Art. 21.
Quando ambedue i coniugi sono iscritti nello stesso albo, professionale dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali per l'assistenza sanitaria e' dovuto un solo contributo personale che e' posto a carico del marito.
Quando ambedue i coniugi sono iscritti nello stesso albo, professionale dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali per l'assistenza sanitaria e' dovuto un solo contributo personale che e' posto a carico del marito.