pagamento n. 02820120024119383000, asseritamente notificata il 22/10/2012 recante iscrizione a ruolo di Diritto Annuale Camera di Commercio per l'anno 2008 per un ammontare di complessivi
Euro 176,10;
8. Cartella di pagamento n. 02820160015023107000, asseritamente notificata il 22/10/2016 recante iscrizione a ruolo di recupero credito d'Imposta investimenti aree svantaggiate per l'anno 2009 per un ammontare di complessivi Euro 101.122,74.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto di intimazione impugnato per: 1) nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, L. n.212/2000; omessa allegazione degli atti presupposti;
2) omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento;
3) nullità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione decennale delle sottese cartelle esattoriali ex art. 2946 c.c..
Siè costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione , che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente si duole dell'illegittimità dell'intimazione impugnata per omessa notifica delle cartelle ad essa afferenti e della conseguente prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti intimati.
I motivi di doglianza sono infondati.
L'Agente della riscossione ha fornito la prova della regolare notifica delle cartelle afferenti all'intimazione impugnata. In particolare, con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 02820060049730380000,
02820080001742346000, 02820090003703821000, 02820110000742339000, 02820120001673534000 e
02820160015023107000, ha dimostrato che le stesse sono state già oggetto di impugnazione dinanzi alla
Corte di Giustizia Tributaria di Caserta, Sezione 6, R.G. n. 2907/2019, il cui ricorso è stato rigettato con sentenza n. 4251/2019 del 7.10.2019, depositata in data 16.10.2019. Alla regolare notifica delle cartelle ha fatto seguito, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, l'emissione delle intimazioni di pagamento nn. 02820179000521346000, 028201890119074000 e 02820189003900663000, rispettivamente notificate in data 26.01.2017, 26.02.2019 e 15.06.2019. L'omessa impugnazione dei predetti atti ha comportato la definitività dei crediti richiesti in riscossione e l'inammissibilità dell'eccezione relativa all'omessa notifica degli atti presupposti. Invero, secondo il recentissimo orientamento della Suprema Corte (ordinanza n. 6436 dell'11.03.2025), se l'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/1973 non viene impugnata – al fine di far valere la sua nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, quale l'intervenuta prescrizione – il relativo credito si consolida e non possono più essere fatte valere, dal contribuente, vicende estintive anteriori alla sua notifica. Sul punto, la Cassazione ha infatti chiarito che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturata precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri dell'atto successivo (cfr. Cass., sez. trib., ord. n. 22108 del 05.08.2024). Il diritto alla riscossione dei crediti richiesti in pagamento, cristallizzatisi alla data di notifica dell'atto di intimazione non impugnato, è soggetto al decorso di un nuovo termine di prescrizione, la cui durata dipende dalla natura del tributo richiesto (Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n.
23397). Nel caso in esame, è pacifico che i crediti posti in riscossione afferiscono a crediti erariali soggetti al termine di prescrizione decennale;
termine che, alla data di notifica dell'intimazione impugnata
(09.06.2025), non risulta decorso. È infine infondata l'eccezione di illegittimità dell'atto di intimazione impugnato per difetto di motivazione. È giurisprudenza della Suprema Corte che l'indicazione, nell'intimazione di pagamento, del numero della cartella esattoriale cui essa si riferisce costituisce motivazione sufficiente dell'atto, in considerazione sia della sua funzione prodromica all'esecuzione sia della precedente notifica al contribuente della cartella di pagamento, contenente le indicazioni di cui quest'ultimo ha lamentato l'omissione, ma che, per effetto di tale notifica, erano già a sua conoscenza (Cass., sez. trib.,
20.10.2020, n. 22711). Parimenti infondato è il rilievo relativo alla mancata allegazione degli atti richiamati, avendo la Suprema Corte più volte affermato – da ultimo con ordinanza n. 10692 dell'11.04.2024 – la legittimità di una motivazione per relationem agli atti presupposti, nella specie cartelle di pagamento, che, in quanto già destinati alla medesima parte, sono da questa conosciuti o conoscibili e non necessitano, pertanto, di allegazione.
Per quanto precede, il ricorso è infondato e va rigettato. Al rigetto del ricorso segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 4.783,00 oltre Spese generali, IVA e CPA come per legge.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SABINO ANTONIO, Presidente
PE EL, RE
ACCONCIA RENATO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3534/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00168 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003196766000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003196766000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003196766000 IRPEF-ALTRO
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003196766000 IVA-ALTRO
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259003196766000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820060049730380000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820060049730380000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820060049730380000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820060049730380000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820060049730380000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820060049730380000 REC.CREDITO.IMP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820080001742346000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820080001742346000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820080001742346000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820080001742346000 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820080001742346000 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820080001742346000 REC.CREDITO.IMP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820090003703821000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820090003703821000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820090003703821000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820090003703821000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820090003703821000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820090003703821000 REC.CREDITO.IMP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820100020493435000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820100020493435000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820100020493435000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820100020493435000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820100020493435000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820100020493435000 REC.CREDITO.IMP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110000742339000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120001673534000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120024119383000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160015023107000 REC.CREDITO.IMP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 240/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, rapp.to e difeso dal Rag. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1, impugna l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90031967 66/000, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per un debito di complessivi Euro 644.592,3, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento di natura tributaria:
1. Cartella di pagamento n. 02820060049730380000, asseritamente notificata il 20/01/2007 recante iscrizione a ruolo di IRAP, IRPEF, recupero credito d'Imposta investimenti aree svantaggiate, addizionale
Comunale, addizionale Regionale, IVA per l'anno 2002 per un ammontare di complessivi Euro 26.299,69;
2. Cartella di pagamento n. 02820080001742346000, asseritamente notificata il 02/04/2008 recante iscrizione a ruolo di IRAP, IRPEF, recupero credito d'Imposta investimenti aree svantaggiate, addizionale
Comunale, addizionale Regionale, IVA, Ritenute alla Fonte per l'anno 2004 per un ammontare di complessivi
Euro 73.269,98;
3. Cartella di pagamento n. 02820090003703821000, asseritamente notificata il 18/03/2009 recante iscrizione a ruolo di IRAP, IRPEF, recupero credito d'Imposta investimenti aree svantaggiate, addizionale Comunale, addizionale Regionale, IVA per l'anno 2005 per un ammontare di complessivi Euro 174.301,04;
4. Cartella di pagamento n. 02820100020493435000, asseritamente notificata il 31/05/2010 recante iscrizione a ruolo diIRAP, IRPEF, recupero credito d'Imposta investimenti aree svantaggiate, addizionale
Comunale, addizionale Regionale,, IVA per l'anno 2006 per un ammontare di complessivi Euro 169.532,73;
5. Cartella di pagamento n. 02820110000742339000, asseritamente notificata il 09/03/2011 recante iscrizione a ruolo di ritenute alla fonte per l'anno 2007 per un ammontare di complessivi Euro 36.694,53;
6. Cartella di pagamento n. 02820120001673534000, asseritamente notificata il 28/01/2012 limitatamente all'iscrizione a ruolo di Ritenute alla Fonte per l'anno 2008 per un ammontare di complessivi Euro 10.157,28;
7. Cartella di pagamento n. 02820120024119383000, asseritamente notificata il 22/10/2012 recante iscrizione a ruolo di Diritto Annuale Camera di Commercio per l'anno 2008 per un ammontare di complessivi
Euro 176,10;
8. Cartella di pagamento n. 02820160015023107000, asseritamente notificata il 22/10/2016 recante iscrizione a ruolo di recupero credito d'Imposta investimenti aree svantaggiate per l'anno 2009 per un ammontare di complessivi Euro 101.122,74.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto di intimazione impugnato per: 1) nullità/illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1, L. n.212/2000; omessa allegazione degli atti presupposti;
2) omessa notifica degli atti presupposti e conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento;
3) nullità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione decennale delle sottese cartelle esattoriali ex art. 2946 c.c..
Siè costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione , che, impugnate le avverse eccezioni, chiede il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente si duole dell'illegittimità dell'intimazione impugnata per omessa notifica delle cartelle ad essa afferenti e della conseguente prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti intimati.
I motivi di doglianza sono infondati.
L'Agente della riscossione ha fornito la prova della regolare notifica delle cartelle afferenti all'intimazione impugnata. In particolare, con riferimento alle cartelle di pagamento nn. 02820060049730380000,
02820080001742346000, 02820090003703821000, 02820110000742339000, 02820120001673534000 e
02820160015023107000, ha dimostrato che le stesse sono state già oggetto di impugnazione dinanzi alla
Corte di Giustizia Tributaria di Caserta, Sezione 6, R.G. n. 2907/2019, il cui ricorso è stato rigettato con sentenza n. 4251/2019 del 7.10.2019, depositata in data 16.10.2019. Alla regolare notifica delle cartelle ha fatto seguito, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, l'emissione delle intimazioni di pagamento nn. 02820179000521346000, 028201890119074000 e 02820189003900663000, rispettivamente notificate in data 26.01.2017, 26.02.2019 e 15.06.2019. L'omessa impugnazione dei predetti atti ha comportato la definitività dei crediti richiesti in riscossione e l'inammissibilità dell'eccezione relativa all'omessa notifica degli atti presupposti. Invero, secondo il recentissimo orientamento della Suprema Corte (ordinanza n. 6436 dell'11.03.2025), se l'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/1973 non viene impugnata – al fine di far valere la sua nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, quale l'intervenuta prescrizione – il relativo credito si consolida e non possono più essere fatte valere, dal contribuente, vicende estintive anteriori alla sua notifica. Sul punto, la Cassazione ha infatti chiarito che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturata precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri dell'atto successivo (cfr. Cass., sez. trib., ord. n. 22108 del 05.08.2024). Il diritto alla riscossione dei crediti richiesti in pagamento, cristallizzatisi alla data di notifica dell'atto di intimazione non impugnato, è soggetto al decorso di un nuovo termine di prescrizione, la cui durata dipende dalla natura del tributo richiesto (Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n.
23397). Nel caso in esame, è pacifico che i crediti posti in riscossione afferiscono a crediti erariali soggetti al termine di prescrizione decennale;
termine che, alla data di notifica dell'intimazione impugnata
(09.06.2025), non risulta decorso. È infine infondata l'eccezione di illegittimità dell'atto di intimazione impugnato per difetto di motivazione. È giurisprudenza della Suprema Corte che l'indicazione, nell'intimazione di pagamento, del numero della cartella esattoriale cui essa si riferisce costituisce motivazione sufficiente dell'atto, in considerazione sia della sua funzione prodromica all'esecuzione sia della precedente notifica al contribuente della cartella di pagamento, contenente le indicazioni di cui quest'ultimo ha lamentato l'omissione, ma che, per effetto di tale notifica, erano già a sua conoscenza (Cass., sez. trib.,
20.10.2020, n. 22711). Parimenti infondato è il rilievo relativo alla mancata allegazione degli atti richiamati, avendo la Suprema Corte più volte affermato – da ultimo con ordinanza n. 10692 dell'11.04.2024 – la legittimità di una motivazione per relationem agli atti presupposti, nella specie cartelle di pagamento, che, in quanto già destinati alla medesima parte, sono da questa conosciuti o conoscibili e non necessitano, pertanto, di allegazione.
Per quanto precede, il ricorso è infondato e va rigettato. Al rigetto del ricorso segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 4.783,00 oltre Spese generali, IVA e CPA come per legge.