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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI LORENZO CARMELA, Presidente e Relatore
CIOFFI GIUSEPPE, Giudice
LIBERATORE ANTONIO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 12/2024 depositato il 18/01/2024
proposto da
Ag.entrate - RI - RN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di RN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.n.c - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 162/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ISERNIA sez. 2
e pubblicata il 22/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 053 2022 000054 10 78 000 REGISTRO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 98/2025 depositato il 18/11/2025
Richieste delle parti:
Sono comparsi, per gli appallati, il delegato dell'Agenzia Entrate di RN ed il difensore dell'appellata società, in collegamento da remoto. Entrambe le parti confermano le richieste di accoglimento delle rispettive ragioni. Nessuno è comparso per l'appellante Agenzia RI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
"Resistente_1 S.n.c., con sede a Castelverrino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Nominativo_1 presso il cui studio eleggeva domicilio, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 053 2022 000054 10 78 000 notificata dall'Agenzia RI di RN in data 07/11/2022 relativa al pagamento della complessiva somma di
€ 1.869,01 per registrazione atti giudiziari relativi all'anno 2012.
Deduceva la società ricorrente di non aver mai ricevuto, prima di tale cartella, un avviso di liquidazione con richiesta di somme dovute per la registrazione di atti giudiziari relativi all'anno 2012 invocando, per tale circostanza, l'erroneità in cui sarebbe incorsa l'Agenzia nel richiedere tali somme e nell'intestare la cartella di pagamento opposta alla odierna appellante “Resistente_1”.
Per quanto rappresentato e dedotto chiedeva dichiararsi la illegittimità e nullità della cartella, anche nella ulteriore considerazione che avendo la società aderito alla definizione nell'anno 2008 delle cartelle notificate alla stessa avrebbe di certo, provveduto a rottamare anche la cartella seguita al relativo avviso di liquidazione per registrazione atti giudiziari che, per quanto, innanzi non è stato mai notificato.
L'Agenzia RI non si costituiva.
Il giudizio di primo grado, con sentenza n. 162/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RN, si concludeva con annullamento della cartella di pagamento impugnata e condanna dell'Agenzia RI alle spese liquidate in € 500,00 oltre accessori come per legge.
Avverso la stessa proponeva appello l'Agenzia RI la quale deduceva che le doglianze opposte dalla società ricorrente non sono riferibili all'attività di riscossione o ai vizi degli atti dalla stessa notificati e, pertanto, opponibili, unicamente, all'Ente impositore ovvero l'Agenzia delle Entrate di RN quale litisconsorte necessario che non risulta evocata in giudizio per rappresentare le ragioni di quanto richiesto, chiedendo alla Corte adita di disporre la chiamata in causa al fine di contraddire per quanto di competenza dell'Ente impositore.
Nel merito, l'appellante Agenzia osservava che le eccezioni della società ricorrente relative all'asserita omessa notifica dell'avviso sotteso alla cartella impugnata ed al merito della pretesa devono, necessariamente, essere rivolte all'Ente creditore dichiarando, di conseguenza, di non poter accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa in virtù della propria carenza di legittimazione passiva.
E, comunque, in merito all'asserita decadenza, sul rilievo che la stessa sarebbe eventualmente maturata in epoca antecedente alla consegna del ruolo all'Ente di riscossione, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Per gli esposti motivi, concludeva con richiesta di accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata. Chiedeva:
-dichiarazione di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia RI in merito alle eccezioni sollevate e di competenza dell'Ente impositore;
-dichiarazione di legittimità dell'atto notificato dall'Agenzia RI;
-rigetto delle richieste della ricorrente in quanto infondate;
-dichiarazione di estraneità dell'Agenzia RI sia in merito alle doglianze della società che in merito alla condanna alle spese in eventuale ipotesi di accoglimento delle ragioni della società medesima.
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l'Agenzia Entrate di RN con intervento volontario ex art.14 del D.Lgs n. 546/92 dichiarando, in premessa, di avere interesse alla controversia in quanto titolare del credito erariale relativo alla partita di ruolo riportata nella cartella di pagamento oggetto del presente giudizio.
Spiegava, inoltre, che le difese erano state prodotte per la prima volta solo in appello non essendo stata evocata nel giudizio di primo grado, circostanza risultata di impedimento a resistere in giudizio.
In merito alle doglianze opposte dalla società ne invocava la infondatezza atteso che l'imposta richiesta è riferita al decreto ingiuntivo n. 529/2012 promosso dalla stessa società appellata nell'anno 2012 e, pertanto, tenuta al pagamento della registrazione dell'atto giudiziario.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla società, dichiarava di aver provveduto alla notifica dell'avviso di liquidazione relativamente alla tassazione dell'atto giudiziario in data 04/11/2021 presso la sede della società che è la medesima indicata dalla stessa nel ricorso introduttivo e la stessa ove aveva ricevuto la notifica della cartella impugnata regolarmente perfezionata essendo avvenuta nelle mani di soggetto qualificatosi incaricato a ricevere le notifiche, rilevando, di conseguenza, l'infondatezza della eccezione avanzata.
Deduceva la infondatezza della sostenuta illegittimità dell'iscrizione a ruolo per mancata notifica dell'avviso di liquidazione nei cinque anni successivi alla formazione dell'atto giudiziario rappresentandone le motivazioni.
Per gli esposti motivi chiedeva dichiararsi l'ammissibilità dell'intervento volontario e, nel merito l'accoglimento delle ragioni dell'Ufficio con conseguente riforma della sentenza impugnata unitamente a vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la società, a mezzo del medesimo difensore, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e la decadenza della chiamata in causa dell'Ente creditore avanzata dall'Agenzia RI per violazione dell'art. 39 del D.Lgs n.112/1999, ai sensi del quale il Concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano, esclusivamente, la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'Ente creditore interessato rispondendo, in mancanza, delle conseguenze della lite. Ciò posto, non avendo l'Ente della riscossione effettuato la chiamata nei termini di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 546/1992, tale richiesta deve ritenersi inammissibile e/o improcedibile con conseguente rigetto dell'appello.
Quanto alla eccezione di decadenza rappresentava che l'Agenzia RI non avendo chiamato in causa l'Ente creditore non può sottrarsi alla intervenuta decadenza dovendosi, di conseguenza, imputare eventuali responsabilità alla stessa Agenzia.
Nel merito, deduceva la legittimità della sentenza impugnata, per non essere state sollevate doglianze sulle argomentazioni di merito del ricorso, ribadendo la circostanza che nei confronti della società non era mai stato notificato un propedeutico avviso di liquidazione incorrendo, in tal modo, nella già eccepita decadenza delle somme iscritte a ruolo.
Per tali motivi, l'appellata società chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
All'udienza di discussione celebrata pubblicamente sono comparsi per gli appallati il delegato dell'Agenzia
Entrate di RN ed il difensore dell'appellata società, in collegamento da remoto. Entrambe le parti confermano le richieste di accoglimento delle rispettive ragioni. Per l'appellante Agenzia RI nessuno è comparso.
A seguito discussione camerale il procedimento viene assegnato a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise ritiene accogliere l'appello e riforma la sentenza impugnata.
Oggetto del contendere è riferito a cartella di pagamento con la quale veniva notificato alla società " Resistente_1 S.n.c., il pagamento della tassa di registro di atto giudiziario relativo all'anno 2012 del quale la stessa società sosteneva la non debenza di quanto richiesto per mancanza di notifica dell'avviso di liquidazione invocando, per tale motivo, la decadenza della cartella.
Occorre preliminare pronuncia sulla richiesta di inammissibilità dell'appello e conseguente decadenza della chiamata in causa dell'Ente creditore sollevata dalla società nelle controdeduzioni per violazione dell'art. 39 del D.Lgs n.112/1999 rivestendo, la stessa, carattere pregiudiziale.
Il Collegio, uniformandosi a principio di legittimità espresso dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n.
26281 del 27 settembre 2025, ritiene che la sollevata richiesta non sia meritevole di accoglimento con conseguente suo rigetto.
Invero, la Corte riconosce l'interesse giuridico dell'Agenzia a intervenire nel giudizio diretto ad accertare la fondatezza di una cartella di pagamento sostenendo che tale interesse è finalizzato a tutelare la propria situazione soggettiva dell'Agenzia medesima dalle eventuali conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato formatosi sulla richiesta di pagamento della tassa.
La stessa Corte di Cassazione premette che “nel giudizio tributario promosso contro il concessionario per la riscossione, deve ritenersi ammissibile l'intervento adesivo autonomo da parte dell'ente impositore (eventualmente così riqualificando l'intervento in giudizio a seguito di una chiamata in giudizio tardiva dello stesso ente da parte dell'agente della riscossione), in quanto l'art. 14, co. 3 DLgs. n. 546/92 prevede tale possibilità non soltanto per coloro che siano destinatari dell'atto impositivo ma anche per le parti del rapporto tributario controverso, tra le quali vi è, indubbiamente, l'ente impositore titolare della pretesa tributaria”. (Cass., sent. n. 8718/2025).
In sostanza, sancisce che è ammissibile l'intervento adesivo autonomo dell'Agenzia delle Entrate, quale parte pubblica che si introduce nel processo già pendente per far valere una propria posizione giuridica nei confronti di una delle parti in causa, e cioè il contribuente. Ipotesi esattamente verificatasi nella fattispecie.
Del resto, l'articolo 14, comma 3, del D.Lgs n. 546/1992 stabilisce che possono intervenire volontariamente nel processo i soggetti che, unitamente al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso, risultando, assolutamente, ammissibile l'intervento in giudizio dell'Agenzia Entrate.
Osserva la Corte di Cassazione che, a parte la possibilità di applicare, in via residuale, l'articolo 105 c.p.c.
(applicabile al processo tributario in forza del richiamato previsto dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs n.
546/1992), va rilevato che il suddetto articolo 14 consente l'intervento di soggetti che, "insieme al ricorrente", sono destinatari dell'atto impugnato, ma anche di coloro che sono comunque "parti del rapporto tributario controverso", tra i quali vi è, sicuramente, l'Ente impositore e, quindi, nel caso di specie, l'Agenzia delle
Entrate.
Una diversa interpretazione, secondo la Corte, risulterebbe priva di ragionevolezza, quando, la domanda abbia a oggetto l'esistenza stessa del credito, la cui sorte verrebbe compromessa proprio come nella presente fattispecie.
Tra l'altro, spiega la Cassazione, che una diversa interpretazione, come già osservato in altri precedenti di legittimità, “comporterebbe l'immotivata esclusione della possibilità di intervenire in giudizio per soggetti che, lungi dal far valere ragioni consistenti in utilità di mero fatto, sono portatori di un interesse giuridicamente rilevante e qualificato..., determinato anche… dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato...” (Cass., sent., nn. 8718/2015 e 24785/2021).
Nel presente caso, concernente la cartella esattoriale notificata alla società, deve riconoscersi, in aderenza agli espressi principi di legittimità che sussiste, sicuramente, l'interesse giuridico dell'Ente a intervenire nel giudizio destinato ad accertare la fondatezza formale e sostanziale della pretesa tributaria, al fine di tutelare la propria situazione soggettiva di fronte alla eventualità che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato formatosi sulla richiesta di pagamento della tassa.
In conclusione deve osservarsi che l'interesse nel giudizio non sussiste solo per il destinatario della cartella, ma anche per le parti del rapporto tributario controverso, tra cui l'Ente impositore titolare della pretesa tributaria anche se non evocato nel giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs n. 112/1999, come sostenuto dalla società appellata, essendo lo stesso già parte del giudizio.
Passando al merito, giusta risultanza documentale, deve confermarsi la legittimità della pretesa avanzata nei confronti della società appellata.
Invero, la cartella di pagamento è riferita a tassa per la registrazione di atto giudiziario (decreto ingiuntivo n. 529/2012, emesso dal Presidente del Tribunale di RN). L'eccezione di mancata a ricezione di altro atto propedeutico alla stessa è smentita dalla regolare notifica dell'avviso di liquidazione.
Invero, dalla documentazione (all.6) si rinviene che il 5 dicembre 2012 la società appellata depositava presso il Tribunale di RN il ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. 529/2012 nei confronti dell'impresa
Società_3.
Il 12/12/2012 il Presidente del Tribunale accoglieva il decreto, ingiungendo alla impresa Società_3 di pagare in favore della società creditrice “Resistente_1 la somma di € 53.518,30 oltre interessi moratori e spese del giudizio quantificate in € 750,00.
Il debitore ingiunto si opponeva al decreto ingiuntivo emesso con ruolo n. 243/2013.
Il Tribunale di RN con sentenza n. 172/2020 del 27 luglio 2020 in rigetto dell'opposizione dichiarava la definitività del decreto ingiuntivo opposto. Attesa l'esecutività del decreto ingiuntivo, l'Agenzia Entrate provvedeva alla sua tassazione ex art. 37 del
D.P.R. n.131/1986 ed in mancanza di versamento dell'imposta di registro emetteva l'avviso di liquidazione n. 2012/001/DI/000000529/0/001 con il quale invitava la società al pagamento di € 1.418,00. (all.7).
Tale avviso veniva notificato il 04/11/2021 alla società presso la sua sede in Castelverrino, Indirizzo_1
, nelle mani di Nominativo_3 che si qualificava persona incaricata a ricevere le notificazioni. (all.8).
A seguito del mancato pagamento e di opposizione dell'avviso di liquidazione, l'Agenzia Entrate, in data 25 marzo 2022, procedeva all'iscrizione a ruolo dell'imposta e delle relative sanzioni oltre interessi per un totale di € 1.863,13 cui seguiva la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio. (all.9).
Per quanto innanzi, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellata secondo la quale non sarebbe tenuta alla registrazione di alcun atto giudiziario nell'anno 2012, appare evidente che la imposta di registro attiene al decreto ingiuntivo dalla stessa richiesto in tale annualità e che è stato regolarmente notificato l'avviso di liquidazione in data 04/11/2021 risultando, di conseguenza, del tutto infondate le doglianze opposte dalla stessa.
Risulta infondata anche la eccepita decadenza dell'iscrizione a ruolo attesa la regolare notifica dell'avviso di liquidazione nei cinque anni successivi alla formazione del decreto ingiuntivo soggetto a tassazione ex art. 37 del D.P.R. n. 131/1986 vigente ratione temporis.
Nella fattispecie il presupposto d'imposta si è verificato in data 27 luglio 2020 allorchè l'esecutività veniva dichiarata con la sentenza del Tribunale di RN n. 172/2020, pertanto, l'avviso di liquidazione notificato il 4 novembre 2021 non può ritenersi decaduto poiché notificato nel termine di cui all'art. 76 del D.P.R. n.
131/1986.
Infondata anche la eccepita prescrizione della iscrizione a ruolo dell'imposta atteso che la cartella è stata notificata il 4 aprile 2022 e, quindi, nel termine di dieci anni ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. n. 131/1986.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellato alle spese di giudizio liquidate in €. 300,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Campobasso il 17 novembre 2025
Il Presidente relatore dott.ssa Di Lorenzo Carmela
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI LORENZO CARMELA, Presidente e Relatore
CIOFFI GIUSEPPE, Giudice
LIBERATORE ANTONIO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 12/2024 depositato il 18/01/2024
proposto da
Ag.entrate - RI - RN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di RN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.n.c - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 162/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ISERNIA sez. 2
e pubblicata il 22/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 053 2022 000054 10 78 000 REGISTRO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 98/2025 depositato il 18/11/2025
Richieste delle parti:
Sono comparsi, per gli appallati, il delegato dell'Agenzia Entrate di RN ed il difensore dell'appellata società, in collegamento da remoto. Entrambe le parti confermano le richieste di accoglimento delle rispettive ragioni. Nessuno è comparso per l'appellante Agenzia RI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
"Resistente_1 S.n.c., con sede a Castelverrino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Nominativo_1 presso il cui studio eleggeva domicilio, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 053 2022 000054 10 78 000 notificata dall'Agenzia RI di RN in data 07/11/2022 relativa al pagamento della complessiva somma di
€ 1.869,01 per registrazione atti giudiziari relativi all'anno 2012.
Deduceva la società ricorrente di non aver mai ricevuto, prima di tale cartella, un avviso di liquidazione con richiesta di somme dovute per la registrazione di atti giudiziari relativi all'anno 2012 invocando, per tale circostanza, l'erroneità in cui sarebbe incorsa l'Agenzia nel richiedere tali somme e nell'intestare la cartella di pagamento opposta alla odierna appellante “Resistente_1”.
Per quanto rappresentato e dedotto chiedeva dichiararsi la illegittimità e nullità della cartella, anche nella ulteriore considerazione che avendo la società aderito alla definizione nell'anno 2008 delle cartelle notificate alla stessa avrebbe di certo, provveduto a rottamare anche la cartella seguita al relativo avviso di liquidazione per registrazione atti giudiziari che, per quanto, innanzi non è stato mai notificato.
L'Agenzia RI non si costituiva.
Il giudizio di primo grado, con sentenza n. 162/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RN, si concludeva con annullamento della cartella di pagamento impugnata e condanna dell'Agenzia RI alle spese liquidate in € 500,00 oltre accessori come per legge.
Avverso la stessa proponeva appello l'Agenzia RI la quale deduceva che le doglianze opposte dalla società ricorrente non sono riferibili all'attività di riscossione o ai vizi degli atti dalla stessa notificati e, pertanto, opponibili, unicamente, all'Ente impositore ovvero l'Agenzia delle Entrate di RN quale litisconsorte necessario che non risulta evocata in giudizio per rappresentare le ragioni di quanto richiesto, chiedendo alla Corte adita di disporre la chiamata in causa al fine di contraddire per quanto di competenza dell'Ente impositore.
Nel merito, l'appellante Agenzia osservava che le eccezioni della società ricorrente relative all'asserita omessa notifica dell'avviso sotteso alla cartella impugnata ed al merito della pretesa devono, necessariamente, essere rivolte all'Ente creditore dichiarando, di conseguenza, di non poter accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa in virtù della propria carenza di legittimazione passiva.
E, comunque, in merito all'asserita decadenza, sul rilievo che la stessa sarebbe eventualmente maturata in epoca antecedente alla consegna del ruolo all'Ente di riscossione, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Per gli esposti motivi, concludeva con richiesta di accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata. Chiedeva:
-dichiarazione di difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia RI in merito alle eccezioni sollevate e di competenza dell'Ente impositore;
-dichiarazione di legittimità dell'atto notificato dall'Agenzia RI;
-rigetto delle richieste della ricorrente in quanto infondate;
-dichiarazione di estraneità dell'Agenzia RI sia in merito alle doglianze della società che in merito alla condanna alle spese in eventuale ipotesi di accoglimento delle ragioni della società medesima.
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l'Agenzia Entrate di RN con intervento volontario ex art.14 del D.Lgs n. 546/92 dichiarando, in premessa, di avere interesse alla controversia in quanto titolare del credito erariale relativo alla partita di ruolo riportata nella cartella di pagamento oggetto del presente giudizio.
Spiegava, inoltre, che le difese erano state prodotte per la prima volta solo in appello non essendo stata evocata nel giudizio di primo grado, circostanza risultata di impedimento a resistere in giudizio.
In merito alle doglianze opposte dalla società ne invocava la infondatezza atteso che l'imposta richiesta è riferita al decreto ingiuntivo n. 529/2012 promosso dalla stessa società appellata nell'anno 2012 e, pertanto, tenuta al pagamento della registrazione dell'atto giudiziario.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla società, dichiarava di aver provveduto alla notifica dell'avviso di liquidazione relativamente alla tassazione dell'atto giudiziario in data 04/11/2021 presso la sede della società che è la medesima indicata dalla stessa nel ricorso introduttivo e la stessa ove aveva ricevuto la notifica della cartella impugnata regolarmente perfezionata essendo avvenuta nelle mani di soggetto qualificatosi incaricato a ricevere le notifiche, rilevando, di conseguenza, l'infondatezza della eccezione avanzata.
Deduceva la infondatezza della sostenuta illegittimità dell'iscrizione a ruolo per mancata notifica dell'avviso di liquidazione nei cinque anni successivi alla formazione dell'atto giudiziario rappresentandone le motivazioni.
Per gli esposti motivi chiedeva dichiararsi l'ammissibilità dell'intervento volontario e, nel merito l'accoglimento delle ragioni dell'Ufficio con conseguente riforma della sentenza impugnata unitamente a vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la società, a mezzo del medesimo difensore, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e la decadenza della chiamata in causa dell'Ente creditore avanzata dall'Agenzia RI per violazione dell'art. 39 del D.Lgs n.112/1999, ai sensi del quale il Concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano, esclusivamente, la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'Ente creditore interessato rispondendo, in mancanza, delle conseguenze della lite. Ciò posto, non avendo l'Ente della riscossione effettuato la chiamata nei termini di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 546/1992, tale richiesta deve ritenersi inammissibile e/o improcedibile con conseguente rigetto dell'appello.
Quanto alla eccezione di decadenza rappresentava che l'Agenzia RI non avendo chiamato in causa l'Ente creditore non può sottrarsi alla intervenuta decadenza dovendosi, di conseguenza, imputare eventuali responsabilità alla stessa Agenzia.
Nel merito, deduceva la legittimità della sentenza impugnata, per non essere state sollevate doglianze sulle argomentazioni di merito del ricorso, ribadendo la circostanza che nei confronti della società non era mai stato notificato un propedeutico avviso di liquidazione incorrendo, in tal modo, nella già eccepita decadenza delle somme iscritte a ruolo.
Per tali motivi, l'appellata società chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
All'udienza di discussione celebrata pubblicamente sono comparsi per gli appallati il delegato dell'Agenzia
Entrate di RN ed il difensore dell'appellata società, in collegamento da remoto. Entrambe le parti confermano le richieste di accoglimento delle rispettive ragioni. Per l'appellante Agenzia RI nessuno è comparso.
A seguito discussione camerale il procedimento viene assegnato a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise ritiene accogliere l'appello e riforma la sentenza impugnata.
Oggetto del contendere è riferito a cartella di pagamento con la quale veniva notificato alla società " Resistente_1 S.n.c., il pagamento della tassa di registro di atto giudiziario relativo all'anno 2012 del quale la stessa società sosteneva la non debenza di quanto richiesto per mancanza di notifica dell'avviso di liquidazione invocando, per tale motivo, la decadenza della cartella.
Occorre preliminare pronuncia sulla richiesta di inammissibilità dell'appello e conseguente decadenza della chiamata in causa dell'Ente creditore sollevata dalla società nelle controdeduzioni per violazione dell'art. 39 del D.Lgs n.112/1999 rivestendo, la stessa, carattere pregiudiziale.
Il Collegio, uniformandosi a principio di legittimità espresso dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n.
26281 del 27 settembre 2025, ritiene che la sollevata richiesta non sia meritevole di accoglimento con conseguente suo rigetto.
Invero, la Corte riconosce l'interesse giuridico dell'Agenzia a intervenire nel giudizio diretto ad accertare la fondatezza di una cartella di pagamento sostenendo che tale interesse è finalizzato a tutelare la propria situazione soggettiva dell'Agenzia medesima dalle eventuali conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato formatosi sulla richiesta di pagamento della tassa.
La stessa Corte di Cassazione premette che “nel giudizio tributario promosso contro il concessionario per la riscossione, deve ritenersi ammissibile l'intervento adesivo autonomo da parte dell'ente impositore (eventualmente così riqualificando l'intervento in giudizio a seguito di una chiamata in giudizio tardiva dello stesso ente da parte dell'agente della riscossione), in quanto l'art. 14, co. 3 DLgs. n. 546/92 prevede tale possibilità non soltanto per coloro che siano destinatari dell'atto impositivo ma anche per le parti del rapporto tributario controverso, tra le quali vi è, indubbiamente, l'ente impositore titolare della pretesa tributaria”. (Cass., sent. n. 8718/2025).
In sostanza, sancisce che è ammissibile l'intervento adesivo autonomo dell'Agenzia delle Entrate, quale parte pubblica che si introduce nel processo già pendente per far valere una propria posizione giuridica nei confronti di una delle parti in causa, e cioè il contribuente. Ipotesi esattamente verificatasi nella fattispecie.
Del resto, l'articolo 14, comma 3, del D.Lgs n. 546/1992 stabilisce che possono intervenire volontariamente nel processo i soggetti che, unitamente al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso, risultando, assolutamente, ammissibile l'intervento in giudizio dell'Agenzia Entrate.
Osserva la Corte di Cassazione che, a parte la possibilità di applicare, in via residuale, l'articolo 105 c.p.c.
(applicabile al processo tributario in forza del richiamato previsto dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs n.
546/1992), va rilevato che il suddetto articolo 14 consente l'intervento di soggetti che, "insieme al ricorrente", sono destinatari dell'atto impugnato, ma anche di coloro che sono comunque "parti del rapporto tributario controverso", tra i quali vi è, sicuramente, l'Ente impositore e, quindi, nel caso di specie, l'Agenzia delle
Entrate.
Una diversa interpretazione, secondo la Corte, risulterebbe priva di ragionevolezza, quando, la domanda abbia a oggetto l'esistenza stessa del credito, la cui sorte verrebbe compromessa proprio come nella presente fattispecie.
Tra l'altro, spiega la Cassazione, che una diversa interpretazione, come già osservato in altri precedenti di legittimità, “comporterebbe l'immotivata esclusione della possibilità di intervenire in giudizio per soggetti che, lungi dal far valere ragioni consistenti in utilità di mero fatto, sono portatori di un interesse giuridicamente rilevante e qualificato..., determinato anche… dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato...” (Cass., sent., nn. 8718/2015 e 24785/2021).
Nel presente caso, concernente la cartella esattoriale notificata alla società, deve riconoscersi, in aderenza agli espressi principi di legittimità che sussiste, sicuramente, l'interesse giuridico dell'Ente a intervenire nel giudizio destinato ad accertare la fondatezza formale e sostanziale della pretesa tributaria, al fine di tutelare la propria situazione soggettiva di fronte alla eventualità che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose derivanti dagli effetti riflessi o indiretti del giudicato formatosi sulla richiesta di pagamento della tassa.
In conclusione deve osservarsi che l'interesse nel giudizio non sussiste solo per il destinatario della cartella, ma anche per le parti del rapporto tributario controverso, tra cui l'Ente impositore titolare della pretesa tributaria anche se non evocato nel giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs n. 112/1999, come sostenuto dalla società appellata, essendo lo stesso già parte del giudizio.
Passando al merito, giusta risultanza documentale, deve confermarsi la legittimità della pretesa avanzata nei confronti della società appellata.
Invero, la cartella di pagamento è riferita a tassa per la registrazione di atto giudiziario (decreto ingiuntivo n. 529/2012, emesso dal Presidente del Tribunale di RN). L'eccezione di mancata a ricezione di altro atto propedeutico alla stessa è smentita dalla regolare notifica dell'avviso di liquidazione.
Invero, dalla documentazione (all.6) si rinviene che il 5 dicembre 2012 la società appellata depositava presso il Tribunale di RN il ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. 529/2012 nei confronti dell'impresa
Società_3.
Il 12/12/2012 il Presidente del Tribunale accoglieva il decreto, ingiungendo alla impresa Società_3 di pagare in favore della società creditrice “Resistente_1 la somma di € 53.518,30 oltre interessi moratori e spese del giudizio quantificate in € 750,00.
Il debitore ingiunto si opponeva al decreto ingiuntivo emesso con ruolo n. 243/2013.
Il Tribunale di RN con sentenza n. 172/2020 del 27 luglio 2020 in rigetto dell'opposizione dichiarava la definitività del decreto ingiuntivo opposto. Attesa l'esecutività del decreto ingiuntivo, l'Agenzia Entrate provvedeva alla sua tassazione ex art. 37 del
D.P.R. n.131/1986 ed in mancanza di versamento dell'imposta di registro emetteva l'avviso di liquidazione n. 2012/001/DI/000000529/0/001 con il quale invitava la società al pagamento di € 1.418,00. (all.7).
Tale avviso veniva notificato il 04/11/2021 alla società presso la sua sede in Castelverrino, Indirizzo_1
, nelle mani di Nominativo_3 che si qualificava persona incaricata a ricevere le notificazioni. (all.8).
A seguito del mancato pagamento e di opposizione dell'avviso di liquidazione, l'Agenzia Entrate, in data 25 marzo 2022, procedeva all'iscrizione a ruolo dell'imposta e delle relative sanzioni oltre interessi per un totale di € 1.863,13 cui seguiva la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio. (all.9).
Per quanto innanzi, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellata secondo la quale non sarebbe tenuta alla registrazione di alcun atto giudiziario nell'anno 2012, appare evidente che la imposta di registro attiene al decreto ingiuntivo dalla stessa richiesto in tale annualità e che è stato regolarmente notificato l'avviso di liquidazione in data 04/11/2021 risultando, di conseguenza, del tutto infondate le doglianze opposte dalla stessa.
Risulta infondata anche la eccepita decadenza dell'iscrizione a ruolo attesa la regolare notifica dell'avviso di liquidazione nei cinque anni successivi alla formazione del decreto ingiuntivo soggetto a tassazione ex art. 37 del D.P.R. n. 131/1986 vigente ratione temporis.
Nella fattispecie il presupposto d'imposta si è verificato in data 27 luglio 2020 allorchè l'esecutività veniva dichiarata con la sentenza del Tribunale di RN n. 172/2020, pertanto, l'avviso di liquidazione notificato il 4 novembre 2021 non può ritenersi decaduto poiché notificato nel termine di cui all'art. 76 del D.P.R. n.
131/1986.
Infondata anche la eccepita prescrizione della iscrizione a ruolo dell'imposta atteso che la cartella è stata notificata il 4 aprile 2022 e, quindi, nel termine di dieci anni ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. n. 131/1986.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellato alle spese di giudizio liquidate in €. 300,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Campobasso il 17 novembre 2025
Il Presidente relatore dott.ssa Di Lorenzo Carmela