Art. 1.
E' concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 110.000.000 nelle spese che l'Ente medesimo ha dovuto sostenere durante il periodo dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956 per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e della Caramola, nella Basilicata.
E' concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 110.000.000 nelle spese che l'Ente medesimo ha dovuto sostenere durante il periodo dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956 per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e della Caramola, nella Basilicata.