Articolo 18 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860
Articolo 17Articolo 19
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14 febbraio 1963
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21 novembre 1975
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5 ottobre 2020
Art. 18.

Il diritto al risarcimento dei danni ((nucleari)) causati da un incidente nucleare puo' essere esercitato soltanto contro un esercente che sia responsabile a norma della presente legge; oppure contro l'assicuratore o contro qualsiasi altra persona che abbia dato una garanzia finanziaria all'esercente a norma dell'art. 21. ((6))
Nessun'altra persona e' tenuta al risarcimento dei danni ((nucleari)) causati da un incidente nucleare oltre quanto previsto dal presente articolo. ((6))
Le disposizioni della presente legge non escludono la responsabilita':
1) di ogni persona fisica che dolosamente ha causato danni ((nucleari)) conseguenti ad un incidente nucleare di cui l'esercente non e' responsabile in virtu' dell'art. 15, commi terzo e ultimo, della presente legge; ((6))
2) della persona autorizzata ad esercire un reattore facente parte di un mezzo di trasporto, per danni ((nucleari)) causati da un incidente nucleare, quando un esercente non e' responsabile di questi danni in virtu' dell'art. 16, comma primo, punto b); e dello stesso art. 16, comma secondo, punto b). ((6)) ((Se l'esercente dimostra che il danno nucleare risulta, interamente o in parte, da grave negligenza della persona che ha subito il danno, ovvero da azione od omissione di detta persona intesa a provocare il danno, il tribunale competente puo' esonerare l'esercente, in tutto o in parte, dall'obbligo di risarcimento del danno subito da tale persona)) ((6))
L'esercente ha diritto di rivalsa soltanto:
a) contro la persona fisica che ha causato dolosamente il danno ((nucleare)) ((6))
b) se e nella misura in cui la rivalsa e' prevista da contratto. ((Se l'esercente ha diritto di rivalsa in qualsiasi misura, nei confronti di qualsiasi soggetto, questi non ha diritto di rivalsa, per la stessa misura, nei confronti dell'esercente)) ((6))
Gli istituti di assicurazione per infortuni sul lavoro o di assicurazione contro le malattie professionali, nonche' gli istituti di assicurazione per le assicurazioni facoltative per i danni ((nucleari)) alle persone o alle cose prodotti da incidenti nucleari, non hanno alcuna azione nei confronti dell'esercente dell'impianto nucleare e delle persone solidalmente responsabili con lo stesso ai sensi del primo comma del presente articolo per essere rivalsi di quanto corrisposto per l'assicurazione sociale o facoltativa per danno ((nucleare)) cagionato da incidente nucleare. ((6)) ((Le persone che hanno subito danni nucleari possono far valere i loro diritti ad un risarcimento senza dover intentare procedimenti separati a seconda dell'origine dei fondi destinati a tale risarcimento)) ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 23 luglio 2020, n. 97 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge stessa, di cui e' dato avviso mediante comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 5 ottobre 2020
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