TAR Firenze, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 750
TAR
Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
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TAR
Sentenza 20 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 2 comma 1, L. 475/1968 - Maggiore accessibilità al servizio farmaceutico ed equa distribuzione sul territorio

    La normativa non impone un riferimento esclusivo alla popolazione residente, potendo il Comune considerare anche flussi di presenze per altri motivi (lavoro, affari, ecc.) e future prospettive di sviluppo demografico o di servizi sanitari. La localizzazione in un'area già servita da altre farmacie è legittima se giustificata da un maggior fabbisogno. La scelta del Comune è ragionevole e legittima.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei presupposti

    L'istituzione della farmacia nella zona della stazione non implica l'attivazione dell'art. 1bis L. 475/1968, trattandosi di una sede rientrante nel criterio demografico ordinario (art. 1 comma 3 L. 475/1968). La localizzazione in aree con stazioni ferroviarie è consentita anche per farmacie istituite ai sensi dell'art. 1 L. 475/1968.

  • Rigettato
    Inidoneità dell’ubicazione a far fronte alle esigenze motivazionali

    La scelta del Comune relativa all'ubicazione della nuova sede farmaceutica si appalesa ragionevole, logica e legittima, considerando i flussi di utenza e le prospettive di sviluppo.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 L. n. 475/1968 da parte dei pareri dell’ASL e dell’Ordine dei Farmacisti

    Non si ravvisa alcuna omissione valutativa o istruttoria in capo all'ASL e all'Ordine dei Farmacisti. Nessuna iniquità è effettivamente ravvisabile nella scelta discrezionale operata dal Comune.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    Le censure sono infondate per le stesse ragioni esposte in relazione al ricorso introduttivo.

  • Rigettato
    Irrazionalità della motivazione dell’esercizio della prelazione comunale

    La parte ricorrente non ha interesse a contestare l'esercizio della prelazione da parte del Comune. Il Comune può esercitare la prelazione per dare attuazione agli obiettivi di migliore fruizione e più equa distribuzione del servizio farmaceutico, sottraendo la sede alle logiche di mercato e garantendo la funzionalità della nuova farmacia.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    Le censure sono infondate per le stesse ragioni esposte in relazione al ricorso introduttivo e al primo ricorso per motivi aggiunti.

  • Rigettato
    Illegittimità della Deliberazione n. 169/2025 - Nuova rideterminazione della pianta organica

    La sostituzione dell'allegato cartografico, dovuta a un errore materiale, integra una mera rettifica che non necessita della riedizione del procedimento. La parte normativa della deliberazione era chiara e prevale sul dato grafico errato. Non vi è stata una nuova rideterminazione della pianta organica.

  • Rigettato
    Illegittimità della Determinazione n. 631/2025 - Affidamento della gestione in house

    L'affidamento della gestione è consequenziale agli atti impugnati, la cui infondatezza rende infondata anche questa censura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 750
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 750
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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