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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/02/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4006/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4006 del 2023 promossa da:
(C.F. ) rappresenta e difesa dall'Avv. Daniela Parte_1 C.F._1
Gentile ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina, Piazza Mercato n. 11, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Rossi CP_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Terracina (LT), via Roma n. 130,
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni di parte ricorrente: “chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, alla luce del decesso della signora , come da certificato di morte depositato nel presente Parte_1
fascicolo telematico. Fa rilevare come la ricorrente fosse stata ammessa al gratuito patrocinio, con provvedimento del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Latina del 17.10.2023. Chiede, pertanto, che la S.V. Ill.ma Voglia procedere alla liquidazione dei compensi, come da istanza e correlata nota spese del 02.09.2024. Conclude affinchè il Giudice Voglia assumere la causa in decisione ai fini della predetta declaratoria, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.”
Pagina 1 Conclusioni di parte resistente: “CHIEDE Che la S.V. Ill.ma, Voglia assumere la causa in decisione, al fine di dichiarare cessata la materia del contendere, con rinuncia ai termini ex art.190
c.p.c.”.
IN FATTO E IN DIRITTO ha depositato ricorso di separazione giudiziale ex art. 473-bis.47 c.p.c. chiedendo Parte_1
di pronunciare la separazione personale delle parti con addebito al resistente, nonché un assegno per il suo mantenimento a carico del marito.
Si è costituito il resistente contestando la versione dei fatti resi dalla ricorrente e chiedendo di porre a suo carico un assegno mensile non superiore a € 200,00 a titolo di mantenimento della moglie, con rigetto della domanda di addebito.
Nelle more del giudizio decedeva la ricorrente come da certificato di morte in atti e il Giudice relatore, rilevato che il decesso di una parte nella materia de quo è astrattamente idonea a provocare la cessazione della materia del contendere, che va pronunciata con sentenza, fissava udienza di discussione, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in cui le parti precisavano come in epigrafe, sicché la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Ai sensi dell'art. 149 c.c. con la morte di uno dei due coniugi si è sciolto il matrimonio delle parti, sicché è cessata la materia del contendere con riguardo alla pronuncia di separazione personale delle parti.
E' evidente che sono venuti meno anche i presupposti per la pronuncia delle domande accessorie alla separazione, attinenti a diritti personalissimi non trasmissibili agli eredi.
Nel caso di specie non è applicabile la pronuncia a S.U 20494 del 2022, che ha acclarato come nel
“caso di pronuncia parziale di divorzio sullo status, con prosecuzione del giudizio al fine dell'attribuzione dell'assegno divorzile, il venir meno di un coniuge nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all'accertamento della debenza dell'assegno dovuto sino al momento del decesso", trattasi, infatti, di pronuncia che si riferisce specificamente ai procedimenti di divorzio in caso di pronuncia di sentenza parziale sullo status, considerato che, come riferito dalla Suprema
Corte nella succitata sentenza a S.U. “pur dopo il decesso del coniuge in corso di causa, un interesse di fatto alla prosecuzione del giudizio possa esistere in capo al coniuge aspirante all'assegno divorzile a vari fini, estranei in sè al processo stesso: per conseguire l'assegno periodico a carico dell'eredità ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9 bis;
per costituirsi il presupposto al fine dell'attribuzione della pensione di reversibilità L. n. 898 del 1970, ex art. 9;
Pagina 2 oppure quale premessa per la quota dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge L. n. 898 del
1970, ex art. 12 bis.”.
Nel caso della separazione, si ritiene, pertanto, ancora attuale l'orientamento espresso dalla
Cassazione già con la sentenza n. 18130 del 2013 (che ha deciso in difformità all'orientamento espresso dall'ordinanza n. 8874 del 2013 e dalla giurisprudenza precedente della Cassazione, v. sent. 17041 del 2007 e 9238 del 1996), confermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 26489 del 2017, con la sentenza n. 4092 del 2018, e da ultimo con l'ordinanza n. 33346 del 2021, secondo il quale gli obblighi di contribuire al mantenimento del coniuge sono personalissimi e non trasmissibili agli eredi, in quanto inscindibilmente connessi ad uno stato personale, e accertabili solo in relazione all'esistenza della persona cui lo status personale si riferisce, sicché il decesso di uno dei due coniugi travolge oltre alla decisione sullo status tutte le domande accessorie alla separazione personale.
Si ritiene, in virtù della pronuncia di cessazione della materia del contendere, di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso r.g. n. 4006 del 2023, così provvede:
“1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensa le spese di lite”.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 21 febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4006 del 2023 promossa da:
(C.F. ) rappresenta e difesa dall'Avv. Daniela Parte_1 C.F._1
Gentile ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Latina, Piazza Mercato n. 11, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Rossi CP_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Terracina (LT), via Roma n. 130,
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni di parte ricorrente: “chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, alla luce del decesso della signora , come da certificato di morte depositato nel presente Parte_1
fascicolo telematico. Fa rilevare come la ricorrente fosse stata ammessa al gratuito patrocinio, con provvedimento del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Latina del 17.10.2023. Chiede, pertanto, che la S.V. Ill.ma Voglia procedere alla liquidazione dei compensi, come da istanza e correlata nota spese del 02.09.2024. Conclude affinchè il Giudice Voglia assumere la causa in decisione ai fini della predetta declaratoria, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.”
Pagina 1 Conclusioni di parte resistente: “CHIEDE Che la S.V. Ill.ma, Voglia assumere la causa in decisione, al fine di dichiarare cessata la materia del contendere, con rinuncia ai termini ex art.190
c.p.c.”.
IN FATTO E IN DIRITTO ha depositato ricorso di separazione giudiziale ex art. 473-bis.47 c.p.c. chiedendo Parte_1
di pronunciare la separazione personale delle parti con addebito al resistente, nonché un assegno per il suo mantenimento a carico del marito.
Si è costituito il resistente contestando la versione dei fatti resi dalla ricorrente e chiedendo di porre a suo carico un assegno mensile non superiore a € 200,00 a titolo di mantenimento della moglie, con rigetto della domanda di addebito.
Nelle more del giudizio decedeva la ricorrente come da certificato di morte in atti e il Giudice relatore, rilevato che il decesso di una parte nella materia de quo è astrattamente idonea a provocare la cessazione della materia del contendere, che va pronunciata con sentenza, fissava udienza di discussione, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in cui le parti precisavano come in epigrafe, sicché la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Ai sensi dell'art. 149 c.c. con la morte di uno dei due coniugi si è sciolto il matrimonio delle parti, sicché è cessata la materia del contendere con riguardo alla pronuncia di separazione personale delle parti.
E' evidente che sono venuti meno anche i presupposti per la pronuncia delle domande accessorie alla separazione, attinenti a diritti personalissimi non trasmissibili agli eredi.
Nel caso di specie non è applicabile la pronuncia a S.U 20494 del 2022, che ha acclarato come nel
“caso di pronuncia parziale di divorzio sullo status, con prosecuzione del giudizio al fine dell'attribuzione dell'assegno divorzile, il venir meno di un coniuge nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all'accertamento della debenza dell'assegno dovuto sino al momento del decesso", trattasi, infatti, di pronuncia che si riferisce specificamente ai procedimenti di divorzio in caso di pronuncia di sentenza parziale sullo status, considerato che, come riferito dalla Suprema
Corte nella succitata sentenza a S.U. “pur dopo il decesso del coniuge in corso di causa, un interesse di fatto alla prosecuzione del giudizio possa esistere in capo al coniuge aspirante all'assegno divorzile a vari fini, estranei in sè al processo stesso: per conseguire l'assegno periodico a carico dell'eredità ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9 bis;
per costituirsi il presupposto al fine dell'attribuzione della pensione di reversibilità L. n. 898 del 1970, ex art. 9;
Pagina 2 oppure quale premessa per la quota dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge L. n. 898 del
1970, ex art. 12 bis.”.
Nel caso della separazione, si ritiene, pertanto, ancora attuale l'orientamento espresso dalla
Cassazione già con la sentenza n. 18130 del 2013 (che ha deciso in difformità all'orientamento espresso dall'ordinanza n. 8874 del 2013 e dalla giurisprudenza precedente della Cassazione, v. sent. 17041 del 2007 e 9238 del 1996), confermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 26489 del 2017, con la sentenza n. 4092 del 2018, e da ultimo con l'ordinanza n. 33346 del 2021, secondo il quale gli obblighi di contribuire al mantenimento del coniuge sono personalissimi e non trasmissibili agli eredi, in quanto inscindibilmente connessi ad uno stato personale, e accertabili solo in relazione all'esistenza della persona cui lo status personale si riferisce, sicché il decesso di uno dei due coniugi travolge oltre alla decisione sullo status tutte le domande accessorie alla separazione personale.
Si ritiene, in virtù della pronuncia di cessazione della materia del contendere, di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso r.g. n. 4006 del 2023, così provvede:
“1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensa le spese di lite”.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 21 febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
Pagina 3