CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 01/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PERLA PIETRO, Presidente TOLLOSO ANTONIO, Relatore IANNACONE CIRO, Giudice
in data 01/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 465/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 Indirizzo_1Rappresentato da - Berna EE
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO-RIFIUTO RITEN CONVENZ 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 , con sede in Svizzera, ha impugnato il silenzio-rifiuto alla restituzione delle ritenute su interessi da finanziamento percepiti nell'anno fiscale 2014. Ha contestato la violazione dell'articolo 6, comma 5, Legge 212/2000 e l'omessa applicazione dell'articolo 32, comma 1, n. 3 e 4 del DPR 600/1973 e ha chiesto che fosse ordinato all'Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, di eseguire il rimborso richiesto. Costituendosi in giudizio il Cop di Pescara ha comunicato di aver riconosciuto il rimborso e che era in corso il pagamento delle somme richieste. Nella pubblica udienza le difese delle parti congiuntamente hanno confermato che l'istanza di rimborso del ricorrente è stata accolta e chiesto che sia dichiarato estinto il giudizio per cessata materia di contesa a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istanza di rimborso è stata accolta successivamente alla presentazione del ricorso e pertanto è cessata la materia del contendere. Le parti hanno richiesto che sia dichiarato estinto il giudizio con compensazione delle spese. Il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell'articolo 46 del D.lsg. 546/92 per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
P.Q.M
.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Pescara 1 luglio 2025. Il relatore Il presidente
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 01/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PERLA PIETRO, Presidente TOLLOSO ANTONIO, Relatore IANNACONE CIRO, Giudice
in data 01/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 465/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 Indirizzo_1Rappresentato da - Berna EE
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO-RIFIUTO RITEN CONVENZ 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 , con sede in Svizzera, ha impugnato il silenzio-rifiuto alla restituzione delle ritenute su interessi da finanziamento percepiti nell'anno fiscale 2014. Ha contestato la violazione dell'articolo 6, comma 5, Legge 212/2000 e l'omessa applicazione dell'articolo 32, comma 1, n. 3 e 4 del DPR 600/1973 e ha chiesto che fosse ordinato all'Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, di eseguire il rimborso richiesto. Costituendosi in giudizio il Cop di Pescara ha comunicato di aver riconosciuto il rimborso e che era in corso il pagamento delle somme richieste. Nella pubblica udienza le difese delle parti congiuntamente hanno confermato che l'istanza di rimborso del ricorrente è stata accolta e chiesto che sia dichiarato estinto il giudizio per cessata materia di contesa a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istanza di rimborso è stata accolta successivamente alla presentazione del ricorso e pertanto è cessata la materia del contendere. Le parti hanno richiesto che sia dichiarato estinto il giudizio con compensazione delle spese. Il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell'articolo 46 del D.lsg. 546/92 per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
P.Q.M
.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Pescara 1 luglio 2025. Il relatore Il presidente