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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 566/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LUCENTE PAOLA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7122/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240020873689000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240020873689000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 110/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe, notificata il 18/7/2024 , relativa a tassa auto 2019/2021 dell'importo di euro 1481,98-
A sostegno del ricorso-il contribuente deduceva l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito tributario .
Quanto all'autovettura targata Targa_1 evidenziava la non riconducibilità dell'auto al predetto in quanto oggetto di rottamazione avvenuta il 12/2721 di cui produceva il relativo certificato .
La Regione Calabria costituitasi in giudizio, eccepiva la legittimità della imposizione del tributo mediante l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella di pagamento per la ricorrenza del principio “ tempus regit actum” , posto che essendo l'atto generato nel 2021 si applicherebbe la L 56/23 , ove peraltro la cartella veniva notificata nel termine del terzo anno successivo all'anno 2021 ( il 31/12/24)-
Quanto alla intervenuta rottamazione dell'auto, evidenziava che benchè rottamata nel 2021 la tassa era interamente dovuta perché maturata il 31/1/21, prima della rottamazione.
L'Agenzia delle entrate riscossione, costituitasi, a sua volta in giudizio, assumeva la carenza di legittimazione passiva, e nel emrito chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 20/1/2026 la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso è fondato per entrambe le annualità.
Invero la Regione Calabria ha richiamato l'art. 6 della legge n 56/2023 che disciplinando le “disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale” prevede che “nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.”
Alla luce della richiamata normativa e dell'espresso richiamo ai “principi fondamentali stabiliti dallo stato in materia tributaria”, la richiesta di pagamento della tassa non necessita più della previa notifica dell'atto di accertamento a decorrere dal periodo di imposta 2024.
Ne consegue che, in assenza di specifica disposizione che ne preveda l'applicabilità anche ai periodi di imposta anteriori all'entrata in vigore della predetta normativa, per le annualità pregresse, compresa quindi, quella del 2021, oggetto della fattispecie in esame, persiste l'obbligo di riscuotere il credito previa contestazione dell'importo non pagato mediante avviso di accertamento.
Parimenti per l'anno 2019, la Regione non ha fornito prova della notifica del preliminare avviso di accertamento n 4077866 asseritamente avvenuta il 13/422 ,con conseguente violazione del principio della sequenza procedimentale e decorrenza del termine di prescrizione triennale per il 2019.
Al difetto della prova della notifica dell'atto presupposto, che la Regione non ha fornito per alcuna delle annualità per cui è ricorso consegue l'accoglimento del motivo di censura.
Risulta congruo compensare le spese di lite, tenuto conto della recente normativa applicata.
Occorre, tuttavia, evidenziare che il dispositivo già depositato: La Corte di giustizia tributaria in composizione monocratica accoglie parzialmente il ricorso ed annulla la cartella limitatamente alla annualità 2019. Rigetta, nel resto, il ricorso e conferma l'atto impugnato. Dichiara le spese compensate" è stato inserito per mero errore materiale, sicchè è emendabile con la correzione.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
accoglie il ricorso ed annulla la cartella oggetto di impugnazione
Dichiara le spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LUCENTE PAOLA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7122/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240020873689000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240020873689000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 110/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe, notificata il 18/7/2024 , relativa a tassa auto 2019/2021 dell'importo di euro 1481,98-
A sostegno del ricorso-il contribuente deduceva l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito tributario .
Quanto all'autovettura targata Targa_1 evidenziava la non riconducibilità dell'auto al predetto in quanto oggetto di rottamazione avvenuta il 12/2721 di cui produceva il relativo certificato .
La Regione Calabria costituitasi in giudizio, eccepiva la legittimità della imposizione del tributo mediante l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella di pagamento per la ricorrenza del principio “ tempus regit actum” , posto che essendo l'atto generato nel 2021 si applicherebbe la L 56/23 , ove peraltro la cartella veniva notificata nel termine del terzo anno successivo all'anno 2021 ( il 31/12/24)-
Quanto alla intervenuta rottamazione dell'auto, evidenziava che benchè rottamata nel 2021 la tassa era interamente dovuta perché maturata il 31/1/21, prima della rottamazione.
L'Agenzia delle entrate riscossione, costituitasi, a sua volta in giudizio, assumeva la carenza di legittimazione passiva, e nel emrito chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 20/1/2026 la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso è fondato per entrambe le annualità.
Invero la Regione Calabria ha richiamato l'art. 6 della legge n 56/2023 che disciplinando le “disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale” prevede che “nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.”
Alla luce della richiamata normativa e dell'espresso richiamo ai “principi fondamentali stabiliti dallo stato in materia tributaria”, la richiesta di pagamento della tassa non necessita più della previa notifica dell'atto di accertamento a decorrere dal periodo di imposta 2024.
Ne consegue che, in assenza di specifica disposizione che ne preveda l'applicabilità anche ai periodi di imposta anteriori all'entrata in vigore della predetta normativa, per le annualità pregresse, compresa quindi, quella del 2021, oggetto della fattispecie in esame, persiste l'obbligo di riscuotere il credito previa contestazione dell'importo non pagato mediante avviso di accertamento.
Parimenti per l'anno 2019, la Regione non ha fornito prova della notifica del preliminare avviso di accertamento n 4077866 asseritamente avvenuta il 13/422 ,con conseguente violazione del principio della sequenza procedimentale e decorrenza del termine di prescrizione triennale per il 2019.
Al difetto della prova della notifica dell'atto presupposto, che la Regione non ha fornito per alcuna delle annualità per cui è ricorso consegue l'accoglimento del motivo di censura.
Risulta congruo compensare le spese di lite, tenuto conto della recente normativa applicata.
Occorre, tuttavia, evidenziare che il dispositivo già depositato: La Corte di giustizia tributaria in composizione monocratica accoglie parzialmente il ricorso ed annulla la cartella limitatamente alla annualità 2019. Rigetta, nel resto, il ricorso e conferma l'atto impugnato. Dichiara le spese compensate" è stato inserito per mero errore materiale, sicchè è emendabile con la correzione.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
accoglie il ricorso ed annulla la cartella oggetto di impugnazione
Dichiara le spese compensate.