Articolo 99 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 98Articolo 100
Versione
6 maggio 1952
>
Versione
29 aprile 1981
>
Versione
26 dicembre 1987
Art. 99.
(( (Navi destinate al pilotaggio ed uso di altri mezzi).)) ((Per la esplicazione del servizio di pilotaggio ogni corporazione deve essere provvista, ai sensi dell'art. 110, di navi determinate nel numero, nel tipo e nelle caratteristiche dai regolamenti locali di pilotaggio.
Le navi di cui al precedente comma sono condotte dai piloti effettivi delle corporazioni o da marittimi in possesso almeno del titolo professionale di conduttore per il traffico locale.
In caso di necessita' e in via temporanea il comandante del porto puo' autorizzare la corporazione a prendere le navi predette od altro mezzo idoneo in locazione))
Entrata in vigore il 26 dicembre 1987
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente