Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/03/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n.° 6703 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2015
Promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Greco Parte_1
appellante contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Acconcia Controparte_1
appellato
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 688/2015 del Giudice di Pace di
Mercato San Severino
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 16/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La controversia ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza indicata in epigrafe che rigettava la domanda con cui chiedeva la condanna di Parte_1
al pagamento di euro 4.400,00, somma corrispondente alle Controparte_1
Salerno di un'autovettura (Lancia Thema targata SA897374) tramite contratto di vendita (venditore ) dichiarato nullo con sentenza del Giudice Controparte_1
di Pace di Salerno n. 4414/2013.
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Ed invero, la domanda proposta in primo grado dallo aveva ad oggetto Parte_1
il risarcimento danni per essere risultato intestatario di un'autovettura a seguito di un comportamento doloso o colposo dell'appellato come accertato con una sentenza passata in giudicato nell'ambito di un giudizio nel quale il cittadino ucraino si era riservato di agire in giudizio anche per il risarcimento dei danni.
La domanda attorea, a differenza di quanto eccepito dall'appellato, non aveva ad oggetto il pagamento dei compensi all'avv. Greco per l'attività difensiva svolta nei giudizi di opposizione a verbali di contravvenzione concernenti l'autovettura venduta dal CP_1
Il riferimento ai compensi dovuti al proprio avvocato è un semplice criterio di determinazione del danno cagionato.
Ciò risulta chiaramente dal corpo dell'atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace sebbene effettivamente nelle conclusioni l'appellante avesse fatto riferimento al pagamento dei compensi in favore dell'avvocato.
Il quantum richiesto dall'attore appare congruo in quanto parametrato alle tariffe medie forensi in relazione ai tre procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa intrapresi dinanzi al Giudice di Pace di Salerno (RG nn. 9161/07,
9162/07) ed al Tribunale di Salerno (RG 9612/08).
Le spese di lite seguono la soccombenza in entrambi i gradi di giudizio e vengono liquidate in relazione al valore della causa (compreso fra euro 1100,00 ed euro 5.200,00) ed alle fasi svolte.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 4.400,00.
2) Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in euro 1.205,00 per compensi di difesa, euro 112,00 per esborsi e per il secondo grado in euro
1701,00 per compensi di difesa, euro 174,00 per esborsi, oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali, Cpa ed Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore il giorno 11/03/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo