Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/02/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 22815 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22815 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CORSARO CARMEN presso la quale C.F._1
elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. CORSARO CARMEN presso la C.F._2
quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/12/2024 le parti, e Parte_1 [...]
chiedevano pronunziarsi cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione CP_1
al matrimonio da loro contratto in POZZUOLI il 15/02/2003 (atto n. 11, P. II, S. A, anno 2003), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in
1
7977/2021.
Aggiungevano che dall'unione tra le parti è nata il [...], maggiorenne non Per_1
economicamente indipendente.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 co cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: alla sig.ra resta assegnata la casa coniugale di sua esclusiva Controparte_1
proprietà in Pozzuoli alla Via Vecchia Campana Parco de Luca, ove convive con la IA;
Per_1
il signor verserà - a mezzo bonifico da effettuarsi anticipatamente Parte_1 entro il giorno 05 di ogni mese- alla signora la somma di € 500,00 mensili – Controparte_1
cinquecento - a titolo di concorso in mantenimento per la IA , studentessa presso la Per_1
facoltà universitaria di giurisprudenza in Napoli e non ancora autosufficiente. La somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Napoli ed a carico del padre al 50%
i coniugi e rinunciano reciprocamente, l'uno nei Controparte_1 Parte_1 confronti dell'altro, all'assegno divorzile relativo al proprio mantenimento essendo entrambi autonomi ed autosufficienti.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Parte_1 Controparte_1
POZZUOLI il 15/02/2003 (atto n. 11, P. II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2003);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• Spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/02/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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