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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/03/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19993/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19993/2022 avente ad oggetto: Ricorso per separazione promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FAVARIO CLARA, presso il cui studio ha Parte_1 eletto domicilio, in forza di procura in atti Parte ricorrente contro
E_
Parte resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi
[...]
e con addebito in capo al marito;
Parte_1 E_
• assegnare la casa coniugale, condotta in locazione, con gli arredi che la compongono, alla signora
, in ragione della convivenza con i figli minori, dando atto che il signor Parte_1 [...] se ne è già allontanato;
E_
• dichiarare il signor decaduto dalla responsabilità genitoriale sui E_ figli minori, con sospensione dei rapporti;
pagina 1 di 6 • in subordine e in via provvisoria, affidare i minori e E_ [...] in via esclusiva c.d. “rafforzata” alla madre, disponendo che i medesimi Persona_1 mantengano residenza anagrafica presso la madre e che la medesima possa adottare da sola tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti la prole senza necessità del consenso paterno, ivi compreso il rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
• disporre che il padre possa incontrare i figli minori secondo le modalità indicate dal Tribunale, inizialmente in luogo neutro, solo qualora ne faccia richiesta e previa valutazione da parte dei Servizi Sociali;
• Porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento E_ dei quattro figli, sino al raggiungimento dell'autonomia economica dei medesimi, attraverso il versamento, da effettuarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, della somma complessiva di euro 600,00 (seicento/00), in ragione di € 150,00 (centocinquanta/00) per ciascun figlio, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al versamento delle spese straordinarie o necessarie nella misura del 50%, come da Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. del 15 marzo 2016;
• porre altresì a carico del signor l'obbligo del versamento di un E_ assegno a titolo di contributo al mantenimento del coniuge che si indica in euro 100,00 mensili o in altra diversa somma che il Tribunale riterrà di giustizia. Part
• Disporre che l'assegno unico per il nucleo familiare venga percepito integralmente dalla signora anche in ragione dell'affido esclusivo dei figli minori a sé. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare testi in corso di causa. Con vittoria di onorari e spese di giudizio
Per il curatore speciale Dichiarare la decadenza del padre, sig. dalla responsabilità E_ genitoriale sui figli minori e E_ Persona_1
Confermare l'affidamento dei minori alla madre. - disporre la prosecuzione della presa in
[...] carico da parte dei Servizi Sociali (inclusa l'educativa territoriale) e di NPI/Psicologia territorialmente Per_ competenti per l'intero nucleo ed in particolare per la figlia minore considerato che il figlio CP
è prossimo alla maggiore età, con indicazione di segnalare alla Procura minorile eventuali sopravvenuti Per_ elementi di pregiudizio per
Per il Pubblico Ministero Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano Parte_1 E_ matrimonio in gitto) in data 06/01/2002 trascritto nel Comune di Nichelino (atto n° Persona_2
20 parte II, serie C anno 2021). Dal matrimonio sono nati i figli: nato il [...], Persona_3 [...] nata il [...], nato il [...] e Persona_4 E_ Per_1 nata il [...].
[...] E_
Con ricorso depositato in data 26/10/2022, chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a parte resistente. Domandava, altresì,
pagina 2 di 6 l'assegnazione della casa coniugale, nonché la decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente con sospensione dei rapporti coi figli. Il ricorrente, inoltre, in subordine ed in via provvisoria, richiedeva disporsi l'affidamento dei minori in via esclusiva rafforzata con residenza anagrafica presso di sé, incontri padre-figli secondo modalità indicate dal Tribunale e in luogo neutro, un contributo al mantenimento dei figli di € 600, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo, nonché un contributo al mantenimento della ricorrente pari a € 200 mensili, oltre il percepimento dell'A.U. All'udienza del 18/04/2023 il G.I., rilevata la mancata costituzione di parte resistente, ne dichiarava la contumacia. Considerata l'assenza di parte convenuta e, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati riservandosi in ordine ai provvedimenti provvisori. Con memoria integrativa del 26/06/2023, parte ricorrente, confermando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo, evidenziava la volontà di richiedere a parte resistente un contributo al mantenimento in suo favore corrispondente a € 100,00 mensili, nonché, il percepimento integrale dell'A.U. anche in ragione dell'affido esclusivo dei figli minori a sé. All'udienza del 18/09/2023 il difensore di parte ricorrente richiedeva fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni insistendo sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. ed il G.I. si riservava. Il G.I., a scioglimento della riserva assunta e vista la domanda ex art. 330 c.c. di parte ricorrente, nominava curatore speciale dei minori l'avv. . Persona_5
La curatrice speciale interveniva in giudizio con comparsa di costituzione del 30/10/2023, evidenziando la necessità di disporre la continuazione del monitoraggio da parte del Servizio Sociale e NPI/Psicologia dell'Età evolutiva con attivazione e prosecuzione di un progetto educativo, chiedendo relazioni aggiornate al fine di poter formulare le istanze e le difese nell'interesse dei minori. All'udienza del 13.11.2023, il G.I. fissava udienza di precisazione delle conclusioni disponendo, altresì, la prosecuzione del monitoraggio e degli interventi da parte dei Servizi incaricati nonché la presa in carico psicologica della prole minorenne. All'udienza del 20.5.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c.; con ordinanza del 13.9.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo avanti al nuovo Giudice Istruttore, con fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni il giorno 4.11.2024. All'udienza del 04.11.2024 parte ricorrente e la curatrice speciale precisavano le proprie conclusioni ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
§§§§§
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. Sulla domanda di addebito pagina 3 di 6 Parte ricorrente ha richiesto la pronuncia dell'addebito della separazione a carico del coniuge allegando che l'unione coniugale è sempre stata caratterizzata da atteggiamenti aggressivi e vessatori del coniuge nei confronti della moglie e, successivamente, dei figli;
che il resistente contumace si è sempre rifiutato di relazionarsi su un piano di parità con l'odierna ricorrente. L'unione coniugale avrebbe poi subito un deterioramento definitivo quando nell'estate del 2021 i coniugi si recavano separatamente nel loro paese di origine e in quel lasso di tempo la ricorrente ha provato a contattare il marito per comunicargli l'intenzione di separarsi, ma senza riuscirvi. Al rientro in Italia con i figli la ricorrente non aveva più notizie del marito, che dopo un'unica occasione in cui si era presentato a casa con l'intento di ripristinare la convivenza, successivamente non si era più fatto sentire. Ad avviso del Collegio tuttavia le allegazioni della ricorrente non sono state provate né la ricorrente ha formulato istanze istruttorie sul punto. La domanda di addebito deve pertanto essere rigettata. Sulla domanda di decadenza Deve essere certamente dichiarata la decadenza del sig. dall'esercizio della responsabilità CP genitoriale in favore della figlia minore atteso che lo stesso Persona_1 si è da sempre disinteressato del suo accudimento sia in termini affettivi che materiali. In particolare, come emerso dalla documentazione versata in atti e dalle risultanze emerse dalle relazioni di indagine sociale e psicologica agli atti, il sig. ha trascurato e violato i doveri di accudimento CP morale e materiale della figlia minore, serbando una condotta pregiudizievole per la stessa, senza preoccuparsi delle esigenze educative, di crescita e di mantenimento. Conseguentemente ed in accoglimento della domanda di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale, osserva il Collegio che l'affidamento della figlia minore resterà concentrato in via esclusiva Parte in capo alla madre, sig.ra , la quale assumerà altresì autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per la stessa. Sull'affidamento della minore, sul collocamento, sul regime di visita, sull'assegnazione della casa e sul mantenimento La minore resterà stabilmente collocata presso la madre ed Persona_1 ivi manterrà la propria residenza anagrafica. Parte La casa coniugale deve essere assegnata alla ricorrente, sig.ra unitamente agli arredi che la compongono in ragione della convivenza con la figlia minore Per_1
Quanto alle visite padre-minore, il Collegio, avuto riguardo a quanto sopra rilevato, ritiene opportuno che le stesse debbano svolgersi solo con le cautele del luogo neutro, previa valutazione dei Servizi Sociali e solo laddove sia il padre a richiederle e tenuto conto delle condizioni psico emotive della minore e della sua volontà. Occorre altresì disporre la prosecuzione della presa in carico e del monitoraggio del nucleo da parte dei Servizi Sociali e NPI/Psicologia Età evolutiva competenti e, in particolare, della minore con la Per_1 prosecuzione dell'intervento educativo e del percorso psicologico in atto. Venendo alla determinazione di un contributo a carico del sig. per il mantenimento dei figli, CP ritiene il Collegio, tenuto conto delle condizioni economiche della ricorrente, che l'assenza di alcuna contribuzione diretta al mantenimento dei figli che non vede né incontra da anni e tenuto anche conto della circostanza che l'accudimento materiale diretto gravi esclusivamente sulla madre affidataria, induce a ritenere congruo l'importo di € 600,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), da effettuarsi entro il giorno 5 di pagina 4 di 6 ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore. In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf. Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490). Ritiene il Collegio che in punto mantenimento della moglie, il sig. debba contribuire al CP Parte mantenimento della sig.ra , tenuto conto che la stessa nel corso della vita matrimoniale non ha mai lavorato e allo stato non ha un'occupazione lavorativa;
che, in particolare, l'assegno periodico debba essere determinato nell'importo di € 100,00, da effettuarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste interamente a carico del resistente contumace;
esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie e dell'assenza di attività istruttoria ed entro i minimi tabellari, somme da corrispondersi a favore dell'Erario: Fase studio € 850,50
Fase introduttiva € 602
Fase istruttoria € 903
Fase decisoria € 1.452,50
Totale € 3.808,0
Il resistente viene altresì condannato a rifondere le spese di lite sostenute dalla curatrice speciale dei minori, essendosi la sua nomina resa necessaria stante la declaratoria di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale, le quali vengono liquidate nella medesima misura, somme da corrispondersi a favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP
.
[...] Rigetta la domanda di addebito formulata da parte attrice. Dichiara il sig. decaduto dall'esercizio della E_ responsabilità genitoriale in favore della figlia minore Persona_1 Dà Atto che, per l'effetto, la responsabilità genitoriale è concentrata in via esclusiva in capo alla madre sig.ra che assumerà anche in via esclusiva le decisioni di maggior Parte_1
pagina 5 di 6 interesse per la minore ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive ecc.) e fermo il collocamento e la residenza anagrafica della minore presso la madre;
Assegna la casa famigliare alla ricorrente sig.ra con gli arredi che la Parte_1 compongono. Dispone che le visite padre-minore si svolgano con le cautele del luogo neutro, previa valutazione dei Servizi Sociali e solo laddove sia il padre a richiederle e tenuto conto delle condizioni psico emotive della minore e della sua volontà. Dispone la prosecuzione della presa in carico e del monitoraggio del nucleo da parte dei Servizi Sociali e NPI/Psicologia Età evolutiva competenti. Dispone che corrisponda a E_ Parte_1
, a partire dal deposito del ricorso (ottobre 2022) a titolo di contributo al mantenimento dei figli
[...] l'assegno di euro 600,00 mensili (€ 150 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”; Dà Atto che l'assegno unico per la figlia minore continuerà ad essere percepito integralmente dalla sig.ra
. Parte_1 Dispone che corrisponda a E_ Parte_1
, a partire dal deposito del ricorso (ottobre 2022) la somma di euro 100,00, mensili da effettuarsi
[...] entro il giorno 5 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Dichiara tenuto e condanna a rifondere a E_ Parte_1
le spese di giudizio che liquida in € 3808,0 oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e
[...] CPA come per legge, somma da corrispondersi in favore dell'Erario. Dichiara tenuto e condanna a rifondere le spese di lite E_ sostenute dalla curatrice speciale che liquida in € 3.808,0 oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, somma da corrispondersi in favore dell'Erario. Si comunichi per il tramite dei Servizi in sede
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23.12.2024
Il Giudice relatore Il Presidente Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19993/2022 avente ad oggetto: Ricorso per separazione promossa da:
con il patrocinio dell'avv. FAVARIO CLARA, presso il cui studio ha Parte_1 eletto domicilio, in forza di procura in atti Parte ricorrente contro
E_
Parte resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi
[...]
e con addebito in capo al marito;
Parte_1 E_
• assegnare la casa coniugale, condotta in locazione, con gli arredi che la compongono, alla signora
, in ragione della convivenza con i figli minori, dando atto che il signor Parte_1 [...] se ne è già allontanato;
E_
• dichiarare il signor decaduto dalla responsabilità genitoriale sui E_ figli minori, con sospensione dei rapporti;
pagina 1 di 6 • in subordine e in via provvisoria, affidare i minori e E_ [...] in via esclusiva c.d. “rafforzata” alla madre, disponendo che i medesimi Persona_1 mantengano residenza anagrafica presso la madre e che la medesima possa adottare da sola tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti la prole senza necessità del consenso paterno, ivi compreso il rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
• disporre che il padre possa incontrare i figli minori secondo le modalità indicate dal Tribunale, inizialmente in luogo neutro, solo qualora ne faccia richiesta e previa valutazione da parte dei Servizi Sociali;
• Porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento E_ dei quattro figli, sino al raggiungimento dell'autonomia economica dei medesimi, attraverso il versamento, da effettuarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, della somma complessiva di euro 600,00 (seicento/00), in ragione di € 150,00 (centocinquanta/00) per ciascun figlio, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al versamento delle spese straordinarie o necessarie nella misura del 50%, come da Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. del 15 marzo 2016;
• porre altresì a carico del signor l'obbligo del versamento di un E_ assegno a titolo di contributo al mantenimento del coniuge che si indica in euro 100,00 mensili o in altra diversa somma che il Tribunale riterrà di giustizia. Part
• Disporre che l'assegno unico per il nucleo familiare venga percepito integralmente dalla signora anche in ragione dell'affido esclusivo dei figli minori a sé. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare testi in corso di causa. Con vittoria di onorari e spese di giudizio
Per il curatore speciale Dichiarare la decadenza del padre, sig. dalla responsabilità E_ genitoriale sui figli minori e E_ Persona_1
Confermare l'affidamento dei minori alla madre. - disporre la prosecuzione della presa in
[...] carico da parte dei Servizi Sociali (inclusa l'educativa territoriale) e di NPI/Psicologia territorialmente Per_ competenti per l'intero nucleo ed in particolare per la figlia minore considerato che il figlio CP
è prossimo alla maggiore età, con indicazione di segnalare alla Procura minorile eventuali sopravvenuti Per_ elementi di pregiudizio per
Per il Pubblico Ministero Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano Parte_1 E_ matrimonio in gitto) in data 06/01/2002 trascritto nel Comune di Nichelino (atto n° Persona_2
20 parte II, serie C anno 2021). Dal matrimonio sono nati i figli: nato il [...], Persona_3 [...] nata il [...], nato il [...] e Persona_4 E_ Per_1 nata il [...].
[...] E_
Con ricorso depositato in data 26/10/2022, chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a parte resistente. Domandava, altresì,
pagina 2 di 6 l'assegnazione della casa coniugale, nonché la decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente con sospensione dei rapporti coi figli. Il ricorrente, inoltre, in subordine ed in via provvisoria, richiedeva disporsi l'affidamento dei minori in via esclusiva rafforzata con residenza anagrafica presso di sé, incontri padre-figli secondo modalità indicate dal Tribunale e in luogo neutro, un contributo al mantenimento dei figli di € 600, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo, nonché un contributo al mantenimento della ricorrente pari a € 200 mensili, oltre il percepimento dell'A.U. All'udienza del 18/04/2023 il G.I., rilevata la mancata costituzione di parte resistente, ne dichiarava la contumacia. Considerata l'assenza di parte convenuta e, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati riservandosi in ordine ai provvedimenti provvisori. Con memoria integrativa del 26/06/2023, parte ricorrente, confermando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo, evidenziava la volontà di richiedere a parte resistente un contributo al mantenimento in suo favore corrispondente a € 100,00 mensili, nonché, il percepimento integrale dell'A.U. anche in ragione dell'affido esclusivo dei figli minori a sé. All'udienza del 18/09/2023 il difensore di parte ricorrente richiedeva fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni insistendo sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. ed il G.I. si riservava. Il G.I., a scioglimento della riserva assunta e vista la domanda ex art. 330 c.c. di parte ricorrente, nominava curatore speciale dei minori l'avv. . Persona_5
La curatrice speciale interveniva in giudizio con comparsa di costituzione del 30/10/2023, evidenziando la necessità di disporre la continuazione del monitoraggio da parte del Servizio Sociale e NPI/Psicologia dell'Età evolutiva con attivazione e prosecuzione di un progetto educativo, chiedendo relazioni aggiornate al fine di poter formulare le istanze e le difese nell'interesse dei minori. All'udienza del 13.11.2023, il G.I. fissava udienza di precisazione delle conclusioni disponendo, altresì, la prosecuzione del monitoraggio e degli interventi da parte dei Servizi incaricati nonché la presa in carico psicologica della prole minorenne. All'udienza del 20.5.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c.; con ordinanza del 13.9.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo avanti al nuovo Giudice Istruttore, con fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni il giorno 4.11.2024. All'udienza del 04.11.2024 parte ricorrente e la curatrice speciale precisavano le proprie conclusioni ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
§§§§§
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. Sulla domanda di addebito pagina 3 di 6 Parte ricorrente ha richiesto la pronuncia dell'addebito della separazione a carico del coniuge allegando che l'unione coniugale è sempre stata caratterizzata da atteggiamenti aggressivi e vessatori del coniuge nei confronti della moglie e, successivamente, dei figli;
che il resistente contumace si è sempre rifiutato di relazionarsi su un piano di parità con l'odierna ricorrente. L'unione coniugale avrebbe poi subito un deterioramento definitivo quando nell'estate del 2021 i coniugi si recavano separatamente nel loro paese di origine e in quel lasso di tempo la ricorrente ha provato a contattare il marito per comunicargli l'intenzione di separarsi, ma senza riuscirvi. Al rientro in Italia con i figli la ricorrente non aveva più notizie del marito, che dopo un'unica occasione in cui si era presentato a casa con l'intento di ripristinare la convivenza, successivamente non si era più fatto sentire. Ad avviso del Collegio tuttavia le allegazioni della ricorrente non sono state provate né la ricorrente ha formulato istanze istruttorie sul punto. La domanda di addebito deve pertanto essere rigettata. Sulla domanda di decadenza Deve essere certamente dichiarata la decadenza del sig. dall'esercizio della responsabilità CP genitoriale in favore della figlia minore atteso che lo stesso Persona_1 si è da sempre disinteressato del suo accudimento sia in termini affettivi che materiali. In particolare, come emerso dalla documentazione versata in atti e dalle risultanze emerse dalle relazioni di indagine sociale e psicologica agli atti, il sig. ha trascurato e violato i doveri di accudimento CP morale e materiale della figlia minore, serbando una condotta pregiudizievole per la stessa, senza preoccuparsi delle esigenze educative, di crescita e di mantenimento. Conseguentemente ed in accoglimento della domanda di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale, osserva il Collegio che l'affidamento della figlia minore resterà concentrato in via esclusiva Parte in capo alla madre, sig.ra , la quale assumerà altresì autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per la stessa. Sull'affidamento della minore, sul collocamento, sul regime di visita, sull'assegnazione della casa e sul mantenimento La minore resterà stabilmente collocata presso la madre ed Persona_1 ivi manterrà la propria residenza anagrafica. Parte La casa coniugale deve essere assegnata alla ricorrente, sig.ra unitamente agli arredi che la compongono in ragione della convivenza con la figlia minore Per_1
Quanto alle visite padre-minore, il Collegio, avuto riguardo a quanto sopra rilevato, ritiene opportuno che le stesse debbano svolgersi solo con le cautele del luogo neutro, previa valutazione dei Servizi Sociali e solo laddove sia il padre a richiederle e tenuto conto delle condizioni psico emotive della minore e della sua volontà. Occorre altresì disporre la prosecuzione della presa in carico e del monitoraggio del nucleo da parte dei Servizi Sociali e NPI/Psicologia Età evolutiva competenti e, in particolare, della minore con la Per_1 prosecuzione dell'intervento educativo e del percorso psicologico in atto. Venendo alla determinazione di un contributo a carico del sig. per il mantenimento dei figli, CP ritiene il Collegio, tenuto conto delle condizioni economiche della ricorrente, che l'assenza di alcuna contribuzione diretta al mantenimento dei figli che non vede né incontra da anni e tenuto anche conto della circostanza che l'accudimento materiale diretto gravi esclusivamente sulla madre affidataria, induce a ritenere congruo l'importo di € 600,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), da effettuarsi entro il giorno 5 di pagina 4 di 6 ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore. In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf. Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490). Ritiene il Collegio che in punto mantenimento della moglie, il sig. debba contribuire al CP Parte mantenimento della sig.ra , tenuto conto che la stessa nel corso della vita matrimoniale non ha mai lavorato e allo stato non ha un'occupazione lavorativa;
che, in particolare, l'assegno periodico debba essere determinato nell'importo di € 100,00, da effettuarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste interamente a carico del resistente contumace;
esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie e dell'assenza di attività istruttoria ed entro i minimi tabellari, somme da corrispondersi a favore dell'Erario: Fase studio € 850,50
Fase introduttiva € 602
Fase istruttoria € 903
Fase decisoria € 1.452,50
Totale € 3.808,0
Il resistente viene altresì condannato a rifondere le spese di lite sostenute dalla curatrice speciale dei minori, essendosi la sua nomina resa necessaria stante la declaratoria di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale, le quali vengono liquidate nella medesima misura, somme da corrispondersi a favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP
.
[...] Rigetta la domanda di addebito formulata da parte attrice. Dichiara il sig. decaduto dall'esercizio della E_ responsabilità genitoriale in favore della figlia minore Persona_1 Dà Atto che, per l'effetto, la responsabilità genitoriale è concentrata in via esclusiva in capo alla madre sig.ra che assumerà anche in via esclusiva le decisioni di maggior Parte_1
pagina 5 di 6 interesse per la minore ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive ecc.) e fermo il collocamento e la residenza anagrafica della minore presso la madre;
Assegna la casa famigliare alla ricorrente sig.ra con gli arredi che la Parte_1 compongono. Dispone che le visite padre-minore si svolgano con le cautele del luogo neutro, previa valutazione dei Servizi Sociali e solo laddove sia il padre a richiederle e tenuto conto delle condizioni psico emotive della minore e della sua volontà. Dispone la prosecuzione della presa in carico e del monitoraggio del nucleo da parte dei Servizi Sociali e NPI/Psicologia Età evolutiva competenti. Dispone che corrisponda a E_ Parte_1
, a partire dal deposito del ricorso (ottobre 2022) a titolo di contributo al mantenimento dei figli
[...] l'assegno di euro 600,00 mensili (€ 150 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”; Dà Atto che l'assegno unico per la figlia minore continuerà ad essere percepito integralmente dalla sig.ra
. Parte_1 Dispone che corrisponda a E_ Parte_1
, a partire dal deposito del ricorso (ottobre 2022) la somma di euro 100,00, mensili da effettuarsi
[...] entro il giorno 5 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Dichiara tenuto e condanna a rifondere a E_ Parte_1
le spese di giudizio che liquida in € 3808,0 oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e
[...] CPA come per legge, somma da corrispondersi in favore dell'Erario. Dichiara tenuto e condanna a rifondere le spese di lite E_ sostenute dalla curatrice speciale che liquida in € 3.808,0 oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, somma da corrispondersi in favore dell'Erario. Si comunichi per il tramite dei Servizi in sede
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23.12.2024
Il Giudice relatore Il Presidente Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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