CASS
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2025, n. 22353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22353 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BE DR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, CINZIA PARASPORO, che nel riportarsi alla requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso. Udite le conclusioni del difensore e procuratore speciale, avv. MARIA LUFRANO, per la parte civile che si è riportata alle conclusioni scritte e nota spese. Udite le conclusioni del difensore di fiducia dell'avv. DIEGO BRANDI, anche in sostituzione del codifensore, avv. MAURILIO D'ANGELO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 3 dicembre 2024 la Corte di appello di Roma ha dichiarato la inammissibilità dell'atto di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale cittadino del 19 dicembre 2023 nei confronti di LL DR con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 494 e 476-482 cod. pen. La sentenza ha ritenuto l'atto di appello inammissibile alla luce della decisione delle Sezioni unite. che, pur a seguito dell'abrogazione dell'art. 581 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 22353 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 21/05/2025 comma iter cod. proc. pen. introdotto dal D. Igs. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia), ha stabilito che tale disposizione continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024; la norma deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso o specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale. Nel caso di specie nell'atto di appello vi è una elezione di domicilio incompleta "Roma, via..." 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione alla disposizione citata. La difesa rappresenta che nel caso di specie nella fase di identificazione dinanzi ai Carabinieri di Roma EV OV il ricorrente aveva eletto il domicilio in Fiumicino alla via Copenaghen 18, atto acquisito al fascicolo per il dibattimento. La elezione di domicilio ha consentito la notifica del decreto di citazione a giudizio. In fase di appello è stato rilasciato uno specifico mandato a impugnare proprio in ragione della precedente e valida elezione di domicilio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1.Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U. n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che il decreto di citazione in appello è stato notificato e la declaratoria di inammissibilità è avvenuta con sentenza a seguito della corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che in tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità dell'appello, di cui all'art. 581, comma iter, cod. proc. pen., non rilevata dal giudice prima della celebrazione del giudizio, non può essere dallo stesso dichiarata in esito ad essa, nel caso in cui la notifica del relativo decreto di citazione sia stata effettuata con successo personalmente all'imputato. (Sez. 5, n. 21005 del 08/03/2024, C., Rv. 286391). Seppure nel caso di specie la notifica non è stata effettuata personalmente, il contraddittorio risulta regolarmente instaurato fra le parti. A fronte di una prova ragionevolmente certa della conoscenza da parte dell'imputato della celebrazione del giudizio di impugnazione, la ratio ispiratrice della norma, che è quella di agevolare la vocatio in iudicium, risulta osservata. 2 3. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma Così deciso in Roma in data 21 maggio 2025 Il consigliere estep3ore
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, CINZIA PARASPORO, che nel riportarsi alla requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso. Udite le conclusioni del difensore e procuratore speciale, avv. MARIA LUFRANO, per la parte civile che si è riportata alle conclusioni scritte e nota spese. Udite le conclusioni del difensore di fiducia dell'avv. DIEGO BRANDI, anche in sostituzione del codifensore, avv. MAURILIO D'ANGELO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 3 dicembre 2024 la Corte di appello di Roma ha dichiarato la inammissibilità dell'atto di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale cittadino del 19 dicembre 2023 nei confronti di LL DR con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 494 e 476-482 cod. pen. La sentenza ha ritenuto l'atto di appello inammissibile alla luce della decisione delle Sezioni unite. che, pur a seguito dell'abrogazione dell'art. 581 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 22353 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 21/05/2025 comma iter cod. proc. pen. introdotto dal D. Igs. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia), ha stabilito che tale disposizione continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024; la norma deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso o specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale. Nel caso di specie nell'atto di appello vi è una elezione di domicilio incompleta "Roma, via..." 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione alla disposizione citata. La difesa rappresenta che nel caso di specie nella fase di identificazione dinanzi ai Carabinieri di Roma EV OV il ricorrente aveva eletto il domicilio in Fiumicino alla via Copenaghen 18, atto acquisito al fascicolo per il dibattimento. La elezione di domicilio ha consentito la notifica del decreto di citazione a giudizio. In fase di appello è stato rilasciato uno specifico mandato a impugnare proprio in ragione della precedente e valida elezione di domicilio. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1.Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U. n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che il decreto di citazione in appello è stato notificato e la declaratoria di inammissibilità è avvenuta con sentenza a seguito della corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che in tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità dell'appello, di cui all'art. 581, comma iter, cod. proc. pen., non rilevata dal giudice prima della celebrazione del giudizio, non può essere dallo stesso dichiarata in esito ad essa, nel caso in cui la notifica del relativo decreto di citazione sia stata effettuata con successo personalmente all'imputato. (Sez. 5, n. 21005 del 08/03/2024, C., Rv. 286391). Seppure nel caso di specie la notifica non è stata effettuata personalmente, il contraddittorio risulta regolarmente instaurato fra le parti. A fronte di una prova ragionevolmente certa della conoscenza da parte dell'imputato della celebrazione del giudizio di impugnazione, la ratio ispiratrice della norma, che è quella di agevolare la vocatio in iudicium, risulta osservata. 2 3. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma Così deciso in Roma in data 21 maggio 2025 Il consigliere estep3ore