Art. 9. 1. Sono abrogati l' articolo 18, commi primo e secondo , l' articolo 25, commi primo e secondo , e l' articolo 27, commi primo e secondo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 .
Nota all'art. 9:
Si trascrive il testo delle disposizioni del R.D. n. 37/1934 abrogate dal presente articolo:
"Art. 18, commi primo e secondo. - Le prove scritte si svolgono nell'ordine seguente:
a) diritto civile e commerciale;
b) diritto e procedura penale;
c) procedura civile .
I temi debbono essere formulati in modo che il candidato possa dimostrare la conoscenza dei princi'pi teorici e l'attitudine a farne applicazione ai casi pratici. Puo' essere richiesta anche la formulazione di atti processuali".
"Art. 25, commi primo e secondo. - Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneita' in tutte le prove scritte a norma dell'art. 27.
Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di nove punti".
"Art. 27, commi primo e secondo. - Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale, e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti cosi' assegnati, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.
Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo il disposto dell'art. 25 comma secondo, del presente decreto".
Nota all'art. 9:
Si trascrive il testo delle disposizioni del R.D. n. 37/1934 abrogate dal presente articolo:
"Art. 18, commi primo e secondo. - Le prove scritte si svolgono nell'ordine seguente:
a) diritto civile e commerciale;
b) diritto e procedura penale;
c) procedura civile .
I temi debbono essere formulati in modo che il candidato possa dimostrare la conoscenza dei princi'pi teorici e l'attitudine a farne applicazione ai casi pratici. Puo' essere richiesta anche la formulazione di atti processuali".
"Art. 25, commi primo e secondo. - Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneita' in tutte le prove scritte a norma dell'art. 27.
Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di nove punti".
"Art. 27, commi primo e secondo. - Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale, e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti cosi' assegnati, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.
Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo il disposto dell'art. 25 comma secondo, del presente decreto".