Articolo 19 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88
Articolo 18Articolo 20
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21 marzo 1958
Art. 19. (Versamenti all'erario inerenti al trattamento di quiescenza)

Per il trattamento di quiescenza degli insegnanti inquadrati ai sensi del precedente art. 16, si applica la disposizione contenuta nell'art. 1, primo comma della legge 24 luglio 1954, n. 601. A tali effetti gli interessati devono versare all'Erario quanto fu loro liquidato dallo Stato o dagli Enti ai quali furono demandati i servizi scolastici di educazione fisica a titolo di indennita' una volta tanto con gli interessi legali. Qualora vi sia stata contemporanea percezione di pensione e di assegni di attivita', gli interessati devono altresi' versare le quote di pensione a carico dello Stato eventualmente riscosse durante il servizio di ruolo prestato alle dipendenze degli Enti ai quali furono demandati i servizi scolastici di educazione fisica.
Parimenti e' utile per il trattamento di quiescenza il periodo di tempo decorrente dal 1° ottobre 1946 alla data di cessazione dal servizio di ruolo, ovvero alla data di decorrenza degli effetti economici dell'inquadramento di cui al precedente art. 18.
A tal fine gli interessati sono tenuti al pagamento della normale ritenuta del 6 per cento in conto entrate Tesoro, da computarsi sugli stipendi che sarebbero spettati per il periodo stesso.
Gli interessati possono inoltre chiedere il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato come incaricati o supplenti anteriormente alla data del 1° ottobre 1946, con l'applicazione delle vigenti disposizioni sul riscatto dei servizi non di ruolo.
Qualora la domanda di riscatto venga presentata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il contributo di riscatto verra' calcolato sullo stipendio attribuito al 1° ottobre 1946.
Entrata in vigore il 21 marzo 1958