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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 12359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12359 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 10521/2025 all'udienza del 02/12/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. BALDI JACOPO - pec: Parte_1
giusta delega in calce al ricorso;
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RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/03/2025 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare il proprio al riconoscimento della pensione di inabilità civile ex art. 12 L. 118/71 dalla data della domanda amministrativa del 07.02.2024 con condanna al pagamento delle spese di lite da attribuire al procuratore antistatario. Deduceva:
- di essere portatrice di una grave invalidità fisica e per tale ragione aveva presentato domanda all' per il riconoscimento della pensione di inabilità ex Art. 12 L. n. CP_1
118/71; - che la ricorrente aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.;
- che il Tribunale l' aveva riconosciuta invalida civile al 67%, e pertanto senza i requisiti sanitari previsti dall'art. 12 della legge 118/71 per la concessione della pensione d'invalidità;
- che la parte ricorrente aveva depositato atto di contestazione;
- che , successivamente, veniva depositato il presente ricorso in quanto la relazione del CTU era oggetto di rilievi e critiche con riferimento alle patologie che affliggevano la ricorrente;
in particolare non erano stata correttamente valutata l'artrite psoriasica in soggetto con artrosi polidistrettuale ed il disturbo depressivo maggiore in terapia farmacologica. Concludeva come sopra. Nessuno si costituiva per l' che veniva dichiarato contumace. CP_1
Nominato un CTU, la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. La parte ricorrente in data 03/03/2024 ha depositato la contestazione con riferimento al mancato riconoscimento dei benefici richiesti, come appare dalla consolle del giudice ed in data 21/03/2024 ha iscritto il presente procedimento, per cui il ricorso è tempestivo. La ricorrente assumeva come motivo posto a base della opposizione la non adeguata valutazione delle patologie indicate specificamente contestando la perizia soprattutto con riguardo alle patologie che conferiscono una riduzione della capacità lavorativa. Pertanto, si ritiene che i motivi di opposizione siano specificati ed il ricorso sia ammissibile. Per quanto attiene la pretesa, si chiede l'accertamento della pensione di inabilità ex Art. 12 L. n. 118/71. Il CTU del presente procedimento ha concluso affermando che la Sig.ra Parte_1
presenti una riduzione della capacità lavorativa pari all'80% (ottanta
[...] percento) sin dall'epoca della domanda amministrativa risalente al febbraio 2024. Non sussistono le condizioni medico legali per il riconoscimento e la concessione del diritto alla pensione di inabilità (artt. 2 e 12 L.118/71). Si ritiene che la perizia sia immune da vizi logici e debba essere condivisa da questo giudice. Dichiara le spese di lite irripetibili stante la dichiarazione reddituale ex art. 76 d.lgs. n. 113 ed ex art. 152 disp. att. cpc. Si pongono a carico dell' le spese di CTU. CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: rigetta il ricorso, dichiara irripetibili le spese di lite, condanna l' le spese di CTU, liquidate con separato atto. CP_1
Roma, 02.12.2025.
Il Giudice
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il Processo – Dott. Lorenzo Maria Gatta)