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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 29/01/2026, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 355/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente e Relatore
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
PILIEGO ALESSANDRA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1392/2022 depositato il 08/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1755/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 8 e pubblicata il 11/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 84212258937672018 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 84212258937672018 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1755/2021 pubblicata l'11 novembre 2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Bari ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 842122589376-2020 emesso nei suoi confronti dalla Regione Puglia e relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2018 riferita all'autovettura targata Targa_1, considerando che la cessione del veicolo in questione dedotta dalla ricorrente non era stata trascritta presso il PRA Pubblico Registro Automobilistico.
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso tale sentenza deducendo il difetto di legittimazione passiva considerando che l'autovettura in questione era stata da lei ceduta in permuta a Nominativo_1 titolare dell'officina Società_1 sita in Luopgo_1, il quale non aveva provveduto a far trascrivere tale atto di permuta presso il PRA.
Costituitasi in giudizio la Regione Puglia ha chiesto il rigetto dell'appello deducendone l'infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
La legge regionale che disciplina la materia in esame essendo il tributo in questione attualmente gestito e regolato dalla Regione, con l'art. 3 della l.r. 25 del 2003 espressamente prevede la trascrizione dell'atto di vendita al PRA quale requisito per l'esonero dal pagamento della tassa automobilistica, o per il diritto al rimborso della stessa. Tale trascrizione, quindi, non ha un mero valore dichiarativo con efficacia di presunzione semplice superabile, quindi, con la prova contraria, ma ha invece efficacia fiscale.
Il principio è stato più volte affermato anche dalla Corte di Cassazione (per tutte Cass. 1 luglio 2020 n.
13351) secondo cui l'art. 5, comma trentaduesimo, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, che ha trasformato la tassa di circolazione in tassa di possesso, disponendo che al pagamento della tassa sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito risultino essere proprietari dal Pubblico Registro Automobilistico, per i veicoli in essi iscritti, e che l'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli dai predetti registri, non condiziona l'esistenza dell'obbligazione tributaria al dato formale dell'iscrizione, con la conseguenza che essa cesserebbe, in caso di perdita del possesso, soltanto a seguito della cancellazione per annotazione sul pubblico registro automobilistico della perdita della disponibilità del veicolo, ma pone soltanto una presunzione relativa di appartenenza del veicolo a colui che secondo detta pubblicità ne risulti titolare, che può essere esclusa dalla prova contraria dell'avvenuta perdita del possesso (Cfr. Cass. n. 8176/1997).
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 4, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente e Relatore
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
PILIEGO ALESSANDRA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1392/2022 depositato il 08/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1755/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 8 e pubblicata il 11/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 84212258937672018 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 84212258937672018 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1755/2021 pubblicata l'11 novembre 2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Bari ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 842122589376-2020 emesso nei suoi confronti dalla Regione Puglia e relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2018 riferita all'autovettura targata Targa_1, considerando che la cessione del veicolo in questione dedotta dalla ricorrente non era stata trascritta presso il PRA Pubblico Registro Automobilistico.
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso tale sentenza deducendo il difetto di legittimazione passiva considerando che l'autovettura in questione era stata da lei ceduta in permuta a Nominativo_1 titolare dell'officina Società_1 sita in Luopgo_1, il quale non aveva provveduto a far trascrivere tale atto di permuta presso il PRA.
Costituitasi in giudizio la Regione Puglia ha chiesto il rigetto dell'appello deducendone l'infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
La legge regionale che disciplina la materia in esame essendo il tributo in questione attualmente gestito e regolato dalla Regione, con l'art. 3 della l.r. 25 del 2003 espressamente prevede la trascrizione dell'atto di vendita al PRA quale requisito per l'esonero dal pagamento della tassa automobilistica, o per il diritto al rimborso della stessa. Tale trascrizione, quindi, non ha un mero valore dichiarativo con efficacia di presunzione semplice superabile, quindi, con la prova contraria, ma ha invece efficacia fiscale.
Il principio è stato più volte affermato anche dalla Corte di Cassazione (per tutte Cass. 1 luglio 2020 n.
13351) secondo cui l'art. 5, comma trentaduesimo, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, che ha trasformato la tassa di circolazione in tassa di possesso, disponendo che al pagamento della tassa sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito risultino essere proprietari dal Pubblico Registro Automobilistico, per i veicoli in essi iscritti, e che l'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli dai predetti registri, non condiziona l'esistenza dell'obbligazione tributaria al dato formale dell'iscrizione, con la conseguenza che essa cesserebbe, in caso di perdita del possesso, soltanto a seguito della cancellazione per annotazione sul pubblico registro automobilistico della perdita della disponibilità del veicolo, ma pone soltanto una presunzione relativa di appartenenza del veicolo a colui che secondo detta pubblicità ne risulti titolare, che può essere esclusa dalla prova contraria dell'avvenuta perdita del possesso (Cfr. Cass. n. 8176/1997).
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Compensa le spese di giudizio.