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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/12/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1380 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA
- (C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Falerna Scalo, Via G. Mazzini n.
4-bis, presso C.F._2 lo studio dell'avv. Nicola Gambaro, da cui sono rappresentati e difesi come da procura speciale resa a margine del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
- ATTORI -
E
- , in persona dell'amministratore legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, avv. (C.F.: ), rappresentato Controparte_2 C.F._3
e difeso da se medesimo, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lamezia Terme, Via Federico Nicotera n. 18;
- CONVENUTO -
OGGETTO: impugnazione delibera assemblea di condominio.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
***
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009 n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009). Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con il deposito di ricorso ex art. 702 bis c.p.c., i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 impugnavano la deliberazione dell'assemblea del del Controparte_3
11.08.2019 con la quale, all'esito delle elezioni per la nomina del nuovo amministratore, sarebbe stato confermato quello in carica, nella persona dell'avv. . Controparte_2
A sostegno dell'impugnazione deducevano che l'elezione dello stesso sarebbe avvenuta in dispregio della normativa di riferimento, stante il mancato rispetto della disposizione dell'art. 1136, comma 4,
c.c., secondo cui le deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca dell'amministratore devono essere approvare con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Poiché, nella fattispecie, quella maggioranza non si era raggiunta, la deliberazione era, a detta dei ricorrenti, da considerarsi illegittima. A ciò, poi, doveva aggiungersi un altro profilo di illegittimità riconducibile al fatto che l'amministratore nominato, nel proporre la sua candidatura, non aveva fornito un prospetto analitico dei compensi richiesti, in violazione del dettato dell'art. 1129, comma 14, c.c.
Per tali ragioni, quindi, chiedevano l'annullamento della nomina dell'avv. quale CP_2 amministratore del condominio.
Con il deposito di rituale comparsa si costituiva in giudizio l'avv. medesimo, Controparte_2 nella qualità di legale rappresentante del convenuto, contestando l'avversa domanda. CP_1
Nello specifico, deduceva che nella deliberazione impugnata non era ravvisabile alcuna proclamazione o nomina dell'amministratore, visto che nel relativo verbale ci si limitava a dare conto esclusivamente delle candidature avanzate e del risultato della successiva votazione. Contestava, poi, anche il secondo profilo di impugnazione, deducendo che neppure era ravvisabile la violazione della disposizione dell'art. 1129, comma 14, c.c., atteso che l'obbligo di indicare il dettaglio del compenso nasce esclusivamente al momento dell'accettazione dell'incarico da parte dell'amministratore nominato, cosa che, nel caso in esame, non era avvenuta. Per tali ragioni, quindi, chiedeva il rigetto della domanda.
Nel corso del processo, conclusosi negativamente il procedimento di mediazione obbligatoria disposto dal giudice, venivano concessi, in accoglimento della richiesta formulata da entrambe le parti, i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., con conseguente implicito mutamento del rito.
Istruita la causa mediante produzione documentale, la stessa, dopo vari rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, previa precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RILEVATO IN DIRITTO La domanda è infondata e deve essere disattesa.
Dalla lettura del verbale di assemblea in contestazione, si rileva che, nel corso della stessa, che contemplava tra i punti all'ordine del giorno anche l'elezione del nuovo amministratore, sono state formalizzate due candidature a tale carica, tra cui quella dell'avv. CP_2
Quindi, si è dato corso alle operazioni elettorali, debitamente verbalizzate, e, a conclusione dello scrutinio, se ne è riportato l'esito, con l'indicazione dei voti ricevuti da entrambi i candidati. La seduta, quindi, si è chiusa senza che vi fosse la proclamazione del nuovo amministratore, visto che nessuno dei candidati aveva raggiunto il numero di voti contemplato dalla normativa codicistica di riferimento. Ne consegue che, in assenza della nomina dell'amministratore, la deliberazione impugnata deve ritenersi pienamente legittima, non avendo concretizzato alcuna violazione di legge.
Né in senso contrario può deporre il fatto che l'avv. amministratore uscente, abbia CP_2 continuato a svolgere le sue funzioni successivamente all'esito della votazione. L'art. 1129 comma
8, c.c. infatti, prevede che, alla cessazione dell'incarico, l'amministratore è tenuto ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni. L'interpretazione estensiva di tale disposizione ha portato a ritenere che la stessa preveda una sorta di prorogatio dei poteri dell'amministratore che abbia concluso il suo mandato fino a quando non si sia provveduto alla nomina del nuovo. Ciò troverebbe giustificazione, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che questo giudice condivide, nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell'interesse del alla continuità dell'amministratore (cfr. Cass. Civ. n. 14930/2013). CP_1
Sulla scorta delle superiori considerazioni, e, quindi, accertata l'assenza della nomina dell'amministratore nella deliberazione impugnata, la domanda è da ritenersi infondata anche riguardo al secondo motivo di impugnazione e, pertanto, deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità e con esclusione della fase istruttoria del tutto assente.
P.Q.M.
il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Anna
Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
1- rigetta la domanda;
2- condanna gli attori e al pagamento, in favore del Parte_1 Parte_2 convenuto, delle spese di giudizio che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti.
Lamezia Terme, 09 dicembre 2025 Il GOT
Dott.ssa Anna Destito
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1380 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA
- (C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Falerna Scalo, Via G. Mazzini n.
4-bis, presso C.F._2 lo studio dell'avv. Nicola Gambaro, da cui sono rappresentati e difesi come da procura speciale resa a margine del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
- ATTORI -
E
- , in persona dell'amministratore legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, avv. (C.F.: ), rappresentato Controparte_2 C.F._3
e difeso da se medesimo, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lamezia Terme, Via Federico Nicotera n. 18;
- CONVENUTO -
OGGETTO: impugnazione delibera assemblea di condominio.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
***
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009 n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009). Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con il deposito di ricorso ex art. 702 bis c.p.c., i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 impugnavano la deliberazione dell'assemblea del del Controparte_3
11.08.2019 con la quale, all'esito delle elezioni per la nomina del nuovo amministratore, sarebbe stato confermato quello in carica, nella persona dell'avv. . Controparte_2
A sostegno dell'impugnazione deducevano che l'elezione dello stesso sarebbe avvenuta in dispregio della normativa di riferimento, stante il mancato rispetto della disposizione dell'art. 1136, comma 4,
c.c., secondo cui le deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca dell'amministratore devono essere approvare con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Poiché, nella fattispecie, quella maggioranza non si era raggiunta, la deliberazione era, a detta dei ricorrenti, da considerarsi illegittima. A ciò, poi, doveva aggiungersi un altro profilo di illegittimità riconducibile al fatto che l'amministratore nominato, nel proporre la sua candidatura, non aveva fornito un prospetto analitico dei compensi richiesti, in violazione del dettato dell'art. 1129, comma 14, c.c.
Per tali ragioni, quindi, chiedevano l'annullamento della nomina dell'avv. quale CP_2 amministratore del condominio.
Con il deposito di rituale comparsa si costituiva in giudizio l'avv. medesimo, Controparte_2 nella qualità di legale rappresentante del convenuto, contestando l'avversa domanda. CP_1
Nello specifico, deduceva che nella deliberazione impugnata non era ravvisabile alcuna proclamazione o nomina dell'amministratore, visto che nel relativo verbale ci si limitava a dare conto esclusivamente delle candidature avanzate e del risultato della successiva votazione. Contestava, poi, anche il secondo profilo di impugnazione, deducendo che neppure era ravvisabile la violazione della disposizione dell'art. 1129, comma 14, c.c., atteso che l'obbligo di indicare il dettaglio del compenso nasce esclusivamente al momento dell'accettazione dell'incarico da parte dell'amministratore nominato, cosa che, nel caso in esame, non era avvenuta. Per tali ragioni, quindi, chiedeva il rigetto della domanda.
Nel corso del processo, conclusosi negativamente il procedimento di mediazione obbligatoria disposto dal giudice, venivano concessi, in accoglimento della richiesta formulata da entrambe le parti, i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., con conseguente implicito mutamento del rito.
Istruita la causa mediante produzione documentale, la stessa, dopo vari rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, previa precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RILEVATO IN DIRITTO La domanda è infondata e deve essere disattesa.
Dalla lettura del verbale di assemblea in contestazione, si rileva che, nel corso della stessa, che contemplava tra i punti all'ordine del giorno anche l'elezione del nuovo amministratore, sono state formalizzate due candidature a tale carica, tra cui quella dell'avv. CP_2
Quindi, si è dato corso alle operazioni elettorali, debitamente verbalizzate, e, a conclusione dello scrutinio, se ne è riportato l'esito, con l'indicazione dei voti ricevuti da entrambi i candidati. La seduta, quindi, si è chiusa senza che vi fosse la proclamazione del nuovo amministratore, visto che nessuno dei candidati aveva raggiunto il numero di voti contemplato dalla normativa codicistica di riferimento. Ne consegue che, in assenza della nomina dell'amministratore, la deliberazione impugnata deve ritenersi pienamente legittima, non avendo concretizzato alcuna violazione di legge.
Né in senso contrario può deporre il fatto che l'avv. amministratore uscente, abbia CP_2 continuato a svolgere le sue funzioni successivamente all'esito della votazione. L'art. 1129 comma
8, c.c. infatti, prevede che, alla cessazione dell'incarico, l'amministratore è tenuto ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni. L'interpretazione estensiva di tale disposizione ha portato a ritenere che la stessa preveda una sorta di prorogatio dei poteri dell'amministratore che abbia concluso il suo mandato fino a quando non si sia provveduto alla nomina del nuovo. Ciò troverebbe giustificazione, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che questo giudice condivide, nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell'interesse del alla continuità dell'amministratore (cfr. Cass. Civ. n. 14930/2013). CP_1
Sulla scorta delle superiori considerazioni, e, quindi, accertata l'assenza della nomina dell'amministratore nella deliberazione impugnata, la domanda è da ritenersi infondata anche riguardo al secondo motivo di impugnazione e, pertanto, deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto dell'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità e con esclusione della fase istruttoria del tutto assente.
P.Q.M.
il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Anna
Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
1- rigetta la domanda;
2- condanna gli attori e al pagamento, in favore del Parte_1 Parte_2 convenuto, delle spese di giudizio che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti.
Lamezia Terme, 09 dicembre 2025 Il GOT
Dott.ssa Anna Destito