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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 28/01/2026, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1227/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10326/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170086387239000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2025
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249089396258000 VARIE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 781/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente in epigrafe impugnava nei confronti dell'A.d.E.R. un'intimazione di pagamento notificata il
12.3.2025 in relazione alla cartella n. 097 2017 0086387239 000 notificata il 21.9.2017, di € 198,59, ai fini della tassa auto 2014.
Parte ricorrente lamentava l'omessa notifica della cartella prodromica, l'omessa allegazione della relata di notifica della stessa all'intimazione opposta e l'intervenuta prescrizione. Allegava l'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento, con spese da distrarsi.
L'A.d.E.R. si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, con spese da distrarsi, quantificate anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Invocava la notifica della cartella sottesa, seguita da atti interruttivi della prescrizione, come da relate allegate. Eccepiva la mancata integrazione del contraddittorio con l'ente impositore.
Allegava l'estratto di ruolo, cartella esratto anagrafe, con indicazione generica degli allegati.
Non venivano prodotti altri atti.
All'udienza del 27.1.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
In via preliminare va rilevato che poiché le doglianze di Parte ricorrente attengono all'operato dell'A.d.E.
R., non è necessario integrare il contraddittorio nel senso indicato dalla Parte resistente.
Malgrado l'allegazione documentale di Parte resistente non atta a rendere agevole l'individuazione degli atti notificati ed il loro riferimento al titolo sotteso all'intimazione opposta, risulta che la notifica della cartella originaria ai fini della tassa auto 2014 era rituale e che l'intimazione successiva, n. 097 2023
9040053311 000, che recava l'indicazione della stessa cartella sottesa, era stata notificata via pec in data
1.6.2023. Su tali risultanze Parte ricorrente nulla ha contestato.
Mette conto rilevare altresì che da giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 6436/2025, 20476/2025)
l'intimazione di pagamento costituisce un atto rientrante nel novero degli atti impugnabili ex art. 19 D.Lgs.
n. 546/92 e che, se non impugnata nel termine decadenziale, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e preclude al contribuente di eccepire l'eventuale prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare di detto termine. Nel caso di specie, oltre che a risultare interrotta la prescrizione per i titoli e le pretese tributarie di cui agli atti presupposti, Parte ricorrente non ha dato prova di aver impugnato le intimazioni documentate e sopra analizzate.
Il ricorso va pertanto respinto. Le spese sono compensate.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese.
Il Giudice Monocratico
RI Cuppone
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10326/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170086387239000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2025
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249089396258000 VARIE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 781/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente in epigrafe impugnava nei confronti dell'A.d.E.R. un'intimazione di pagamento notificata il
12.3.2025 in relazione alla cartella n. 097 2017 0086387239 000 notificata il 21.9.2017, di € 198,59, ai fini della tassa auto 2014.
Parte ricorrente lamentava l'omessa notifica della cartella prodromica, l'omessa allegazione della relata di notifica della stessa all'intimazione opposta e l'intervenuta prescrizione. Allegava l'atto impugnato, di cui chiedeva l'annullamento, con spese da distrarsi.
L'A.d.E.R. si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, con spese da distrarsi, quantificate anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Invocava la notifica della cartella sottesa, seguita da atti interruttivi della prescrizione, come da relate allegate. Eccepiva la mancata integrazione del contraddittorio con l'ente impositore.
Allegava l'estratto di ruolo, cartella esratto anagrafe, con indicazione generica degli allegati.
Non venivano prodotti altri atti.
All'udienza del 27.1.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
In via preliminare va rilevato che poiché le doglianze di Parte ricorrente attengono all'operato dell'A.d.E.
R., non è necessario integrare il contraddittorio nel senso indicato dalla Parte resistente.
Malgrado l'allegazione documentale di Parte resistente non atta a rendere agevole l'individuazione degli atti notificati ed il loro riferimento al titolo sotteso all'intimazione opposta, risulta che la notifica della cartella originaria ai fini della tassa auto 2014 era rituale e che l'intimazione successiva, n. 097 2023
9040053311 000, che recava l'indicazione della stessa cartella sottesa, era stata notificata via pec in data
1.6.2023. Su tali risultanze Parte ricorrente nulla ha contestato.
Mette conto rilevare altresì che da giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 6436/2025, 20476/2025)
l'intimazione di pagamento costituisce un atto rientrante nel novero degli atti impugnabili ex art. 19 D.Lgs.
n. 546/92 e che, se non impugnata nel termine decadenziale, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e preclude al contribuente di eccepire l'eventuale prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare di detto termine. Nel caso di specie, oltre che a risultare interrotta la prescrizione per i titoli e le pretese tributarie di cui agli atti presupposti, Parte ricorrente non ha dato prova di aver impugnato le intimazioni documentate e sopra analizzate.
Il ricorso va pertanto respinto. Le spese sono compensate.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese.
Il Giudice Monocratico
RI Cuppone