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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/12/2025, n. 3455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3455 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
r.g.a.c.3595/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice
visto l'art. 127ter c.p.c.;
considerato che con provvedimento in atti è stata disposta la modalità della cd. trattazione scritta per la presente udienza;
considerato che alla predetta udienza la causa è stata chiamata per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del detto provvedimento;
viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite;
letto l'art. 127ter c.p.c.;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281sexies, ultimo comma, e dell'art.
127ter c.p.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
N. 3595/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3595/2022 pendente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso come in atti dall'Avv.tp Parte_1 P.IVA_1
IN GI (C.F. C.F._1
ATTORE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. IN Parte_2 C.F._2
GI (C.F. ; C.F._1
ATTORE
E
(C.F. , rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_2 giusto provvedimento del Giudice Delegato del 28.10.2022, dall'Avv.to COPPOLA VA (C.F.
); C.F._3
CONVENUTA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. COPPOLA Controparte_2 P.IVA_3
VA (C.F. ) C.F._3
CONVENUTA
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al 23.12.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19
N. 3595/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. Il e hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 668/2022 Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Nola, come emendato in data 01.04.2022, che ha condannato gli opponenti in solito al pagamento della complessiva somma di € 359.371,00, oltre interessi come da domanda e le spese e compensi della procedura monitoria, proponendo querela di falso dell'atto di riconoscimento del debito del 28.07.2014 e disconoscendo le sottoscrizioni apposte sulle cambiali ed eccependo l'invalidità ed illegittimità del decreto opposto non essendovi idonea prova scritta e per inesistenza ed infondatezza della pretesa creditoria. Concludevano, dunque, per l'accoglimento dell'opposizione, con consequenziale revoca del decreto ingiuntivo e condanna della parte opposta al pagamento delle spese di lite.
3. Il Fallimento della “ , ritualmente Parte_3 citato, si costituiva in giudizio e proponeva istanza di verificazione tenuto conto del disconoscimento delle sottoscrizioni ed insisteva, alla luce della documentazione acquisita, per la fondatezza della propria pretesa creditoria nei limiti della minor somma pari ad € 90.000,00, oltre interessi di mora.
Concludeva per l'accertamento e l'inammissibilità della querela di falso, per la disposizione della verificazione e per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese ed onorari.
3.1. Con atto di costituzione del 21.01.2025, si è costituita in giudizio la la quale Controparte_2 premetteva che con decreto del 14.11.2023 il Tribunale di Napoli Nord aveva omologato il concordato fallimentare proposto dalla la quale, in data 01.10.2024, aveva ceduto Parte_4
a i crediti pecuniari detenuti dalla procedura, come stabiliti dal Programma di liquidazione, CP_2 tra cui vi rientrava quello de “ e di Affermava di essere, dunque, Parte_1 Parte_2
l'unico soggetti titolare del credito originariamente vantato dal , Parte_5 faceva proprie le domande avanzate dalla procedura e insisteva per l'accoglimento.
4. Con le note scritte di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025, le parti davano atto di aver transatto la lite, avendo rinunciato alle rispettive pretese, chiedendo pronunciarsi la dichiarata cessata materia del contendere, con spese giudiziali integralmente compensate e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
N. 3595/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . Nel caso di specie alla luce della intervenuta rinuncia al giudizio di opposizione da parte de Parte_1 ed al decreto ingiuntivo opposto da parte della ( v. punti n. 1 e 2, riportati nelle Controparte_2 note di udienza, sottoscritte dalle parti), al Tribunale non resta che prendere atto del sopravvenire della suddetta transazione e dichiarare cessata la materia del contendere.
Al riguardo, giova rammentare che la pronuncia di cessata materia del contendere può essere adottata dal Giudice, anche d'ufficio, qualora sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa dalle parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche relativamente alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, facendo venir meno oggettivamente la necessità di una pronuncia del Giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 23289/07)
In particolare, la fattispecie che occupa è certamente integrata quando, successivamente all'instaurazione del giudizio, le parti addivengano alla conciliazione della lite (cfr. Cass. civ. n.
5594/98).
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, il disinteresse di entrambe le parti ad una pronuncia di natura contenziosa nell'ambito dell'odierno giudizio emerge espressamente dal tenore della transazione, di cui le parti hanno dato atto del pieno adempimento.
Ne consegue che è venuta meno la concreta utilità del provvedimento richiesto al Giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata, dovendo tale utilità sussistere non solo nel momento della proposizione della domanda giudiziale, ma anche nel momento della decisione della causa.
Tanto giustifica quindi l'avvenuta pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Posto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, si deve ritenere che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse - travolga necessariamente anche la pronunzia resa nella fase monitoria, con la conseguenza il decreto deve essere revocato.
5. Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, come da accordi riportati intercorsi tra le parti.
P.Q.M.
N. 3595/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) revoca il decreto ingiuntivo n. 668/2022 emesso dal Tribunale di Nola il 04.01.2022;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, il 23.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Peluso
N. 3595/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G .
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice
visto l'art. 127ter c.p.c.;
considerato che con provvedimento in atti è stata disposta la modalità della cd. trattazione scritta per la presente udienza;
considerato che alla predetta udienza la causa è stata chiamata per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del detto provvedimento;
viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite;
letto l'art. 127ter c.p.c.;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281sexies, ultimo comma, e dell'art.
127ter c.p.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
N. 3595/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 3595/2022 pendente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso come in atti dall'Avv.tp Parte_1 P.IVA_1
IN GI (C.F. C.F._1
ATTORE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. IN Parte_2 C.F._2
GI (C.F. ; C.F._1
ATTORE
E
(C.F. , rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_2 giusto provvedimento del Giudice Delegato del 28.10.2022, dall'Avv.to COPPOLA VA (C.F.
); C.F._3
CONVENUTA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. COPPOLA Controparte_2 P.IVA_3
VA (C.F. ) C.F._3
CONVENUTA
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al 23.12.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19
N. 3595/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. Il e hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 668/2022 Parte_1 Parte_2 del Tribunale di Nola, come emendato in data 01.04.2022, che ha condannato gli opponenti in solito al pagamento della complessiva somma di € 359.371,00, oltre interessi come da domanda e le spese e compensi della procedura monitoria, proponendo querela di falso dell'atto di riconoscimento del debito del 28.07.2014 e disconoscendo le sottoscrizioni apposte sulle cambiali ed eccependo l'invalidità ed illegittimità del decreto opposto non essendovi idonea prova scritta e per inesistenza ed infondatezza della pretesa creditoria. Concludevano, dunque, per l'accoglimento dell'opposizione, con consequenziale revoca del decreto ingiuntivo e condanna della parte opposta al pagamento delle spese di lite.
3. Il Fallimento della “ , ritualmente Parte_3 citato, si costituiva in giudizio e proponeva istanza di verificazione tenuto conto del disconoscimento delle sottoscrizioni ed insisteva, alla luce della documentazione acquisita, per la fondatezza della propria pretesa creditoria nei limiti della minor somma pari ad € 90.000,00, oltre interessi di mora.
Concludeva per l'accertamento e l'inammissibilità della querela di falso, per la disposizione della verificazione e per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese ed onorari.
3.1. Con atto di costituzione del 21.01.2025, si è costituita in giudizio la la quale Controparte_2 premetteva che con decreto del 14.11.2023 il Tribunale di Napoli Nord aveva omologato il concordato fallimentare proposto dalla la quale, in data 01.10.2024, aveva ceduto Parte_4
a i crediti pecuniari detenuti dalla procedura, come stabiliti dal Programma di liquidazione, CP_2 tra cui vi rientrava quello de “ e di Affermava di essere, dunque, Parte_1 Parte_2
l'unico soggetti titolare del credito originariamente vantato dal , Parte_5 faceva proprie le domande avanzate dalla procedura e insisteva per l'accoglimento.
4. Con le note scritte di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025, le parti davano atto di aver transatto la lite, avendo rinunciato alle rispettive pretese, chiedendo pronunciarsi la dichiarata cessata materia del contendere, con spese giudiziali integralmente compensate e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
N. 3595/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . Nel caso di specie alla luce della intervenuta rinuncia al giudizio di opposizione da parte de Parte_1 ed al decreto ingiuntivo opposto da parte della ( v. punti n. 1 e 2, riportati nelle Controparte_2 note di udienza, sottoscritte dalle parti), al Tribunale non resta che prendere atto del sopravvenire della suddetta transazione e dichiarare cessata la materia del contendere.
Al riguardo, giova rammentare che la pronuncia di cessata materia del contendere può essere adottata dal Giudice, anche d'ufficio, qualora sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa dalle parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche relativamente alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, facendo venir meno oggettivamente la necessità di una pronuncia del Giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 23289/07)
In particolare, la fattispecie che occupa è certamente integrata quando, successivamente all'instaurazione del giudizio, le parti addivengano alla conciliazione della lite (cfr. Cass. civ. n.
5594/98).
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, il disinteresse di entrambe le parti ad una pronuncia di natura contenziosa nell'ambito dell'odierno giudizio emerge espressamente dal tenore della transazione, di cui le parti hanno dato atto del pieno adempimento.
Ne consegue che è venuta meno la concreta utilità del provvedimento richiesto al Giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata, dovendo tale utilità sussistere non solo nel momento della proposizione della domanda giudiziale, ma anche nel momento della decisione della causa.
Tanto giustifica quindi l'avvenuta pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Posto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, si deve ritenere che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse - travolga necessariamente anche la pronunzia resa nella fase monitoria, con la conseguenza il decreto deve essere revocato.
5. Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, come da accordi riportati intercorsi tra le parti.
P.Q.M.
N. 3595/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) revoca il decreto ingiuntivo n. 668/2022 emesso dal Tribunale di Nola il 04.01.2022;
c) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, il 23.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Peluso
N. 3595/2022 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G .