Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 23481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23481 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23481/2025 REG.PROV.COLL.
N. 15785/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15785 del 2023, proposto da
Emergency Ong Onlus, Prua Rossa S.r.l. Societa' Benefit A Socio Unico, Armatrice della Nave "Life Support", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Mozzati, Mario Sanino, Enrico Mordiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Capitaneria di Porto di Ravenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
• del provvedimento 21/9/2023 (ore 21.11) con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con funzioni di Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo (Italian Maritime Rescue Coordination Centre – IMRCC), ha comunicato al Capitano della Life Support che il "Ministero dell'Interno ha indicato il porto di Ravenna quale place of safety per le persone soccorse a bordo della nave per motivi di ordine pubblico, sicurezza e protezione e in base alle esigenze del sistema degli hotspots" (traduzione libera);
• del provvedimento 22/9/2023 (ore 00.26) con il quale IMRCC ha ribadito la richiesta alla nave di "procedere senza ritardo, con rotta diretta e alla massima e continua velocità sostenibile verso il porto indicato" (traduzione libera): ossia, Ravenna;
• di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi:
- atti anche interni con i quali le competenti Autorità hanno individuato, quale "place of safety" e/o porto di destinazione, il porto di Ravenna;
- comunicazioni intercorse tra il Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo e le altre Autorità competenti relativamente a tale assegnazione. nonché per l'accertamento e la declaratoria ai sensi dell'art. 116, c.p.a. del diritto di Emergency Ong Onlus e di Prua Rossa s.r.l. società benefit a socio unico a prendere visione ed estrarre copia integrale di tutti gli atti e documenti in possesso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Interno, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e della Capitaneria di Porto di Ravenna relativi al procedimento sfociato nell'individuazione e assegnazione del porto di Ravenna quale place of safety per la nave "Life Support", come richiesti con l'istanza di accesso presentata il 19/10/2023; e per l'annullamento:
- del silenzio diniego opposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, formatosi sulla menzionata istanza di accesso del 19/10/2023, relativa alla documentazione di cui sopra;
- della nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza 3/11/2023, prot. n. 0105502, con la quale è stato segnalato che le informazioni richieste con l'istanza del 19/10/2023, "identificabili nella corrispondenza, intrattenuta, via e-mail, dal Centro Nazionale di Coordinamento – NCC – con le altre Amministrazioni coinvolte nella vicenda, non si ritengono ostensibili ai sensi della normativa vigente in materia di accesso agli atti";
- della nota della Capitaneria di Porto di Ravenna 13/11/2023, prot. n. 108808 con la quale è stato comunicato che la stessa non dispone "di documenti riguardanti le motivazioni con le quali si è proceduto all'individuazione del sorgitore di Ravenna quale porto di sbarco dell'unità Life Support";
- della nota del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 15/11/2023, prot. n. 150832, con la quale è stata comunicata l'impossibilità "ad accogliere la richiesta in argomento".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero dell'Interno e di Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e di Capitaneria di Porto di Ravenna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa LE ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto depositato in data 22 settembre 2025 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul ricorso in esame, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese di lite;
Riscontrato come tale atto rechi in calce l’adesione delle Amministrazioni resistenti alla richiesta di compensazione delle spese di lite;
Ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (ex plurimis, da ultimo: Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120; 8 settembre 2022, n. 7816; 23 maggio 2022, n. 4031; 14 marzo 2022, n. 1781; 10 febbraio 2022, n. 968), non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo volta all’accertamento della illegittimità degli atti in assenza di specifico interesse di parte che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo;
Ritenuto, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
Ritenuto che le spese di lite possano essere equamente compensate tra le parti tenuto conto della natura della controversia, dell’esito del giudizio e del consenso manifestato al riguardo dalle Amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
lo dichiara improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE ST, Presidente, Estensore
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta Bazuro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LE ST |
IL SEGRETARIO