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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 369/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore
13:30 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2738/2025 depositato il 29/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. DEL 10.12.2025 CESSAZIONE PIVA 2025
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente chiede dichiararsi cessata materia del contendere.
Il giudice monocratico ritiene siano sussistenti i presupposti per una pronuncia in forma semplificata ex art. 47-ter del D.Lgs. n. 546 del 1992, per come introdotto dalla L. 220 del 2023. Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 29 dicembre 2025, la società Ricorrente_1 S.r.l.s. adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando il provvedimento di cessazione della partita iva ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis del d.p.r. n. 633/1972 e contestuale irrogazione della sanzione di cui all'art. 11, comma 7 quater del d.lgs. n. 471/1997-c.f./p. iva P.IVA_1, notificato a mezzo p.e.c. il 10.12.2025.
In data 11 febbraio 2026, parte resistente depositava nota con la quale dava atto della cessazione della materia del contendere.
In data 12 febbraio 2026, parte ricorrente depositava ulteriore nota nella quale confermava l'intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 19.02.2026 la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione ex art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Entrando più nel dettaglio della vicenda processuale in esame, la controversia trae origine dal provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, in data 10 dicembre 2025, ha disposto la cessazione d'ufficio della partita IVA della società Ricorrente_1 S.r.l.s., ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972, irrogando contestualmente la sanzione di cui all'art. 11, comma 7-quater, del d.lgs.
n. 471 del 1997.
Il provvedimento si fondava sugli esiti di un'indagine della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico- finanziaria di Bari, dalla quale sarebbe emerso il coinvolgimento della ricorrente in una frode fiscale basata sull'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un imponibile di € 2.901.294,74 e IVA per € 192.387,07, nonché la natura di “cartiera” della società, asseritamente priva di struttura aziendale.
Avverso tale atto la società ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, eccependo in via preliminare l'assoluta indeterminatezza e carenza di motivazione del provvedimento, che non specificava né le fatture contestate né il periodo di riferimento, e nel merito contestando radicalmente la ricostruzione dell'Ufficio, dimostrando con ampia documentazione di avere una sede operativa, dipendenti, cantieri in corso e una regolare attività imprenditoriale, nonché di non aver mai intrattenuto rapporti con le società riconducibili al sig. Nominativo_2, indicate come destinatarie delle presunte fatture fittizie.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, ha dato atto che, a seguito delle doglianze sollevate dalla ricorrente, l'Ufficio aveva ritenuto di accoglierle e aveva annullato in autotutela il provvedimento impugnato, notificando il relativo atto alla contribuente in data 9 febbraio 2026.
L'Agenzia ha pertanto chiesto che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, con compensazione delle spese processuali.
Con memorie integrative depositate il 12 febbraio 2026, la società ricorrente ha preso atto dell'intervenuto annullamento, ma ha insistito per la condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese di lite, rilevando che il provvedimento originario era stato emesso in modo avventato e acritico, sulla base di una segnalazione della Guardia di Finanza non adeguatamente verificata, e che la sua efficacia aveva paralizzato l'attività aziendale per oltre due mesi, causando danni patrimoniali e di immagine, nonché ritardi nei cantieri e difficoltà nei pagamenti contributivi.
La ricorrente ha invocato il principio della soccombenza virtuale, chiedendo la liquidazione delle spese secondo i valori medi dello scaglione indeterminabile di cui al D.M. n. 147 del 2022.
Ciò premesso, il Collegio osserva che, in seguito all'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, venuto meno l'oggetto della domanda, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Quanto al regime delle spese, va rilevato che, pur in assenza di una pronuncia di merito, la loro attribuzione non può prescindere dalla valutazione del comportamento processuale e sostanziale delle parti e, in particolare, della fondatezza della pretesa originaria.
Nel processo tributario, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere non determina automaticamente la compensazione delle spese, ma il Giudice è tenuto a regolarle secondo le regole ordinarie, che impongono di porle a carico della parte soccombente, anche in via virtuale, ovvero di quella che abbia dato causa alla lite o che, con il suo comportamento, abbia reso necessario il ricorso.
Nel caso di specie, emerge con chiarezza che l'atto impugnato era oggettivamente carente sotto il profilo motivazionale e istruttorio, tanto che l'Ufficio, dopo aver preso visione delle deduzioni e della documentazione prodotta dalla ricorrente, ne ha riconosciuto l'illegittimità e ha provveduto all'annullamento in autotutela.
Tale riconoscimento, sebbene successivo, costituisce implicita ammissione del vizio che inficiava il provvedimento, e conferma che la ricorrente era stata costretta ad agire in giudizio per far valere le proprie ragioni.
L'Ufficio, basandosi acriticamente su una segnalazione della Guardia di Finanza, ha emesso un provvedimento produttivo di effetti particolarmente gravosi per l'impresa, senza svolgere alcuna autonoma attività istruttoria né fornire, nell'atto stesso, elementi sufficienti a consentire alla contribuente di comprendere la portata delle contestazioni. La successiva adozione dell'autotutela, peraltro tardiva in quanto intervenuta solo dopo l'instaurazione del giudizio, non elimina il fatto che la lite sia stata provocata dall'operato dell'Amministrazione, né può far ricadere sulla parte che ha dovuto ricorrere al Giudice l'onere delle spese legali.
Non sussistono, inoltre, i presupposti per una compensazione delle spese, neppure parziale, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni né una reciproca soccombenza. Al contrario, la piena fondatezza delle doglianze della ricorrente, la tempestiva e puntuale produzione documentale, nonché l'atteggiamento processuale dell'Agenzia, che si è limitata a prendere atto dell'autotutela senza contestare nel merito le argomentazioni avversarie, depongono per la condanna integrale dell'Ufficio alla rifusione delle spese di lite.
La liquidazione deve essere operata tenendo conto del valore della controversia e della complessità media delle questioni trattate e si effettua come da dispostivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per cessazione della materia del contendere.
Condanna l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, che liquida in € 1.000,00 (euro mille,00), oltre accessori come per legge. Così deciso in Bari, in data 19.02.2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore
13:30 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2738/2025 depositato il 29/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. DEL 10.12.2025 CESSAZIONE PIVA 2025
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente chiede dichiararsi cessata materia del contendere.
Il giudice monocratico ritiene siano sussistenti i presupposti per una pronuncia in forma semplificata ex art. 47-ter del D.Lgs. n. 546 del 1992, per come introdotto dalla L. 220 del 2023. Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 29 dicembre 2025, la società Ricorrente_1 S.r.l.s. adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando il provvedimento di cessazione della partita iva ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis del d.p.r. n. 633/1972 e contestuale irrogazione della sanzione di cui all'art. 11, comma 7 quater del d.lgs. n. 471/1997-c.f./p. iva P.IVA_1, notificato a mezzo p.e.c. il 10.12.2025.
In data 11 febbraio 2026, parte resistente depositava nota con la quale dava atto della cessazione della materia del contendere.
In data 12 febbraio 2026, parte ricorrente depositava ulteriore nota nella quale confermava l'intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 19.02.2026 la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione ex art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Entrando più nel dettaglio della vicenda processuale in esame, la controversia trae origine dal provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, in data 10 dicembre 2025, ha disposto la cessazione d'ufficio della partita IVA della società Ricorrente_1 S.r.l.s., ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972, irrogando contestualmente la sanzione di cui all'art. 11, comma 7-quater, del d.lgs.
n. 471 del 1997.
Il provvedimento si fondava sugli esiti di un'indagine della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico- finanziaria di Bari, dalla quale sarebbe emerso il coinvolgimento della ricorrente in una frode fiscale basata sull'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un imponibile di € 2.901.294,74 e IVA per € 192.387,07, nonché la natura di “cartiera” della società, asseritamente priva di struttura aziendale.
Avverso tale atto la società ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, eccependo in via preliminare l'assoluta indeterminatezza e carenza di motivazione del provvedimento, che non specificava né le fatture contestate né il periodo di riferimento, e nel merito contestando radicalmente la ricostruzione dell'Ufficio, dimostrando con ampia documentazione di avere una sede operativa, dipendenti, cantieri in corso e una regolare attività imprenditoriale, nonché di non aver mai intrattenuto rapporti con le società riconducibili al sig. Nominativo_2, indicate come destinatarie delle presunte fatture fittizie.
L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, ha dato atto che, a seguito delle doglianze sollevate dalla ricorrente, l'Ufficio aveva ritenuto di accoglierle e aveva annullato in autotutela il provvedimento impugnato, notificando il relativo atto alla contribuente in data 9 febbraio 2026.
L'Agenzia ha pertanto chiesto che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, con compensazione delle spese processuali.
Con memorie integrative depositate il 12 febbraio 2026, la società ricorrente ha preso atto dell'intervenuto annullamento, ma ha insistito per la condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese di lite, rilevando che il provvedimento originario era stato emesso in modo avventato e acritico, sulla base di una segnalazione della Guardia di Finanza non adeguatamente verificata, e che la sua efficacia aveva paralizzato l'attività aziendale per oltre due mesi, causando danni patrimoniali e di immagine, nonché ritardi nei cantieri e difficoltà nei pagamenti contributivi.
La ricorrente ha invocato il principio della soccombenza virtuale, chiedendo la liquidazione delle spese secondo i valori medi dello scaglione indeterminabile di cui al D.M. n. 147 del 2022.
Ciò premesso, il Collegio osserva che, in seguito all'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, venuto meno l'oggetto della domanda, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
Quanto al regime delle spese, va rilevato che, pur in assenza di una pronuncia di merito, la loro attribuzione non può prescindere dalla valutazione del comportamento processuale e sostanziale delle parti e, in particolare, della fondatezza della pretesa originaria.
Nel processo tributario, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere non determina automaticamente la compensazione delle spese, ma il Giudice è tenuto a regolarle secondo le regole ordinarie, che impongono di porle a carico della parte soccombente, anche in via virtuale, ovvero di quella che abbia dato causa alla lite o che, con il suo comportamento, abbia reso necessario il ricorso.
Nel caso di specie, emerge con chiarezza che l'atto impugnato era oggettivamente carente sotto il profilo motivazionale e istruttorio, tanto che l'Ufficio, dopo aver preso visione delle deduzioni e della documentazione prodotta dalla ricorrente, ne ha riconosciuto l'illegittimità e ha provveduto all'annullamento in autotutela.
Tale riconoscimento, sebbene successivo, costituisce implicita ammissione del vizio che inficiava il provvedimento, e conferma che la ricorrente era stata costretta ad agire in giudizio per far valere le proprie ragioni.
L'Ufficio, basandosi acriticamente su una segnalazione della Guardia di Finanza, ha emesso un provvedimento produttivo di effetti particolarmente gravosi per l'impresa, senza svolgere alcuna autonoma attività istruttoria né fornire, nell'atto stesso, elementi sufficienti a consentire alla contribuente di comprendere la portata delle contestazioni. La successiva adozione dell'autotutela, peraltro tardiva in quanto intervenuta solo dopo l'instaurazione del giudizio, non elimina il fatto che la lite sia stata provocata dall'operato dell'Amministrazione, né può far ricadere sulla parte che ha dovuto ricorrere al Giudice l'onere delle spese legali.
Non sussistono, inoltre, i presupposti per una compensazione delle spese, neppure parziale, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni né una reciproca soccombenza. Al contrario, la piena fondatezza delle doglianze della ricorrente, la tempestiva e puntuale produzione documentale, nonché l'atteggiamento processuale dell'Agenzia, che si è limitata a prendere atto dell'autotutela senza contestare nel merito le argomentazioni avversarie, depongono per la condanna integrale dell'Ufficio alla rifusione delle spese di lite.
La liquidazione deve essere operata tenendo conto del valore della controversia e della complessità media delle questioni trattate e si effettua come da dispostivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per cessazione della materia del contendere.
Condanna l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bari, al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, che liquida in € 1.000,00 (euro mille,00), oltre accessori come per legge. Così deciso in Bari, in data 19.02.2026