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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/12/2025, n. 2869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2869 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 6087 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: azione ex art. 524 c.c.; Tra
rapp.to e difeso, giusta procura a margine Parte_1 dell'atto di citazione, dall'avv. Virginia Chierchia, presso il cui studio sito in Torre Annunziata, alla Via Roma n. 190, elettivamente domicilia -attore- E
E CP_1 Controparte_2 CP_3
e costituzione e risposta, dall' Avv. Francesco Cangiano, presso il cui studio sito in Napoli, alla via Chiaia n. 216, elettivamente domiciliano -convenute- Conclusioni delle parti: Come da verbale d'udienza del 15.09.2025. Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, CP_1
e assumendo di e Controparte_2 CP_3 di della somma di euro 50.000,00, deceduto a Persona_1
Mil 2.2020, e dichiarando, per questa ragione, di essere stato danneggiato dall'atto di rinuncia all'eredità sottoscritto dalle convenute il 02.04.2021; per questa ragione, impugnava la rinuncia all'eredità ex art.524 c.c., chiedendo di essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome e luogo delle rinunzianti, allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari sino alla concorrenza del proprio credito, e, per l'effetto ordinare la trascrizione della domanda giudiziale, con vittoria di spese e competenze di lite nel presente giudizio. Costituitesi regolarmente in giudizio CP_1 CP_2
e contestavano tu
[...] CP_3 dalla controparte, poiché infondate in fatto e in diritto, chiedendo dichiararsi, in via preliminare, la carenza della propria legittimazione passiva, non essendo a nessun titolo debitrici di nel merito, chiedevano il rigetto di qualsiasi Parte_1 ta dall'attore poiché infondata in fatto e in
1 diritto, con condanna al pagamento delle spese di giustizia ed onorari. Il Giudice, all'udienza del 15.09.2025, tratteneva la causa in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.. Orbene, ed in via preliminare, va respinta l'eccezione avanzata da e volta a CP_1 Controparte_2 CP_3 dic zio presente giudizio. In proposito, giova ricordare che – secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio. Nel caso concreto, va evidenziato come l'azione di cui all'art. 524 c.c., vede come unico legittimato passivo l'erede rinunciante (Cassazione civile sez. VI - 23/07/2020, n. 15664), qualità rivestita dalle odierne convenute. Dunque, la domanda proposta attiene al merito della pretesa avendo contestato le convenute la fondatezza del diritto azionato dall'attore, ovvero la circostanza che quest'ultimo vanti un credito nei loro riguardi, e non la propria legittimazione passiva che, invece, per quanto prospettato, sussiste. Venendo al merito della pretesa, la domanda è fondata e va pertanto accolta per i motivi di seguito evidenziati. L'art. 524 c.c. disciplina il diritto dei creditori del chiamato all'eredità, di potersi far autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunciante al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Orbene, fondamento del disposto dell'art. 524 c.c. è l'esigenza di assicurare idonea protezione ai creditori del chiamato all'eredità rispetto ad un atto che può importare un danno per gli stessi, quale, appunto, la rinuncia all'eredità devoluta al debitore (Cass. Civ., Sez. 2, Sent. n. 2394 del 10/08/1974), rinuncia eseguita a fronte di un relictum di segno positivo, e della prevedibile insufficienza dei beni dello stesso debitore a soddisfare del tutto le ragioni dei creditori (Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 8519 del 29/04/2016). L'azione in oggetto, infatti “non implica che il debitore rinunciante all'eredità o i suoi creditori impugnanti la rinuncia
2 acquistino la qualità di erede, continuando il primo a non essere partecipe dell'eredità, che, appunto, ha rifiutato di accettare, ed essendo riconosciuta ai secondi esclusivamente la possibilità di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti” (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 17866 del 24/11/2003) L'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, peraltro conformemente alla recente sentenza degli Ermellini, pronunciatisi in subiecta materia da ultimo con sentenza n. 5994 del 4 marzo 2020, afferma che i due soli presupposti applicativi dell'art. 524 c.c. sono l'esistenza (recte la pre- esistenza) del credito al momento della rinunzia e la sussistenza di un danno prevedibile alla platea dei creditori. Muovendo le mosse dalla prima delle condizioni elencante, id est dall'esistenza del credito vantato, giova precisare che si registra un'uniformità di opinioni, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, circa la sufficienza della presenza di una valida fonte del credito, restando ininfluente rispetto alla legittimazione all'azione la circostanza che questo sia liquido o esigibile. Dubbi sorgono in merito al legittimo esperimento dell'azione in parola da parte di titolari di crediti condizionati ed eventuali. Nonostante voci contrarie avanzate nel formante dottrinale, è da preferire la tesi più prudente che ne esclude l'ammissibilità, argomentando dal diverso tenore letterale dell'art. 524 c.c.rispetto al disposto dell'art. 2901 c.c., dettato in materia di azione revocatoria, che include expressis verbis tale tipologia di crediti nella portata applicativa del rimedio. Ciò consente di inferire che laddove il legislatore abbia voluto ricomprendere i crediti condizionali o eventuali nell'alveo di una data disciplina normativa li ha espressamente considerati, il che non è a dirsi con riguardo al testo normativo in commento. In relazione invece alla sussistenza - attuale o potenziale - di un prevedibile danno alle ragioni del ceto creditorio, quale conseguenza diretta o indiretta della rinunzia all'eredità. La giurisprudenza ritiene sufficiente la mera prevedibilità del danno, ponendo il relativo onere della prova in capo al creditore istante. Ebbene, alla stregua delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta in giudizio, nella fattispecie in esame sussistono entrambi i presupposti dell'azione esperita da nei confronti delle convenute. E' infatti pacifico Parte_1
– tenuto conto dalla documentazione depositata in atti - che per sua stessa ammissione, era creditore del de Parte_1
al momento del decesso da parte di Persona_1 quest'ultimo e tale circostanza risulta pacifica e non contestata (cfr. documentazione in atti). Per tali motivi la domanda va accolta e per l'effetto autorizza ad accettare l'eredità in nome e luogo delle Parte_1 rinunzianti, allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari sino alla
3 concorrenza del credito pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00). Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-accoglie la domanda e per l'effetto autorizza ad Parte_1 accettare l'eredità in nome e luogo delle rin po di soddisfarsi sui beni ereditari sino alla concorrenza del credito pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
-ordina la trascrizione della domanda giudiziale ai fini della opponibilità ai terzi;
-condanna e al CP_1 Controparte_2 CP_3 pagamento e ali Parte_1
e stragiudiziali, e che liquida in complessivi 7.616,00, oltre € 542,00 per spese e rimborso forfettario del 15 ex art. 2 DM n. 55/2014, oltre IVA e CpA e con attribuzione in favore dell'Avv. Virginia Chierchia dichiaratasi antistataria. Torre Annunziata, 18 dicembre 2025. il giudice onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma
1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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rapp.to e difeso, giusta procura a margine Parte_1 dell'atto di citazione, dall'avv. Virginia Chierchia, presso il cui studio sito in Torre Annunziata, alla Via Roma n. 190, elettivamente domicilia -attore- E
E CP_1 Controparte_2 CP_3
e costituzione e risposta, dall' Avv. Francesco Cangiano, presso il cui studio sito in Napoli, alla via Chiaia n. 216, elettivamente domiciliano -convenute- Conclusioni delle parti: Come da verbale d'udienza del 15.09.2025. Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, CP_1
e assumendo di e Controparte_2 CP_3 di della somma di euro 50.000,00, deceduto a Persona_1
Mil 2.2020, e dichiarando, per questa ragione, di essere stato danneggiato dall'atto di rinuncia all'eredità sottoscritto dalle convenute il 02.04.2021; per questa ragione, impugnava la rinuncia all'eredità ex art.524 c.c., chiedendo di essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome e luogo delle rinunzianti, allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari sino alla concorrenza del proprio credito, e, per l'effetto ordinare la trascrizione della domanda giudiziale, con vittoria di spese e competenze di lite nel presente giudizio. Costituitesi regolarmente in giudizio CP_1 CP_2
e contestavano tu
[...] CP_3 dalla controparte, poiché infondate in fatto e in diritto, chiedendo dichiararsi, in via preliminare, la carenza della propria legittimazione passiva, non essendo a nessun titolo debitrici di nel merito, chiedevano il rigetto di qualsiasi Parte_1 ta dall'attore poiché infondata in fatto e in
1 diritto, con condanna al pagamento delle spese di giustizia ed onorari. Il Giudice, all'udienza del 15.09.2025, tratteneva la causa in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.. Orbene, ed in via preliminare, va respinta l'eccezione avanzata da e volta a CP_1 Controparte_2 CP_3 dic zio presente giudizio. In proposito, giova ricordare che – secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, in particolare, si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire, è la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio. Nel caso concreto, va evidenziato come l'azione di cui all'art. 524 c.c., vede come unico legittimato passivo l'erede rinunciante (Cassazione civile sez. VI - 23/07/2020, n. 15664), qualità rivestita dalle odierne convenute. Dunque, la domanda proposta attiene al merito della pretesa avendo contestato le convenute la fondatezza del diritto azionato dall'attore, ovvero la circostanza che quest'ultimo vanti un credito nei loro riguardi, e non la propria legittimazione passiva che, invece, per quanto prospettato, sussiste. Venendo al merito della pretesa, la domanda è fondata e va pertanto accolta per i motivi di seguito evidenziati. L'art. 524 c.c. disciplina il diritto dei creditori del chiamato all'eredità, di potersi far autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunciante al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Orbene, fondamento del disposto dell'art. 524 c.c. è l'esigenza di assicurare idonea protezione ai creditori del chiamato all'eredità rispetto ad un atto che può importare un danno per gli stessi, quale, appunto, la rinuncia all'eredità devoluta al debitore (Cass. Civ., Sez. 2, Sent. n. 2394 del 10/08/1974), rinuncia eseguita a fronte di un relictum di segno positivo, e della prevedibile insufficienza dei beni dello stesso debitore a soddisfare del tutto le ragioni dei creditori (Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 8519 del 29/04/2016). L'azione in oggetto, infatti “non implica che il debitore rinunciante all'eredità o i suoi creditori impugnanti la rinuncia
2 acquistino la qualità di erede, continuando il primo a non essere partecipe dell'eredità, che, appunto, ha rifiutato di accettare, ed essendo riconosciuta ai secondi esclusivamente la possibilità di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti” (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 17866 del 24/11/2003) L'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, peraltro conformemente alla recente sentenza degli Ermellini, pronunciatisi in subiecta materia da ultimo con sentenza n. 5994 del 4 marzo 2020, afferma che i due soli presupposti applicativi dell'art. 524 c.c. sono l'esistenza (recte la pre- esistenza) del credito al momento della rinunzia e la sussistenza di un danno prevedibile alla platea dei creditori. Muovendo le mosse dalla prima delle condizioni elencante, id est dall'esistenza del credito vantato, giova precisare che si registra un'uniformità di opinioni, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, circa la sufficienza della presenza di una valida fonte del credito, restando ininfluente rispetto alla legittimazione all'azione la circostanza che questo sia liquido o esigibile. Dubbi sorgono in merito al legittimo esperimento dell'azione in parola da parte di titolari di crediti condizionati ed eventuali. Nonostante voci contrarie avanzate nel formante dottrinale, è da preferire la tesi più prudente che ne esclude l'ammissibilità, argomentando dal diverso tenore letterale dell'art. 524 c.c.rispetto al disposto dell'art. 2901 c.c., dettato in materia di azione revocatoria, che include expressis verbis tale tipologia di crediti nella portata applicativa del rimedio. Ciò consente di inferire che laddove il legislatore abbia voluto ricomprendere i crediti condizionali o eventuali nell'alveo di una data disciplina normativa li ha espressamente considerati, il che non è a dirsi con riguardo al testo normativo in commento. In relazione invece alla sussistenza - attuale o potenziale - di un prevedibile danno alle ragioni del ceto creditorio, quale conseguenza diretta o indiretta della rinunzia all'eredità. La giurisprudenza ritiene sufficiente la mera prevedibilità del danno, ponendo il relativo onere della prova in capo al creditore istante. Ebbene, alla stregua delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta in giudizio, nella fattispecie in esame sussistono entrambi i presupposti dell'azione esperita da nei confronti delle convenute. E' infatti pacifico Parte_1
– tenuto conto dalla documentazione depositata in atti - che per sua stessa ammissione, era creditore del de Parte_1
al momento del decesso da parte di Persona_1 quest'ultimo e tale circostanza risulta pacifica e non contestata (cfr. documentazione in atti). Per tali motivi la domanda va accolta e per l'effetto autorizza ad accettare l'eredità in nome e luogo delle Parte_1 rinunzianti, allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari sino alla
3 concorrenza del credito pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00). Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-accoglie la domanda e per l'effetto autorizza ad Parte_1 accettare l'eredità in nome e luogo delle rin po di soddisfarsi sui beni ereditari sino alla concorrenza del credito pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
-ordina la trascrizione della domanda giudiziale ai fini della opponibilità ai terzi;
-condanna e al CP_1 Controparte_2 CP_3 pagamento e ali Parte_1
e stragiudiziali, e che liquida in complessivi 7.616,00, oltre € 542,00 per spese e rimborso forfettario del 15 ex art. 2 DM n. 55/2014, oltre IVA e CpA e con attribuzione in favore dell'Avv. Virginia Chierchia dichiaratasi antistataria. Torre Annunziata, 18 dicembre 2025. il giudice onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma
1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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