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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/11/2025, n. 5615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5615 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa RA EL Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa RI NA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N1109 /2025 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 08/05/1980 (C.F.: , rappr. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
NOBILE STEFANO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
e da
, n. CATANIA (CT) il 27/10/1984, (C.F.: , rappr. e dif. dall'avv. Parte_2 C.F._2
CA LG RI, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione con decreto del 29.10.2025, a seguito dell'udienza del 27.10.2025 svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 07/03/2025 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a questo Tribunale la pronuncia di Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Catania il 14.09.2006; dalla loro unione sono nate le figlie: in data 13/04/2002 ad oggi economicamente Persona_1 indipendente, e , in data 09/04/2008; Persona_2
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale nell'ambito del giudizio di separazione e di non essersi più riconciliati;
a tal fine allegavano copia della sentenza n. 3229 del 25/07/2023 r.g. 3038/202 3, passata in giudicato in data 17/02/2025; dichiarando di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare.
Il giudice delegato assegnava termine fino al 27.10.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto. Quindi con decreto del 29.10.2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il prescritto Parte_1 Parte_2 periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia sentenza n. 3229 del 25/07/2023 r.g. 3038/202 3, passata in giudicato in data 17/02/2025.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno nel reciproco rispetto;
2) La figlia , maggiorenne, è economicamente indipendente;
Per_1
3) Entrambi i coniugi dispongono di risorse economiche sufficienti al proprio sostentamento e rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento personale da porre a carico dell'altro coniuge. Essi dichiarano altresì di non avere beni immobili in comune e di non avere reciprocamente nulla a pretendere;
4) il Sig. erserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia , minorenne, la Parte_1 Per_2 somma mensile di euro 300,00 da versarsi a mani della madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici Istat;
5) l'affidamento della figlia minore verrà esercitato in maniera congiunta dai genitori, con Per_2 collocamento presso la madre e con esercizio del diritto di visita del padre con modalità ampie e flessibili compatibili con gli impegni ludici e scolastici della figlia;
6) Entrambi i genitori, ciascuno nella misura del 50%, avranno l'obbligo di provvedere alle spese straordinarie di mantenimento della figlia minorenne, individuate secondo le Linee Guida del Tribunale di Catania del 25/07/2018 che qui si intendono richiamate integralmente;
7) i coniugi dichiarano e accettano che l'importo del cd. “assegno unico universale” venga diviso come per legge al 50% tra i genitori”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Catania il 14.09.2006 tra e , Parte_1 Parte_2 matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Catania dell'anno 2006, al n.632, della parte 2, serie A.
Statuisce in ordine all'affidamento ed al mantenimento della figlia minore come in parte motiva. Per_2
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 07/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente
RI NA RA EL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa RA EL Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa RI NA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N1109 /2025 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 08/05/1980 (C.F.: , rappr. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
NOBILE STEFANO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
e da
, n. CATANIA (CT) il 27/10/1984, (C.F.: , rappr. e dif. dall'avv. Parte_2 C.F._2
CA LG RI, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione con decreto del 29.10.2025, a seguito dell'udienza del 27.10.2025 svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 07/03/2025 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a questo Tribunale la pronuncia di Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Catania il 14.09.2006; dalla loro unione sono nate le figlie: in data 13/04/2002 ad oggi economicamente Persona_1 indipendente, e , in data 09/04/2008; Persona_2
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale nell'ambito del giudizio di separazione e di non essersi più riconciliati;
a tal fine allegavano copia della sentenza n. 3229 del 25/07/2023 r.g. 3038/202 3, passata in giudicato in data 17/02/2025; dichiarando di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare.
Il giudice delegato assegnava termine fino al 27.10.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto. Quindi con decreto del 29.10.2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il prescritto Parte_1 Parte_2 periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia sentenza n. 3229 del 25/07/2023 r.g. 3038/202 3, passata in giudicato in data 17/02/2025.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno nel reciproco rispetto;
2) La figlia , maggiorenne, è economicamente indipendente;
Per_1
3) Entrambi i coniugi dispongono di risorse economiche sufficienti al proprio sostentamento e rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento personale da porre a carico dell'altro coniuge. Essi dichiarano altresì di non avere beni immobili in comune e di non avere reciprocamente nulla a pretendere;
4) il Sig. erserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia , minorenne, la Parte_1 Per_2 somma mensile di euro 300,00 da versarsi a mani della madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici Istat;
5) l'affidamento della figlia minore verrà esercitato in maniera congiunta dai genitori, con Per_2 collocamento presso la madre e con esercizio del diritto di visita del padre con modalità ampie e flessibili compatibili con gli impegni ludici e scolastici della figlia;
6) Entrambi i genitori, ciascuno nella misura del 50%, avranno l'obbligo di provvedere alle spese straordinarie di mantenimento della figlia minorenne, individuate secondo le Linee Guida del Tribunale di Catania del 25/07/2018 che qui si intendono richiamate integralmente;
7) i coniugi dichiarano e accettano che l'importo del cd. “assegno unico universale” venga diviso come per legge al 50% tra i genitori”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Catania il 14.09.2006 tra e , Parte_1 Parte_2 matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Catania dell'anno 2006, al n.632, della parte 2, serie A.
Statuisce in ordine all'affidamento ed al mantenimento della figlia minore come in parte motiva. Per_2
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 07/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente
RI NA RA EL