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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 10/10/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
ZU RT, RE
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice
in data 10/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2277/2023 depositato il 01/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INGIUNZIONE n. 0017614 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AVV ACC RETTIFICA 1251 IMU 2014
- SOLLECITO PAGAM n. 313593 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11.07.2023, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha adito questa Corte per l'annullamento del sollecito di pagamento n. 313593/2023, emesso da SO.G.E.T. S.p.A. e notificato in data 11.06.2023, con il quale le veniva ingiunto il pagamento di € 6.968,78
a titolo di IMU per l'anno 2014.
A fondamento della propria domanda, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità della pretesa per l'inesattezza degli importi richiesti. In particolare, ha evidenziato come l'atto presupposto, ovvero l'avviso di accertamento n. 1251 del 30.04.2018, fosse viziato da plurimi errori, tra cui l'inclusione di immobili non di sua proprietà,
l'errata applicazione dell'imposta sulla sua abitazione principale e, soprattutto, la mancata contabilizzazione di due versamenti effettuati per l'anno 2014, per un totale di € 4.400,00 (€ 1.893,00 + € 2.507,00). La ricorrente ha documentato di aver presentato reiterate istanze di autotutela al Comune di Catanzaro, per ottenere la rettifica di tali errori, senza tuttavia ricevere un completo e definitivo riscontro prima dell'avvio della riscossione coattiva.
Si è costituito in giudizio il Comune di Catanzaro, il quale, pur ammettendo di aver parzialmente rettificato in autotutela l'avviso di accertamento originario, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso nel merito. A dire dell'Ente, la mancata impugnazione del suddetto avviso di accertamento nei termini di legge lo avrebbe reso definitivo e non più contestabile, se non per vizi propri degli atti della riscossione.
Si è altresì costituita la concessionaria SO.G.E.T. S.p.A., la quale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e responsabilità, avendo agito sulla base di una lista di carico fornita dal Comune che attestava la certezza e l'esigibilità del credito. La concessionaria ha ribadito la definitività della pretesa per mancata impugnazione dell'atto prodromico.
La causa è stata quindi discussa e decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. Sulle questioni preliminari In via preliminare, si rileva la piena ammissibilità dell'impugnazione del sollecito di pagamento. Come insegna la Suprema Corte, nel processo tributario vige un principio di atipicità degli atti impugnabili, in virtù del quale ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria definita, idonea a incidere sulla sua sfera patrimoniale, è immediatamente ricorribile, a prescindere dal nomen iuris attribuitogli dall'amministrazione (cfr. Cass., Sez. U, 11/05/2018, n. 11457). L'atto in esame, contenendo il dettaglio del debito e l'avvertimento dell'avvio di procedure esecutive, rientra a pieno titolo in tale categoria.
Parimenti, sussiste la legittimazione passiva di entrambi gli enti resistenti. Il Comune di Catanzaro è l'ente impositore, titolare della pretesa sostanziale;
la SO.G.E.T. S.p.A. è l'ente che ha materialmente emesso l'atto impugnato, legittimato quindi a rispondere dei vizi formali e procedurali dello stesso.
2. Sul merito della controversia Il fulcro della difesa delle parti resistenti si basa su un'argomentazione formalmente corretta ma non applicabile al caso di specie: la preclusione della contestazione nel merito a seguito della definitività dell'avviso di accertamento non impugnato.
È pur vero che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/92, la mancata impugnazione dell'atto presupposto rende definitive le questioni relative all'an e al quantum della pretesa. Tuttavia, tale principio incontra un limite invalicabile quando il contribuente oppone alla pretesa un fatto estintivo dell'obbligazione, quale è, per eccellenza, l'avvenuto pagamento.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la definitività della cartella (o dell'atto presupposto) non preclude al contribuente la possibilità di far valere in sede di opposizione all'esecuzione
(o, come in questo caso, all'atto che la preannuncia) l'avvenuto pagamento del dovuto. Il pagamento, infatti, non contesta la legittimità originaria della pretesa, ma ne afferma l'estinzione, totale o parziale. È un fatto che incide non sulla formazione del titolo, ma sulla sua attuale efficacia esecutiva.
Nel caso in esame, la ricorrente ha fornito prova documentale di aver effettuato, per l'annualità 2014, due distinti versamenti: uno di € 1.893,00, regolarmente contabilizzato dal Comune, e un secondo di € 2.507,00, effettuato dalla figlia ma con chiara imputazione alla posizione debitoria della madre.
Il Comune di Catanzaro, pur avendo avviato un procedimento di autotutela a seguito delle istanze della contribuente e avendo parzialmente corretto la propria pretesa, ha colpevolmente omesso di considerare il secondo, cospicuo, versamento. In tal modo, ha violato i principi di correttezza, collaborazione e buona fede che devono informare l'azione amministrativa, sanciti dall'art. 10 della Legge 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente).
L'inerzia e l'errore dell'Ente impositore, che hanno portato all'iscrizione a ruolo di un credito in parte già estinto, costituiscono un vizio che inficia la legittimità della successiva azione di riscossione. Non si può pretendere che il cittadino, dopo aver diligentemente segnalato e documentato un pagamento, subisca un'azione esecutiva per somme non più dovute a causa dell'inefficienza dell'amministrazione.
Pertanto, questa Corte ritiene che il sollecito di pagamento impugnato, e l'ingiunzione presupposta, siano illegittimi nella parte in cui richiedono il pagamento di somme già versate dalla ricorrente.
Alla luce della documentazione agli atti, l'importo totale dovuto dalla sig.ra Ricorrente_1 per l'IMU 2014, come ricalcolato in autotutela dallo stesso Comune, ammonta a € 4.786,58 (solo imposta). A fronte di tale importo, la ricorrente ha documentato versamenti per complessivi € 4.400,00 (€ 1.893,00 + € 2.507,00). Il debito residuo per la sola imposta è quindi pari a € 386,58, a cui andranno aggiunti sanzioni ed interessi calcolati su tale minor importo. La pretesa per quasi 7.000 euro è, dunque, manifestamente infondata.
3. Sulle spese di lite La palese illegittimità della pretesa, originata da un errore imputabile esclusivamente al Comune di Catanzaro, il quale, nonostante le sollecitazioni della contribuente, ha omesso di rettificare compiutamente l'atto, impone la condanna dello stesso alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate come in dispositivo. Si ritiene di dover compensare le spese nei confronti della SO.G.E.T. S.p.A., che ha agito quale mero nudus minister dell'ente impositore, sebbene una maggiore diligenza nella gestione della fase pre- contenziosa sarebbe stata auspicabile.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, Sezione Prima, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto:
ANNULLA il sollecito di pagamento n. 313593/2023 e gli atti presupposti (ingiunzione di pagamento n.
17614/2023), in quanto la pretesa creditoria è in gran parte estinta per avvenuto pagamento.
ACCERTA che il debito residuo della ricorrente per l'IMU 2014 ammonta a € 386,58 a titolo di imposta, oltre sanzioni ed interessi da ricalcolarsi su tale minore importo.
CONDANNA il Comune di Catanzaro al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che si liquidano in € 1.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Compensa le spese di lite nei confronti della SO.G.E.T. S.p.A.
Così deciso in Catanzaro, 10 ottobre 2024.
Il Giudice relatore Roberto Garzulli
Il Presidente Caterina Sgotto
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 10/10/2024 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
ZU RT, RE
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice
in data 10/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2277/2023 depositato il 01/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INGIUNZIONE n. 0017614 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AVV ACC RETTIFICA 1251 IMU 2014
- SOLLECITO PAGAM n. 313593 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11.07.2023, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha adito questa Corte per l'annullamento del sollecito di pagamento n. 313593/2023, emesso da SO.G.E.T. S.p.A. e notificato in data 11.06.2023, con il quale le veniva ingiunto il pagamento di € 6.968,78
a titolo di IMU per l'anno 2014.
A fondamento della propria domanda, la ricorrente ha dedotto l'illegittimità della pretesa per l'inesattezza degli importi richiesti. In particolare, ha evidenziato come l'atto presupposto, ovvero l'avviso di accertamento n. 1251 del 30.04.2018, fosse viziato da plurimi errori, tra cui l'inclusione di immobili non di sua proprietà,
l'errata applicazione dell'imposta sulla sua abitazione principale e, soprattutto, la mancata contabilizzazione di due versamenti effettuati per l'anno 2014, per un totale di € 4.400,00 (€ 1.893,00 + € 2.507,00). La ricorrente ha documentato di aver presentato reiterate istanze di autotutela al Comune di Catanzaro, per ottenere la rettifica di tali errori, senza tuttavia ricevere un completo e definitivo riscontro prima dell'avvio della riscossione coattiva.
Si è costituito in giudizio il Comune di Catanzaro, il quale, pur ammettendo di aver parzialmente rettificato in autotutela l'avviso di accertamento originario, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso nel merito. A dire dell'Ente, la mancata impugnazione del suddetto avviso di accertamento nei termini di legge lo avrebbe reso definitivo e non più contestabile, se non per vizi propri degli atti della riscossione.
Si è altresì costituita la concessionaria SO.G.E.T. S.p.A., la quale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e responsabilità, avendo agito sulla base di una lista di carico fornita dal Comune che attestava la certezza e l'esigibilità del credito. La concessionaria ha ribadito la definitività della pretesa per mancata impugnazione dell'atto prodromico.
La causa è stata quindi discussa e decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. Sulle questioni preliminari In via preliminare, si rileva la piena ammissibilità dell'impugnazione del sollecito di pagamento. Come insegna la Suprema Corte, nel processo tributario vige un principio di atipicità degli atti impugnabili, in virtù del quale ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria definita, idonea a incidere sulla sua sfera patrimoniale, è immediatamente ricorribile, a prescindere dal nomen iuris attribuitogli dall'amministrazione (cfr. Cass., Sez. U, 11/05/2018, n. 11457). L'atto in esame, contenendo il dettaglio del debito e l'avvertimento dell'avvio di procedure esecutive, rientra a pieno titolo in tale categoria.
Parimenti, sussiste la legittimazione passiva di entrambi gli enti resistenti. Il Comune di Catanzaro è l'ente impositore, titolare della pretesa sostanziale;
la SO.G.E.T. S.p.A. è l'ente che ha materialmente emesso l'atto impugnato, legittimato quindi a rispondere dei vizi formali e procedurali dello stesso.
2. Sul merito della controversia Il fulcro della difesa delle parti resistenti si basa su un'argomentazione formalmente corretta ma non applicabile al caso di specie: la preclusione della contestazione nel merito a seguito della definitività dell'avviso di accertamento non impugnato.
È pur vero che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/92, la mancata impugnazione dell'atto presupposto rende definitive le questioni relative all'an e al quantum della pretesa. Tuttavia, tale principio incontra un limite invalicabile quando il contribuente oppone alla pretesa un fatto estintivo dell'obbligazione, quale è, per eccellenza, l'avvenuto pagamento.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la definitività della cartella (o dell'atto presupposto) non preclude al contribuente la possibilità di far valere in sede di opposizione all'esecuzione
(o, come in questo caso, all'atto che la preannuncia) l'avvenuto pagamento del dovuto. Il pagamento, infatti, non contesta la legittimità originaria della pretesa, ma ne afferma l'estinzione, totale o parziale. È un fatto che incide non sulla formazione del titolo, ma sulla sua attuale efficacia esecutiva.
Nel caso in esame, la ricorrente ha fornito prova documentale di aver effettuato, per l'annualità 2014, due distinti versamenti: uno di € 1.893,00, regolarmente contabilizzato dal Comune, e un secondo di € 2.507,00, effettuato dalla figlia ma con chiara imputazione alla posizione debitoria della madre.
Il Comune di Catanzaro, pur avendo avviato un procedimento di autotutela a seguito delle istanze della contribuente e avendo parzialmente corretto la propria pretesa, ha colpevolmente omesso di considerare il secondo, cospicuo, versamento. In tal modo, ha violato i principi di correttezza, collaborazione e buona fede che devono informare l'azione amministrativa, sanciti dall'art. 10 della Legge 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente).
L'inerzia e l'errore dell'Ente impositore, che hanno portato all'iscrizione a ruolo di un credito in parte già estinto, costituiscono un vizio che inficia la legittimità della successiva azione di riscossione. Non si può pretendere che il cittadino, dopo aver diligentemente segnalato e documentato un pagamento, subisca un'azione esecutiva per somme non più dovute a causa dell'inefficienza dell'amministrazione.
Pertanto, questa Corte ritiene che il sollecito di pagamento impugnato, e l'ingiunzione presupposta, siano illegittimi nella parte in cui richiedono il pagamento di somme già versate dalla ricorrente.
Alla luce della documentazione agli atti, l'importo totale dovuto dalla sig.ra Ricorrente_1 per l'IMU 2014, come ricalcolato in autotutela dallo stesso Comune, ammonta a € 4.786,58 (solo imposta). A fronte di tale importo, la ricorrente ha documentato versamenti per complessivi € 4.400,00 (€ 1.893,00 + € 2.507,00). Il debito residuo per la sola imposta è quindi pari a € 386,58, a cui andranno aggiunti sanzioni ed interessi calcolati su tale minor importo. La pretesa per quasi 7.000 euro è, dunque, manifestamente infondata.
3. Sulle spese di lite La palese illegittimità della pretesa, originata da un errore imputabile esclusivamente al Comune di Catanzaro, il quale, nonostante le sollecitazioni della contribuente, ha omesso di rettificare compiutamente l'atto, impone la condanna dello stesso alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate come in dispositivo. Si ritiene di dover compensare le spese nei confronti della SO.G.E.T. S.p.A., che ha agito quale mero nudus minister dell'ente impositore, sebbene una maggiore diligenza nella gestione della fase pre- contenziosa sarebbe stata auspicabile.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, Sezione Prima, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto:
ANNULLA il sollecito di pagamento n. 313593/2023 e gli atti presupposti (ingiunzione di pagamento n.
17614/2023), in quanto la pretesa creditoria è in gran parte estinta per avvenuto pagamento.
ACCERTA che il debito residuo della ricorrente per l'IMU 2014 ammonta a € 386,58 a titolo di imposta, oltre sanzioni ed interessi da ricalcolarsi su tale minore importo.
CONDANNA il Comune di Catanzaro al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che si liquidano in € 1.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Compensa le spese di lite nei confronti della SO.G.E.T. S.p.A.
Così deciso in Catanzaro, 10 ottobre 2024.
Il Giudice relatore Roberto Garzulli
Il Presidente Caterina Sgotto