Versione
6 maggio 1952
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29 aprile 1981
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26 dicembre 1987
26 dicembre 1987
Art. 99.
(( (Navi destinate al pilotaggio ed uso di altri mezzi).)) ((Per la esplicazione del servizio di pilotaggio ogni corporazione deve essere provvista, ai sensi dell'art. 110, di navi determinate nel numero, nel tipo e nelle caratteristiche dai regolamenti locali di pilotaggio.
Le navi di cui al precedente comma sono condotte dai piloti effettivi delle corporazioni o da marittimi in possesso almeno del titolo professionale di conduttore per il traffico locale.
In caso di necessita' e in via temporanea il comandante del porto puo' autorizzare la corporazione a prendere le navi predette od altro mezzo idoneo in locazione))
(( (Navi destinate al pilotaggio ed uso di altri mezzi).)) ((Per la esplicazione del servizio di pilotaggio ogni corporazione deve essere provvista, ai sensi dell'art. 110, di navi determinate nel numero, nel tipo e nelle caratteristiche dai regolamenti locali di pilotaggio.
Le navi di cui al precedente comma sono condotte dai piloti effettivi delle corporazioni o da marittimi in possesso almeno del titolo professionale di conduttore per il traffico locale.
In caso di necessita' e in via temporanea il comandante del porto puo' autorizzare la corporazione a prendere le navi predette od altro mezzo idoneo in locazione))
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- 1. I piani attestati di risanamento nel nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenzaAndrea Di Gregorio · https://www.iusinitinere.it/ · 43.807167
[…] Coerentemente con la sua collocazione sistematica, la rubrica dell'art. 56 fa espresso riferimento alla nozione di “Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento”, il che testimonia l'intento legislativo di dare rilievo ad atti dispositivi del patrimonio del debitore (quali, ad esempio, dimissioni ovvero concessione di nuove garanzie)[6]. […]
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