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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/12/2025, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 811/2023
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore dott. Maria Laura Benini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 811/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Lucia Samaras ed elettivamente domiciliati presso lo studio Law and Business, sito in Modena, in Via Muratori n. 134;
APPELLANTI contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Carbone ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Tricase (LE), in Via Cadorna n. 11;
APPELLATA
AD OGGETTO: - MORTE - RISARCIMENTO AN Controparte_2 pagina 1 di 10 CONCLUSIONI come da note scritte per l'udienza del 22.04.2025:
APPELLANTI: «NEL MERITO - Accertare e dichiarare che il danno mortale subito dalla de cuius in qualità di trasportata sulla Persona_1 Parte_3
Golf Tg. BD364WD è riconducibile a circostanza casuale e non per responsabilità del proprietario e conducente ed ex coniuge che comunque in qualità di trasportata aveva acquisito i diritti risarcitori;
- Accertare e dichiarare che e Parte_1 Pt_2 rispettivamente marito e figlio della de cuius
[...] Persona_2
(trasportata sulla Golf Tg. BD364WD deceduta in circostanze
[...] casuali e non per responsabilità del proprietario e conducente ed ex coniuge della autovettura de quo), hanno acquisito a seguito di tale decesso, con la qualità di erede legittimo, i diritti risarcitori;
- Condannare, per l'effetto, a Controparte_1 risarcire agli appellanti per la morte del genitore materno,
[...]
, tutti i danni, materiali, patrimoniali e morali conseguenti Persona_2 all'incidente de quo nella misura che verrà determinata dall'Ill.mo Tribunale adito in corso di causa e, comunque, per una somma non inferiore ad € 100.000,00 come potrà essere determinata in giudizio secondo l'orientamento delle Tabelle di Milano, tenuto conto dell'età della de cuius, delle aspettative future di lavoro, del reddito percepito negli ultimi anni e del suo supporto verso la famiglia di origine, oltre al danno da perdita del rapporto parentale e, per l'effetto, in una somma, solo per questa fattispecie di danno, non inferiore ad € 168.250,00 e non superiore ad €336.500,00 per ogni singolo erede. IN VIA ISTRUTTORIA - Ammettersi CTU volta a quantificare l'effettivo risarcimento del danno patito dagli appellanti e sotto Parte_1 Parte_2 ogni sua forma, oltre che per la perdita della madre, Persona_2
. - Nella denegata ipotesi che si pensasse di ritenere il
[...] Parte_1 responsabile di condotta illecita nella causazione del sinistro de quo ammettersi CTU volta a ricostruire l'AN del sinistro e le responsabilità ad esso annesse. Comunque condannare al pagamento dei compensi di causa di entrambi i Controparte_1 gradi del giudizio da distrarre a favore del costituito avvocato ai sensi e per gli effetti di legge».
APPELLATO: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis: I) rigettare integralmente l'avverso appello e, per lo effetto, confermare in ogni sua parte l'Ordinanza del primo Giudice;
II) in ogni caso, rigettare le avverse domande poiché improponibili, inammissibili, prescritte, infondate in fatto e in diritto e indimostrate, secondo le ragioni tutte specificate nei propri scritti difensivi;
III) solo in via estremamente gradata, riconoscere e dare atto che insussistenti ed indimostrate sono le voci di danno indicate in citazione e le somme ex adverso richieste e rigettare le stesse;
pagina 2 di 10 IV) con vittoria di spese e competenze di lite. In via Istruttoria: ci si oppone e si chiede il rigetto della chiesta CTU volta a quantificare i pretesi danni perché palesemente inammissibile in quanto quelli postulati in questo giudizio (materiale/esistenziale/morale/da perdita del rapporto parentale) non rientrano all'evidenza nell'ambito dell'accertamento “tecnico” demandabile all'Ausiliario del Giudice, dovendo invece formare oggetto di allegazione e prova (nella specie non fornita) ad opera delle sole controparti. Ci si oppone altresì alla chiesta CTU volta a ricostruire “l'an del sinistro e le responsabilità ad esso connesse”, perché trattasi di richiesta mai avanzata ex adverso in primo grado oltre che di accertamento sostanzialmente non esperibile a fronte di sinistro stradale verificatosi all'estero con unico veicolo coinvolto già rottamato per stessa ammissione di . Parte_1
LA CORTE
Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Modena la compagnia assicuratrice per sentirla Controparte_1 condannare al versamento del risarcimento dei danni subiti per la morte della moglie
, deceduta a causa di un sinistro stradale, Persona_2 verificatosi il 15.07.2016 in Kairoun (Tunisia), in seguito ad uscita di strada del veicolo condotto dal ricorrente medesimo. B. Con atto d'intervento volontario ex art. 105 c.p.c., si costituiva in giudizio figlio dell'attore, per far valere le proprie pretese risarcitorie, Parte_2 sovrapponibili a quelle del padre. si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, il Controparte_3 difetto di legittimazione ad causam e ad processum del in quanto unico Parte_1 responsabile del sinistro, e la prescrizione dei diritti postulati sia dal padre sia dal figlio e chiedendo, nel merito, la reiezione delle domande risarcitorie, in quanto infondate. D. Con ordinanza ex art. 702ter cpc n. 1200/2023, il Tribunale di Modena rigettava entrambe le domande risarcitorie. E. Avverso l'ordinanza proponevano appello e Parte_1 Parte_2 formulando tre motivi d'appello: 1) sulla errata ricostruzione del sinistro ed errata valutazione della documentazione agli atti di causa – errata interpretazione della normativa in tema di responsabilità del conducente – decisione ultra petitum;
2) sulla errata interpretazione della normativa in materia di prescrizione;
3) sulla infondata e immotivata condanna alle spese di lite. pagina 3 di 10 F. Si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione Controparte_1 dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto. G. All'esito delle conclusioni, precisate dalle parti con note scritte per l'udienza cartolare del 17.01.2025, la Corte tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella estensione massima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La causa trae origine da un sinistro stradale avvenuto in data 15.07.2016 a Kairoun (Tunisia) a causa del quale è deceduta Persona_2
, moglie di e madre di i quali convenivano in
[...] Parte_1 Parte_2 giudizio la compagnia assicuratrice che assicurava la Controparte_1 responsabilità civile del veicolo del primo, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro sia a titolo proprio sia a titolo ereditario. 2. Il Tribunale di Modena rigettava le domande risarcitorie ritenendo, da un lato, come il sinistro stradale si fosse verificato per colpa esclusiva di al quale, in Parte_1 quanto conducente del veicolo e non terzo trasportato, non competeva alcun risarcimento ai sensi dell'art. 129 c.d.a. e, dall'altro, come il diritto risarcitorio di Pt_2 si fosse prescritto, essendo decorsi più di cinque anni dal sinistro (2016) alla
[...] domanda avanzata in giudizio (2022). 3. e impugnano l'ordinanza affidando le proprie censure Parte_1 Parte_2
a tre motivi, contenenti più ragioni.
3.1 Con il primo, gli appellanti lamentano l'errata ricostruzione del sinistro, l'errata valutazione della documentazione allegata agli atti e l'errata interpretazione della normativa in tema di responsabilità del conducente, sostenendo il Giudice abbia adottato una decisione ultra petitum nella parte in cui ha statuito sulla responsabilità in assenza di alcuna domanda di accertamento della stessa.
3.2 Con il secondo, gli appellanti censurano l'ordinanza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto prescritto il diritto al risarcimento del danno di Parte_2 sostenendo, per un verso, che egli avesse realizzato molteplici atti interruttivi della prescrizione e, per un altro, che il termine per la stessa fosse di sei anni in caso di qualificazione del fatto come reato (id est omicidio stradale o lesioni personali stradali) e, dunque, non prescritto.
3.3. Con il terzo, gli appellanti lamentano la condanna alle spese di lite, considerata la scarsa attività compiuta dalla difesa avversaria, non avendo neppure partecipato al procedimento di mediazione.
pagina 4 di 10
3.4 L'appello è infondato per i motivi che seguono.
4. Ai fini di una esauriente e logica esposizione delle ragioni logico-giuridiche poste a fondamento della decisione, la Corte ritiene più agevole esaminare separatamente le domande risarcitorie degli appellanti. 4.1 chiede la condanna della propria compagnia assicuratrice al Parte_1 risarcimento di «tutti i danni, sia materiali, patrimoniali che morali» (ricorso ex art. 702 bis c.p.c.), subiti sia a titolo proprio sia a titolo ereditario. 4.2 Ciò considerato, la Corte preliminarmente rammenta come, ai sensi dell'art. 129 c.d.a., «non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro», ritenendo, pertanto, necessaria una breve ricostruzione del fatto storico al fine di verificarne la riconducibilità o meno del sinistro alla condotta del e, Parte_1 dunque, alla sua sfera di responsabilità, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, secondo i quali si potrebbe prescindere da tale accertamento. 4.3 Orbene, in proposito risulta necessaria una disamina della documentazione allegata agli atti e, in particolare, del rapporto del sinistro stradale, redatto dalle autorità tunisine, intervenute sul luogo e nell'immediatezza del fatto e della dichiarazione redatta dallo stesso conducente nel modulo di constatazione amichevole dell'incidente. 4.3.1 In primo luogo, il documento n. 2 prodotto dalla difesa e allegato al Pt_1 ricorso ex art. 702 bis ha ad oggetto il «Verbale d'accertamento in un incidente stradale», redatto dal tenente capo della guardia stradale di Kairouan, Persona_3 nel quale, l'autorità tunisina, dopo aver eseguito una serie di accertamenti sul luogo del sinistro – relativi sia alle condizioni del conducente sia alla conformazione Parte_1 della strada «retta in tutte le direzioni», «asfaltata e coperta di catrame in tutta la sua larghezza», con «superficie piatta» e priva di pubblica illuminazione ma con «visibilità chiara, usando l'illuminosità» sia alle condizioni generali quali il clima «mite», il traffico «medio» e l'insussistenza di «barriere che impediscono la visibilità del conducente» (pag. 12) – concludevano sostenendo «l'autovettura si è deviata dalla strada verso il lato destro e poi si è schiantata contro un albero d'eucalipto» e che le cause fossero «distrazione durante la guida che ha causato l'uscita dell'autovettura della sua strada originale e la sua collisione con un albero d'eucalipto» (pag. 9). Vi è un ulteriore riferimento alla distrazione nella parte in cui il verbalizzante individua le contravvenzioni a carico del conducente, sostenendo «distrazione durante la guida che ha causato l'uscita dell'autovettura dalla sua strada originale e la sua collisione con un albero di eucalipto» (pag. 7). 4.3.2 Orbene, quanto detto è già di per sé sufficiente a ritenere Parte_1
l'unico responsabile della verificazione del sinistro, ma, ad abundantiam, la Corte pagina 5 di 10 intende valorizzare un ulteriore elemento corroborante tale ricostruzione, ossia quanto redatto dallo stesso conducente nel modulo di constatazione amichevole di incidente laddove, nell'apposita sezione dedicata al «grafico dell'incidente al momento dell'urto», dichiarava «causa distrazione l'auto finiva contro una pianta» (doc. 5.1, fasc. . Pt_1
Tale dichiarazione, resa dallo stesso conducente, non può che assumere valore confessorio, considerata, peraltro, l'assenza di altri soggetti in grado di formulare una versione alternativa del fatto, essendosi trattato di un sinistro autonomo. In proposito, si rammenta come «L'art. 143 del Codice delle Assicurazioni, nella lettura consolidata della giurisprudenza di questa Corte, prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore debba essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario» (Cass. III sez., ord. n. 4010/2018, non massimata).
4.4 In conclusione, la dichiarazione confessoria del conducente – unitamente ai rilievi posti in essere dalla Polizia Stradale Tunisina – pone definitivamente ed inequivocabilmente fine a modo di pietra tombale a qualsiasi ricostruzione alternativa dell'evento.
5. Deve, quindi, concludersi che la causa del sinistro e vieppiù delle conseguenze mortali patite dalla moglie e madre dei ricorrenti, devono ricondursi in via esclusiva con altissima probabilità, che invero rasenta quasi la certezza assoluta, alla imprudente ed imperita condotta di guida del Del resto, si è condivisibilmente affermato Parte_1 che «con riguardo all'illecito civile si ha interruzione del nesso di causalità per effetto del comportamento sopravvenuto di altro soggetto (che può identificarsi anche con lo stesso danneggiato) quando il fatto di costui si ponga, ai sensi dell'art. 41, comma secondo, cod. pen., come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito, …….» «…..in presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee.>> (Cass. civ., Sez. III, 12/09/2005, n. 18094 e conformemente ex pagina 6 di 10 multis: Cass. civ., Sez. III, 13/03/2007, n. 5839; Cass. civ., Sez. III, 05/01/2010, n. 25; Cass. civ., Sez. III, 22/12/2011, n. 28299 e quanto alla giurisprudenza di merito Corte di Appello di Roma, sentenza n. 136/2011). 5.1 Conseguentemente, quale accertato unico responsabile del sinistro, il Pt_1 non può godere dei vantaggi dell'assicurazione in base alla citata previsione di cui
[...] all'art. 129 c.d.a., la quale costituisce «corollario del principio generale, sotteso all'intera materia della responsabilità civile, che esclude in radice che l'autore dell'illecito possa conseguire il risarcimento del danno che egli stesso si è provocato, ossia che possa considerarsi danno risarcibile quello che taluno procura a sé stesso (cfr. Cass. n. 27544/2017, Cass. n. 6988/2003 e Cass. n. 3957/1994); principio 'scolpito' nella norma cardine dell'art. 2043 c.c., che prevede che il danno ingiusto sia provocato
“ad altri” e onera del risarcimento l'autore del danno, inteso come soggetto necessariamente diverso dal danneggiato;
principio, infine, ribadito dall'art. 12, comma 1, della Direttiva 2009/103/CE del 16.9.3009» [Cass. Sez. U -
, Sentenza n. 35318 del 30/11/2022 (Rv. 666369 - 01)]. 5.2 A diversa conclusione si giungerebbe, invece, con riferimento al riconoscimento del danno morale nella sua veste di danno c.d. terminale, «ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso» [Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23153 del 17/09/2019 (Rv. 655508 - 01)]. Trattasi, dunque, del danno eventualmente subito dal terzo trasportato a causa del sinistro, a seguito del quale sia, poi, deceduto, e di cui i congiunti richiedano il risarcimento iure hereditatis. In questo caso, infatti, nonostante il danno sia reclamato dagli eredi, è pur sempre maturato in capo al terzo trasportato. 5.2.1 Nel caso di specie, la Corte ritiene non vi sia la prova di una sopravvivenza cosciente, della donna, successiva al sinistro. Dalla produzione documentale del Pt_1 infatti, si apprende che la donna, subito dopo il sinistro, «è stata portata all'ospedale da parte della protezione civile di Kairouan» e che la stessa, secondo quanto certificato all'ingresso in ospedale dal Dr. medico d'urgenza presso l'unità di Persona_4 chirurgia d'Aghalba, si presentava già «in arresto cardiorespiratorio, deformazione dei 4 membri, ecchimosi orbitale, midriasi bilaterale, espistassi. La paziente ha subito una rianimazione durante 40 minuti ma senza ripresa» (pag. 19 di 76 all. n. 2 fasc. . Pt_1
pagina 7 di 10 5.2.2 A fronte di ciò, non può darsi luogo ad alcun risarcimento del danno richiesto iure hereditatis in quanto la morte della terza trasportata è sopravvenuta a brevissima distanza di tempo dal sinistro, non potendo ritenersi che la vittima abbia avuto una qualche stimabile percezione dell'imminenza dell'exitus.
5.3 Per tutto quanto detto, la domanda risarcitoria di è infondata e Parte_1 andrà, pertanto, rigettata per le ragioni esposte.
6. La domanda risarcitoria di è, invece, improponibile, per le ragioni Parte_2 che seguono. 6.1 Preliminarmente, la Corte rammenta come l'art. 145 c.d.a. definisca le condizioni di procedibilità dell'azione di risarcimento danni da circolazione stradale, prevedendo la necessaria e preventiva formulazione di una richiesta risarcitoria tramite raccomandata A/R, contenente specifici contenuti ai sensi degli artt. 148 e 149 c.d.a., alla compagnia assicuratrice. Come ha avuto modo di pronunciarsi la Suprema Corte nell'ordinanza correttamente citata dalla compagnia assicuratrice (Cass. VI sez. n. 31376/2021), «in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, l'onere del preventivo invio da parte del danneggiato di una richiesta risarcitoria configura una condizione di procedibilità della domanda, avente finalità deflattiva del contenzioso giudiziario (…) «L'art. 145 c.d.a. subordina la proponibilità in sede giurisdizionale della domanda di risarcimento dei danni alla persona sofferti in conseguenza di sinistro stradale, al decorso di novanta giorni (c.d. spatium deliberandi) a far data dalla ricezione da parte dell'impresa di assicurazione di un'istanza di risarcimento inoltrata dal danneggiato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, «avendo osservato le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 148 (…) L'obbligo del preventivo invio da parte del danneggiato di una richiesta risarcitoria dal contenuto positivamente . definito configura, pertanto, una vera e propria condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la cui ratio va individuata nella necessità di favorire il soddisfacimento stragiudiziale delle pretese risarcitorie a fini deflattivi delle controversie, consentendo all'impresa assicuratrice di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato, con benefici effetti sul sistema economico generale. E, secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità (formatosi in relazione all'art. 22 della legge n. 990 del 1969, ma pianamente riferibile anche all'analogo art. 145 c.d.a.), cui si intende dare espressa continuità, il mancato adempimento dell'onere della previa richiesta di risarcimento determina l'improponibilità della domanda, rivelabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in Cassazione, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, e salva la preclusione del giudicato, anche implicito (cfr. Cass. 26/10/2009, n. 22597; Cass.
pagina 8 di 10 25/08/2006, n. 18493; Cass. 21/12/2004, n. 23696; Cass. 21/05/2004, n. 9700; Cass. 21/02/2003, n. 2655)». 6.2 Nel caso di specie, dunque, occorre verificare se, prima della comparsa di intervento in giudizio, abbia realizzato la condizione di procedibilità così Parte_2 come richiesto dalla norma citata. 6.2.1 Orbene, dalla disamina della documentazione allegata agli atti emerge quanto segue. 6.2.2 In data 14.02.2017 (sette mesi dopo il sinistro), l'Avv. Roncaglia inoltrava la lettera raccomandata di messa in mora contenente la prima richiesta risarcitoria «in nome e per conto del sig. », a con la quale demandava «la Parte_1 CP_1 liquidazione di tutti i danni materiali e lesioni fisiche dirette ed indirette in via stragiudiziale» in favore del proprio assistito (doc. 4 fasc. . Pt_1
6.2.3 L'istanza di mediazione del 26.02.2018 risulta redatta dal solo Parte_1 il quale, «in qualità di erede della trasportata , nonché in Persona_5 qualità di danneggiato» chiedeva di procedere «alla liquidazione di tutti i danni materiali e lesioni fisiche dirette ed indirette in via stragiudiziale» (doc. 6 fasc. . Pt_1
6.2.4 Il verbale di mediazione del 26.03.2018 fa esclusivo riferimento al Pt_1 nella parte in cui vengono riportate le parti istanti «l'Avv. Francesco Messori
[...]
Roncaglia, in nome e per conto del Sig. » (doc. 7 fasc. . CP_4 Pt_1
6.2.5 Da ultimo, nel ricorso ex 702 bis c.p.c., depositato in data 18.11.2021, introdotto dal solo , non vi è alcun riferimento al figlio né nell'intestazione Parte_1 dell'atto né nel corpo nel testo e risulta proposto sulla premessa secondo la quale «il ricorrente è ex coniuge ed erede della de cuius Persona_2
». Vi è un unico riferimento al figlio al primo punto delle conclusioni del
[...] ricorso ove il ricorrente sosteneva come la coniuge «in qualità di Parte_1 trasportata avesse acquistato i diritti risarcitori e tali diritti a seguito del suo decesso sono trasmessi agli eredi legittimi e legittimari dunque all'ex coniuge ed al figlio minore in questa sede rappresentato dal padre quale esercente la sua potestà genitoriale», in assenza, in ogni caso, di alcuna indicazione nominativa e identificativa del figlio.
6.3 Ciò posto, risulta evidente come gli atti interruttivi o di messa in mora, prodotti in giudizio si riferiscano tutti al solo e come, dunque, nessuna Parte_1 richiesta stragiudiziale sia mai pervenuta alla compagnia assicuratrice da parte del figlio. Conseguentemente, la domanda di è improponibile e andrà, pertanto, Parte_2 dichiarata tale.
7. Per tutto quanto detto, l'appello è infondato e andrà, pertanto, rigettato.
pagina 9 di 10 8. Le spese di lite, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore desunto dal disputandum e dal DM 147/2022, applicabile ratione temporis, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
9. Ricorre per gli appellanti la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1- quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 nei confronti di avverso l'ordinanza n. Parte_2 Controparte_1
1200/2023 del Tribunale di Modena, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
-rigetta l'appello proposto;
-condanna e alla rifusione a favore di Parte_1 Parte_2 [...] della somma di euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CP_1
CPA come per legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 1-quater d.p.r. 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Deciso in Bologna il 5 dicembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pietro Iovino Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
pagina 10 di 10
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore dott. Maria Laura Benini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 811/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Lucia Samaras ed elettivamente domiciliati presso lo studio Law and Business, sito in Modena, in Via Muratori n. 134;
APPELLANTI contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Carbone ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Tricase (LE), in Via Cadorna n. 11;
APPELLATA
AD OGGETTO: - MORTE - RISARCIMENTO AN Controparte_2 pagina 1 di 10 CONCLUSIONI come da note scritte per l'udienza del 22.04.2025:
APPELLANTI: «NEL MERITO - Accertare e dichiarare che il danno mortale subito dalla de cuius in qualità di trasportata sulla Persona_1 Parte_3
Golf Tg. BD364WD è riconducibile a circostanza casuale e non per responsabilità del proprietario e conducente ed ex coniuge che comunque in qualità di trasportata aveva acquisito i diritti risarcitori;
- Accertare e dichiarare che e Parte_1 Pt_2 rispettivamente marito e figlio della de cuius
[...] Persona_2
(trasportata sulla Golf Tg. BD364WD deceduta in circostanze
[...] casuali e non per responsabilità del proprietario e conducente ed ex coniuge della autovettura de quo), hanno acquisito a seguito di tale decesso, con la qualità di erede legittimo, i diritti risarcitori;
- Condannare, per l'effetto, a Controparte_1 risarcire agli appellanti per la morte del genitore materno,
[...]
, tutti i danni, materiali, patrimoniali e morali conseguenti Persona_2 all'incidente de quo nella misura che verrà determinata dall'Ill.mo Tribunale adito in corso di causa e, comunque, per una somma non inferiore ad € 100.000,00 come potrà essere determinata in giudizio secondo l'orientamento delle Tabelle di Milano, tenuto conto dell'età della de cuius, delle aspettative future di lavoro, del reddito percepito negli ultimi anni e del suo supporto verso la famiglia di origine, oltre al danno da perdita del rapporto parentale e, per l'effetto, in una somma, solo per questa fattispecie di danno, non inferiore ad € 168.250,00 e non superiore ad €336.500,00 per ogni singolo erede. IN VIA ISTRUTTORIA - Ammettersi CTU volta a quantificare l'effettivo risarcimento del danno patito dagli appellanti e sotto Parte_1 Parte_2 ogni sua forma, oltre che per la perdita della madre, Persona_2
. - Nella denegata ipotesi che si pensasse di ritenere il
[...] Parte_1 responsabile di condotta illecita nella causazione del sinistro de quo ammettersi CTU volta a ricostruire l'AN del sinistro e le responsabilità ad esso annesse. Comunque condannare al pagamento dei compensi di causa di entrambi i Controparte_1 gradi del giudizio da distrarre a favore del costituito avvocato ai sensi e per gli effetti di legge».
APPELLATO: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis: I) rigettare integralmente l'avverso appello e, per lo effetto, confermare in ogni sua parte l'Ordinanza del primo Giudice;
II) in ogni caso, rigettare le avverse domande poiché improponibili, inammissibili, prescritte, infondate in fatto e in diritto e indimostrate, secondo le ragioni tutte specificate nei propri scritti difensivi;
III) solo in via estremamente gradata, riconoscere e dare atto che insussistenti ed indimostrate sono le voci di danno indicate in citazione e le somme ex adverso richieste e rigettare le stesse;
pagina 2 di 10 IV) con vittoria di spese e competenze di lite. In via Istruttoria: ci si oppone e si chiede il rigetto della chiesta CTU volta a quantificare i pretesi danni perché palesemente inammissibile in quanto quelli postulati in questo giudizio (materiale/esistenziale/morale/da perdita del rapporto parentale) non rientrano all'evidenza nell'ambito dell'accertamento “tecnico” demandabile all'Ausiliario del Giudice, dovendo invece formare oggetto di allegazione e prova (nella specie non fornita) ad opera delle sole controparti. Ci si oppone altresì alla chiesta CTU volta a ricostruire “l'an del sinistro e le responsabilità ad esso connesse”, perché trattasi di richiesta mai avanzata ex adverso in primo grado oltre che di accertamento sostanzialmente non esperibile a fronte di sinistro stradale verificatosi all'estero con unico veicolo coinvolto già rottamato per stessa ammissione di . Parte_1
LA CORTE
Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Modena la compagnia assicuratrice per sentirla Controparte_1 condannare al versamento del risarcimento dei danni subiti per la morte della moglie
, deceduta a causa di un sinistro stradale, Persona_2 verificatosi il 15.07.2016 in Kairoun (Tunisia), in seguito ad uscita di strada del veicolo condotto dal ricorrente medesimo. B. Con atto d'intervento volontario ex art. 105 c.p.c., si costituiva in giudizio figlio dell'attore, per far valere le proprie pretese risarcitorie, Parte_2 sovrapponibili a quelle del padre. si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, il Controparte_3 difetto di legittimazione ad causam e ad processum del in quanto unico Parte_1 responsabile del sinistro, e la prescrizione dei diritti postulati sia dal padre sia dal figlio e chiedendo, nel merito, la reiezione delle domande risarcitorie, in quanto infondate. D. Con ordinanza ex art. 702ter cpc n. 1200/2023, il Tribunale di Modena rigettava entrambe le domande risarcitorie. E. Avverso l'ordinanza proponevano appello e Parte_1 Parte_2 formulando tre motivi d'appello: 1) sulla errata ricostruzione del sinistro ed errata valutazione della documentazione agli atti di causa – errata interpretazione della normativa in tema di responsabilità del conducente – decisione ultra petitum;
2) sulla errata interpretazione della normativa in materia di prescrizione;
3) sulla infondata e immotivata condanna alle spese di lite. pagina 3 di 10 F. Si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione Controparte_1 dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto. G. All'esito delle conclusioni, precisate dalle parti con note scritte per l'udienza cartolare del 17.01.2025, la Corte tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella estensione massima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La causa trae origine da un sinistro stradale avvenuto in data 15.07.2016 a Kairoun (Tunisia) a causa del quale è deceduta Persona_2
, moglie di e madre di i quali convenivano in
[...] Parte_1 Parte_2 giudizio la compagnia assicuratrice che assicurava la Controparte_1 responsabilità civile del veicolo del primo, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro sia a titolo proprio sia a titolo ereditario. 2. Il Tribunale di Modena rigettava le domande risarcitorie ritenendo, da un lato, come il sinistro stradale si fosse verificato per colpa esclusiva di al quale, in Parte_1 quanto conducente del veicolo e non terzo trasportato, non competeva alcun risarcimento ai sensi dell'art. 129 c.d.a. e, dall'altro, come il diritto risarcitorio di Pt_2 si fosse prescritto, essendo decorsi più di cinque anni dal sinistro (2016) alla
[...] domanda avanzata in giudizio (2022). 3. e impugnano l'ordinanza affidando le proprie censure Parte_1 Parte_2
a tre motivi, contenenti più ragioni.
3.1 Con il primo, gli appellanti lamentano l'errata ricostruzione del sinistro, l'errata valutazione della documentazione allegata agli atti e l'errata interpretazione della normativa in tema di responsabilità del conducente, sostenendo il Giudice abbia adottato una decisione ultra petitum nella parte in cui ha statuito sulla responsabilità in assenza di alcuna domanda di accertamento della stessa.
3.2 Con il secondo, gli appellanti censurano l'ordinanza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto prescritto il diritto al risarcimento del danno di Parte_2 sostenendo, per un verso, che egli avesse realizzato molteplici atti interruttivi della prescrizione e, per un altro, che il termine per la stessa fosse di sei anni in caso di qualificazione del fatto come reato (id est omicidio stradale o lesioni personali stradali) e, dunque, non prescritto.
3.3. Con il terzo, gli appellanti lamentano la condanna alle spese di lite, considerata la scarsa attività compiuta dalla difesa avversaria, non avendo neppure partecipato al procedimento di mediazione.
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3.4 L'appello è infondato per i motivi che seguono.
4. Ai fini di una esauriente e logica esposizione delle ragioni logico-giuridiche poste a fondamento della decisione, la Corte ritiene più agevole esaminare separatamente le domande risarcitorie degli appellanti. 4.1 chiede la condanna della propria compagnia assicuratrice al Parte_1 risarcimento di «tutti i danni, sia materiali, patrimoniali che morali» (ricorso ex art. 702 bis c.p.c.), subiti sia a titolo proprio sia a titolo ereditario. 4.2 Ciò considerato, la Corte preliminarmente rammenta come, ai sensi dell'art. 129 c.d.a., «non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro», ritenendo, pertanto, necessaria una breve ricostruzione del fatto storico al fine di verificarne la riconducibilità o meno del sinistro alla condotta del e, Parte_1 dunque, alla sua sfera di responsabilità, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, secondo i quali si potrebbe prescindere da tale accertamento. 4.3 Orbene, in proposito risulta necessaria una disamina della documentazione allegata agli atti e, in particolare, del rapporto del sinistro stradale, redatto dalle autorità tunisine, intervenute sul luogo e nell'immediatezza del fatto e della dichiarazione redatta dallo stesso conducente nel modulo di constatazione amichevole dell'incidente. 4.3.1 In primo luogo, il documento n. 2 prodotto dalla difesa e allegato al Pt_1 ricorso ex art. 702 bis ha ad oggetto il «Verbale d'accertamento in un incidente stradale», redatto dal tenente capo della guardia stradale di Kairouan, Persona_3 nel quale, l'autorità tunisina, dopo aver eseguito una serie di accertamenti sul luogo del sinistro – relativi sia alle condizioni del conducente sia alla conformazione Parte_1 della strada «retta in tutte le direzioni», «asfaltata e coperta di catrame in tutta la sua larghezza», con «superficie piatta» e priva di pubblica illuminazione ma con «visibilità chiara, usando l'illuminosità» sia alle condizioni generali quali il clima «mite», il traffico «medio» e l'insussistenza di «barriere che impediscono la visibilità del conducente» (pag. 12) – concludevano sostenendo «l'autovettura si è deviata dalla strada verso il lato destro e poi si è schiantata contro un albero d'eucalipto» e che le cause fossero «distrazione durante la guida che ha causato l'uscita dell'autovettura della sua strada originale e la sua collisione con un albero d'eucalipto» (pag. 9). Vi è un ulteriore riferimento alla distrazione nella parte in cui il verbalizzante individua le contravvenzioni a carico del conducente, sostenendo «distrazione durante la guida che ha causato l'uscita dell'autovettura dalla sua strada originale e la sua collisione con un albero di eucalipto» (pag. 7). 4.3.2 Orbene, quanto detto è già di per sé sufficiente a ritenere Parte_1
l'unico responsabile della verificazione del sinistro, ma, ad abundantiam, la Corte pagina 5 di 10 intende valorizzare un ulteriore elemento corroborante tale ricostruzione, ossia quanto redatto dallo stesso conducente nel modulo di constatazione amichevole di incidente laddove, nell'apposita sezione dedicata al «grafico dell'incidente al momento dell'urto», dichiarava «causa distrazione l'auto finiva contro una pianta» (doc. 5.1, fasc. . Pt_1
Tale dichiarazione, resa dallo stesso conducente, non può che assumere valore confessorio, considerata, peraltro, l'assenza di altri soggetti in grado di formulare una versione alternativa del fatto, essendosi trattato di un sinistro autonomo. In proposito, si rammenta come «L'art. 143 del Codice delle Assicurazioni, nella lettura consolidata della giurisprudenza di questa Corte, prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore debba essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario» (Cass. III sez., ord. n. 4010/2018, non massimata).
4.4 In conclusione, la dichiarazione confessoria del conducente – unitamente ai rilievi posti in essere dalla Polizia Stradale Tunisina – pone definitivamente ed inequivocabilmente fine a modo di pietra tombale a qualsiasi ricostruzione alternativa dell'evento.
5. Deve, quindi, concludersi che la causa del sinistro e vieppiù delle conseguenze mortali patite dalla moglie e madre dei ricorrenti, devono ricondursi in via esclusiva con altissima probabilità, che invero rasenta quasi la certezza assoluta, alla imprudente ed imperita condotta di guida del Del resto, si è condivisibilmente affermato Parte_1 che «con riguardo all'illecito civile si ha interruzione del nesso di causalità per effetto del comportamento sopravvenuto di altro soggetto (che può identificarsi anche con lo stesso danneggiato) quando il fatto di costui si ponga, ai sensi dell'art. 41, comma secondo, cod. pen., come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito, …….» «…..in presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o succedutisi nel tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee.>> (Cass. civ., Sez. III, 12/09/2005, n. 18094 e conformemente ex pagina 6 di 10 multis: Cass. civ., Sez. III, 13/03/2007, n. 5839; Cass. civ., Sez. III, 05/01/2010, n. 25; Cass. civ., Sez. III, 22/12/2011, n. 28299 e quanto alla giurisprudenza di merito Corte di Appello di Roma, sentenza n. 136/2011). 5.1 Conseguentemente, quale accertato unico responsabile del sinistro, il Pt_1 non può godere dei vantaggi dell'assicurazione in base alla citata previsione di cui
[...] all'art. 129 c.d.a., la quale costituisce «corollario del principio generale, sotteso all'intera materia della responsabilità civile, che esclude in radice che l'autore dell'illecito possa conseguire il risarcimento del danno che egli stesso si è provocato, ossia che possa considerarsi danno risarcibile quello che taluno procura a sé stesso (cfr. Cass. n. 27544/2017, Cass. n. 6988/2003 e Cass. n. 3957/1994); principio 'scolpito' nella norma cardine dell'art. 2043 c.c., che prevede che il danno ingiusto sia provocato
“ad altri” e onera del risarcimento l'autore del danno, inteso come soggetto necessariamente diverso dal danneggiato;
principio, infine, ribadito dall'art. 12, comma 1, della Direttiva 2009/103/CE del 16.9.3009» [Cass. Sez. U -
, Sentenza n. 35318 del 30/11/2022 (Rv. 666369 - 01)]. 5.2 A diversa conclusione si giungerebbe, invece, con riferimento al riconoscimento del danno morale nella sua veste di danno c.d. terminale, «ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus", se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso» [Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23153 del 17/09/2019 (Rv. 655508 - 01)]. Trattasi, dunque, del danno eventualmente subito dal terzo trasportato a causa del sinistro, a seguito del quale sia, poi, deceduto, e di cui i congiunti richiedano il risarcimento iure hereditatis. In questo caso, infatti, nonostante il danno sia reclamato dagli eredi, è pur sempre maturato in capo al terzo trasportato. 5.2.1 Nel caso di specie, la Corte ritiene non vi sia la prova di una sopravvivenza cosciente, della donna, successiva al sinistro. Dalla produzione documentale del Pt_1 infatti, si apprende che la donna, subito dopo il sinistro, «è stata portata all'ospedale da parte della protezione civile di Kairouan» e che la stessa, secondo quanto certificato all'ingresso in ospedale dal Dr. medico d'urgenza presso l'unità di Persona_4 chirurgia d'Aghalba, si presentava già «in arresto cardiorespiratorio, deformazione dei 4 membri, ecchimosi orbitale, midriasi bilaterale, espistassi. La paziente ha subito una rianimazione durante 40 minuti ma senza ripresa» (pag. 19 di 76 all. n. 2 fasc. . Pt_1
pagina 7 di 10 5.2.2 A fronte di ciò, non può darsi luogo ad alcun risarcimento del danno richiesto iure hereditatis in quanto la morte della terza trasportata è sopravvenuta a brevissima distanza di tempo dal sinistro, non potendo ritenersi che la vittima abbia avuto una qualche stimabile percezione dell'imminenza dell'exitus.
5.3 Per tutto quanto detto, la domanda risarcitoria di è infondata e Parte_1 andrà, pertanto, rigettata per le ragioni esposte.
6. La domanda risarcitoria di è, invece, improponibile, per le ragioni Parte_2 che seguono. 6.1 Preliminarmente, la Corte rammenta come l'art. 145 c.d.a. definisca le condizioni di procedibilità dell'azione di risarcimento danni da circolazione stradale, prevedendo la necessaria e preventiva formulazione di una richiesta risarcitoria tramite raccomandata A/R, contenente specifici contenuti ai sensi degli artt. 148 e 149 c.d.a., alla compagnia assicuratrice. Come ha avuto modo di pronunciarsi la Suprema Corte nell'ordinanza correttamente citata dalla compagnia assicuratrice (Cass. VI sez. n. 31376/2021), «in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, l'onere del preventivo invio da parte del danneggiato di una richiesta risarcitoria configura una condizione di procedibilità della domanda, avente finalità deflattiva del contenzioso giudiziario (…) «L'art. 145 c.d.a. subordina la proponibilità in sede giurisdizionale della domanda di risarcimento dei danni alla persona sofferti in conseguenza di sinistro stradale, al decorso di novanta giorni (c.d. spatium deliberandi) a far data dalla ricezione da parte dell'impresa di assicurazione di un'istanza di risarcimento inoltrata dal danneggiato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, «avendo osservato le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 148 (…) L'obbligo del preventivo invio da parte del danneggiato di una richiesta risarcitoria dal contenuto positivamente . definito configura, pertanto, una vera e propria condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la cui ratio va individuata nella necessità di favorire il soddisfacimento stragiudiziale delle pretese risarcitorie a fini deflattivi delle controversie, consentendo all'impresa assicuratrice di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato, con benefici effetti sul sistema economico generale. E, secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità (formatosi in relazione all'art. 22 della legge n. 990 del 1969, ma pianamente riferibile anche all'analogo art. 145 c.d.a.), cui si intende dare espressa continuità, il mancato adempimento dell'onere della previa richiesta di risarcimento determina l'improponibilità della domanda, rivelabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in Cassazione, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, e salva la preclusione del giudicato, anche implicito (cfr. Cass. 26/10/2009, n. 22597; Cass.
pagina 8 di 10 25/08/2006, n. 18493; Cass. 21/12/2004, n. 23696; Cass. 21/05/2004, n. 9700; Cass. 21/02/2003, n. 2655)». 6.2 Nel caso di specie, dunque, occorre verificare se, prima della comparsa di intervento in giudizio, abbia realizzato la condizione di procedibilità così Parte_2 come richiesto dalla norma citata. 6.2.1 Orbene, dalla disamina della documentazione allegata agli atti emerge quanto segue. 6.2.2 In data 14.02.2017 (sette mesi dopo il sinistro), l'Avv. Roncaglia inoltrava la lettera raccomandata di messa in mora contenente la prima richiesta risarcitoria «in nome e per conto del sig. », a con la quale demandava «la Parte_1 CP_1 liquidazione di tutti i danni materiali e lesioni fisiche dirette ed indirette in via stragiudiziale» in favore del proprio assistito (doc. 4 fasc. . Pt_1
6.2.3 L'istanza di mediazione del 26.02.2018 risulta redatta dal solo Parte_1 il quale, «in qualità di erede della trasportata , nonché in Persona_5 qualità di danneggiato» chiedeva di procedere «alla liquidazione di tutti i danni materiali e lesioni fisiche dirette ed indirette in via stragiudiziale» (doc. 6 fasc. . Pt_1
6.2.4 Il verbale di mediazione del 26.03.2018 fa esclusivo riferimento al Pt_1 nella parte in cui vengono riportate le parti istanti «l'Avv. Francesco Messori
[...]
Roncaglia, in nome e per conto del Sig. » (doc. 7 fasc. . CP_4 Pt_1
6.2.5 Da ultimo, nel ricorso ex 702 bis c.p.c., depositato in data 18.11.2021, introdotto dal solo , non vi è alcun riferimento al figlio né nell'intestazione Parte_1 dell'atto né nel corpo nel testo e risulta proposto sulla premessa secondo la quale «il ricorrente è ex coniuge ed erede della de cuius Persona_2
». Vi è un unico riferimento al figlio al primo punto delle conclusioni del
[...] ricorso ove il ricorrente sosteneva come la coniuge «in qualità di Parte_1 trasportata avesse acquistato i diritti risarcitori e tali diritti a seguito del suo decesso sono trasmessi agli eredi legittimi e legittimari dunque all'ex coniuge ed al figlio minore in questa sede rappresentato dal padre quale esercente la sua potestà genitoriale», in assenza, in ogni caso, di alcuna indicazione nominativa e identificativa del figlio.
6.3 Ciò posto, risulta evidente come gli atti interruttivi o di messa in mora, prodotti in giudizio si riferiscano tutti al solo e come, dunque, nessuna Parte_1 richiesta stragiudiziale sia mai pervenuta alla compagnia assicuratrice da parte del figlio. Conseguentemente, la domanda di è improponibile e andrà, pertanto, Parte_2 dichiarata tale.
7. Per tutto quanto detto, l'appello è infondato e andrà, pertanto, rigettato.
pagina 9 di 10 8. Le spese di lite, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore desunto dal disputandum e dal DM 147/2022, applicabile ratione temporis, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
9. Ricorre per gli appellanti la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1- quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 nei confronti di avverso l'ordinanza n. Parte_2 Controparte_1
1200/2023 del Tribunale di Modena, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
-rigetta l'appello proposto;
-condanna e alla rifusione a favore di Parte_1 Parte_2 [...] della somma di euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CP_1
CPA come per legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 1-quater d.p.r. 115/02 e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante di una somma pari all'importo del contributo unificato.
Deciso in Bologna il 5 dicembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pietro Iovino Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
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