Art. 5.
L'articolo 127 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 , e' sostituito dal seguente:
"Durante la reggenza e' corrisposto agli interessati il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo ed assimilati, di cui alla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 , sezione D, personale di esercizio degli uffici locali, secondo quadro.
Ai detti reggenti spettano le quote di aggiunta di famiglia, l'indennita' integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, la tredicesima mensilita' e le competenze accessorie nei casi e nella misura previsti dalla legge 11 febbraio 1970, n. 29 ".
L'articolo 127 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 , e' sostituito dal seguente:
"Durante la reggenza e' corrisposto agli interessati il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo ed assimilati, di cui alla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 , sezione D, personale di esercizio degli uffici locali, secondo quadro.
Ai detti reggenti spettano le quote di aggiunta di famiglia, l'indennita' integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni, la tredicesima mensilita' e le competenze accessorie nei casi e nella misura previsti dalla legge 11 febbraio 1970, n. 29 ".