Art. 26.
Il collegio sindacale e' cosi' composto: dal presidente, da due membri effettivi, da due membri supplenti.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste nomina il presidente e un membro effettivo. L'assemblea nomina gli altri membri.
Il collegio sindacale e' cosi' composto: dal presidente, da due membri effettivi, da due membri supplenti.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste nomina il presidente e un membro effettivo. L'assemblea nomina gli altri membri.