TRIB
Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/11/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1722/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr.ssa NA ME Giudice dr.ssa Giorgia Cotroneo Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1722 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Evola per mandato in atti;
parte ricorrente
CONTRO
, nato a [...], in data [...], Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. DI SALVO ANTONINO GIUSEPPE per mandato in atti;
parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile R.G. n. 1722/2024
Conclusioni delle parti: All'udienza del 3/11/2025 le parti concludevano co- me da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
L'odierno giudizio origina dal ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposto da nei confronti del coniuge sepa- Parte_1
rato . Controparte_1
La ricorrente chiedeva, in via principale, la pronuncia di divorzio dal coniuge, risalendo la sentenza non definitiva di separazione delle parti al 5.11.2020
(sentenza n. 695/2020 emessa dal Tribunale di Termini Imerese, in atti); chie- deva, altresì, la previsione di un assegno divorzile in suo favore pari a € 100,00 mensili;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio , il quale si associava alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'attrice, contestan- do, tuttavia, la domanda di assegno divorzile, tenuto conto che neppure in se- de di separazione era stato previsto un contributo al mantenimento per la stessa.
Esperito inutilmente il tentativo obbligatorio di conciliazione, con provvedi- mento dell'11 aprile 2025, il giudice formulava proposta conciliativa alle stesse e rinviava all'udienza cartolare del 3.11.2025, ove le parti dichiaravano di ac- cettare la proposta conciliativa loro formulata dal giudice e chiedevano che il procedimento venisse assunto in decisione.
***
Orbene, ciò posto nei fatti, si ritiene ricorrano le condizioni di legge per l'ac- coglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Ed infatti:
- 2 - Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile R.G. n. 1722/2024
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imere- se, nella procedura di separazione giudiziale sub. R.G.N. 526/2019, nell'ambito della quale con sentenza parziale n. 695/2020, pubblicata il
5.11.2020 e passata in giudicato, questo tribunale ha pronunciato la sepa- razione personale dei coniugi;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ri- preso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Quanto alle ulteriori domande, si rileva che le parti, all'udienza del 3.11.2025, hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal giudice del seguente te- nore:
1. Pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 5.9.2001 in Bagheria;
2. Compensazione tra le parti delle spese di lite
Orbene, posto che tali condizioni non risultano contrarie all'ordine pubblico né a norme imperative appare opportuno che i rapporti tra le parti siano rego- lati dalle dette condizioni.
In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti anche sulle spese di lite, le stesse vanno compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
defi- nitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bagheria
- 3 - Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile R.G. n. 1722/2024
in data 5.9.2001 da , nata a [...], in Parte_1
data 23/10/1955, e , nato a [...], in Controparte_1
data 23/07/1953, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Co- mune al n. 126, parte II serie A, Uff. 1, dell'anno 2001; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al compe- tente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Termini Imerese, in data 18/11/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
NA ME
- 4 - Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr.ssa NA ME Giudice dr.ssa Giorgia Cotroneo Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1722 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Evola per mandato in atti;
parte ricorrente
CONTRO
, nato a [...], in data [...], Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. DI SALVO ANTONINO GIUSEPPE per mandato in atti;
parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile R.G. n. 1722/2024
Conclusioni delle parti: All'udienza del 3/11/2025 le parti concludevano co- me da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
L'odierno giudizio origina dal ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposto da nei confronti del coniuge sepa- Parte_1
rato . Controparte_1
La ricorrente chiedeva, in via principale, la pronuncia di divorzio dal coniuge, risalendo la sentenza non definitiva di separazione delle parti al 5.11.2020
(sentenza n. 695/2020 emessa dal Tribunale di Termini Imerese, in atti); chie- deva, altresì, la previsione di un assegno divorzile in suo favore pari a € 100,00 mensili;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio , il quale si associava alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'attrice, contestan- do, tuttavia, la domanda di assegno divorzile, tenuto conto che neppure in se- de di separazione era stato previsto un contributo al mantenimento per la stessa.
Esperito inutilmente il tentativo obbligatorio di conciliazione, con provvedi- mento dell'11 aprile 2025, il giudice formulava proposta conciliativa alle stesse e rinviava all'udienza cartolare del 3.11.2025, ove le parti dichiaravano di ac- cettare la proposta conciliativa loro formulata dal giudice e chiedevano che il procedimento venisse assunto in decisione.
***
Orbene, ciò posto nei fatti, si ritiene ricorrano le condizioni di legge per l'ac- coglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Ed infatti:
- 2 - Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile R.G. n. 1722/2024
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imere- se, nella procedura di separazione giudiziale sub. R.G.N. 526/2019, nell'ambito della quale con sentenza parziale n. 695/2020, pubblicata il
5.11.2020 e passata in giudicato, questo tribunale ha pronunciato la sepa- razione personale dei coniugi;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ri- preso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Quanto alle ulteriori domande, si rileva che le parti, all'udienza del 3.11.2025, hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal giudice del seguente te- nore:
1. Pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 5.9.2001 in Bagheria;
2. Compensazione tra le parti delle spese di lite
Orbene, posto che tali condizioni non risultano contrarie all'ordine pubblico né a norme imperative appare opportuno che i rapporti tra le parti siano rego- lati dalle dette condizioni.
In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti anche sulle spese di lite, le stesse vanno compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
defi- nitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bagheria
- 3 - Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile R.G. n. 1722/2024
in data 5.9.2001 da , nata a [...], in Parte_1
data 23/10/1955, e , nato a [...], in Controparte_1
data 23/07/1953, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Co- mune al n. 126, parte II serie A, Uff. 1, dell'anno 2001; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al compe- tente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Termini Imerese, in data 18/11/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
NA ME
- 4 - Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile