Decreto cautelare 9 marzo 2021
Ordinanza cautelare 24 marzo 2021
Sentenza 12 gennaio 2022
Decreto cautelare 15 febbraio 2022
Accoglimento
Sentenza breve 21 marzo 2022
Parere definitivo 27 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 12/01/2022, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/01/2022
N. 00025/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01387/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1387 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Comune di Lecce, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi, n. 16;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato il 14 settembre 2020, con cui il Dirigente del Settore Welfare Casa e Pubblica Istruzione - Ufficio Casa del Comune di Lecce ha espresso il diniego alla richiesta di regolarizzazione del rapporto locativo ex art. 20 della L.R. n. 10 del 2014 presentata dal ricorrente, con invito a quest’ultimo “a rilasciare senza indugio l’alloggio predetto libero da persone e cose”;
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del Dirigente del Settore Welfare Casa e Pubblica Istruzione - Ufficio Casa del Comune di Lecce, con cui è stata rigettata l'istanza di riesame ed annullamento in autotutela presentata dal ricorrente in data 16 ottobre 2020;
- di ogni altro atto agli stessi presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2021 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti il difensore di parte ricorrente avv.to V. Pellegrino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 13 novembre 2020 e depositato il 19 novembre 2020 il ricorrente, residente nell’immobile e.r.p. ubicato in Lecce alla Via -OMISSIS-con la moglie -OMISSIS-e la loro figlia minore-OMISSIS-insieme al di lui fratello -OMISSIS-(già assegnatario del predetto alloggio, assegnazione dichiarata decaduta con provvedimento del 23 luglio 2020 prot. n.-OMISSIS-del Dirigente del Settore Welfare- Casa del Comune di Lecce), ha impugnato, domandandone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato il 14 settembre 2020, con cui il Dirigente del Settore Welfare Casa e Pubblica Istruzione - Ufficio Casa del Comune di Lecce ha espresso il diniego alla richiesta di regolarizzazione del rapporto locativo ex art. 20 della L.R. Puglia n. 10 del 2014 presentata dal ricorrente (con invito a quest’ultimo “a rilasciare senza indugio l’alloggio predetto libero da persone e cose”) per difetto del requisito di cui alla lettera a) del comma 3 dell’art. 20 della L. R. Puglia n. 10 del 2014 in quanto “alla luce delle risultanze istruttorie emerse si evince che la sig.ra -OMISSIS-[…] moglie del sig. -OMISSIS-alla data di avvio del procedimento (ovvero al 14.03.2019), assegnatario dell’alloggio in via -OMISSIS-, è proprietaria dell’abitazione sita in -OMISSIS- […] e che ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 4 della L.R. 10/14 risulta ancora far parte del nucleo familiare dell’assegnatario” sicchè “ai sensi dell’art. 20 della LR n. 10/14 non si configura né la condizione di occupazione abusiva, né di cessione a terzi dell’alloggio da parte del sig. -OMISSIS-, in quanto come risulta dalle verifiche anagrafiche effettuate il sig. -OMISSIS-insieme al fratello sig. -OMISSIS- e al coniuge ed alla figlia di quest’ultimo, costituiscono un unico nucleo familiare”. Ha, altresì, impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS-del Dirigente del Settore Welfare Casa e Pubblica Istruzione - Ufficio Casa del Comune di Lecce con cui è stata rigettata l'istanza di riesame ed annullamento in autotutela presentata dal ricorrente in data 16 ottobre 2020 e ogni altro atto agli stessi presupposto, connesso e consequenziale.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione e falsa applicazione art. 3 e 20 L.R. n. 10/2014, violazione art. 3 Costituzione, eccesso di potere, difetto di istruttoria;
2) violazione e falsa applicazione art. 20 L.R. n. 10/2014, difetto di istruttoria sotto differente profilo;
3) illegittimità per incostituzionalità dell’art. 20 L.R. n. 10/2014, violazione del diritto all’abitazione.
2. In data 30 novembre 2020 si è costituito in giudizio il Comune di Lecce.
3. Con atto notificato l’8 marzo 2021 e depositato in giudizio lo stesso giorno il ricorrente ha avanzato domanda di tutela cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. chiedendo la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti già impugnati a mezzo del ricorso introduttivo. In particolare, a sostegno dell’allegato periculum in mora parte ricorrente ha rappresentato che de il Tribunale Civile di Lecce con decisione del 25 febbraio 2021, comunicata l’1 marzo 2021, ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da -OMISSIS-avverso il provvedimento di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio e.r.p. di che trattasi (provvedimento che era stato, invece, in precedenza sospeso con decreto inaudita altera parte del 12 novembre 2020).
4. Con decreto cautelare presidenziale n.-OMISSIS-è stata respinta la domanda di tutela cautelare monocratica formulata da parte ricorrente osservando che “non si ravvisa la presenza dei presupposti di legge per la concessione della invocata tutela cautelare monocratica urgente, tenuto conto sia che l’impugnato provvedimento comunale di rigetto della richiesta di regolarizzazione del rapporto locativo presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 20 della Legge Regionale Pugliese n. 10/2014 contenente, altresì, l’invito a quest’ultimo a rilasciare senza indugio l’alloggio e.r.p. di che trattasi libero da persone e cose (e non un ordine di sgombero coatto indirizzato anche alle Forze di Polizia) risale al 10 Settembre 2020, nel mentre l’istanza cautelare (collegiale e monocratica) è stata proposta dal ricorrente -OMISSIS- non con il ricorso introduttivo del presente giudizio, bensì (per libera scelta) soltanto in data 8 Marzo 2021, sia che la decisione di rinviare la proposizione dell’istanza cautelare dinanzi al G.A. all’esito (negativo) del ricorso ex art. 700 c.p.c. interposto dinanzi all’A.G.O. avverso il provvedimento di decadenza dal fratello assegnatario del medesimo alloggio e.r.p. (Sig. -OMISSIS-) pare confermare l’appartenenza (costante) dell’odierno ricorrente al medesimo nucleo familiare del primo”.
5. In data 17 marzo 2021 il Comune di Lecce ha depositato memorie difensive.
6. Il 19 marzo 2021 anche il ricorrente ha depositato memorie difensive.
7. Ad esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 23 marzo 2021 questa Sezione con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-ha respinto la domanda cautelare proposta da parte ricorrente osservando che il ricorso introduttivo del giudizio non appare assistito dal necessario fumus boni iuris in quanto “difetta in capo al ricorrente il requisito di cui alla lettera a) del comma 3 dell’art. 20 della L. R. Puglia n. 10 del 2014 posto che questi ha legittimamente occupato, in quanto componente di un identico ed unico nucleo familiare, l’alloggio di via -OMISSIS-assegnato al fratello convivente -OMISSIS-in forza del provvedimento di assegnazione dello I.A.C.P. di Lecce n. -OMISSIS-, fino al 23 luglio 2020, data in cui il Dirigente dell’Ufficio Casa del Comune di Lecce ha adottato, con effetti solo ex nunc, ai sensi dell’art. 17 della L. R. Puglia n. 10 del 2014, il provvedimento prot. n.-OMISSIS-di decadenza dalla predetta assegnazione”, “il dedotto mancato svolgimento da parte dell’Ente gestore dell’istruttoria prescritta dal comma 3 dell’art. 20 della L. R. Puglia n. 10 del 2014 non varrebbe, comunque, ad inficiare la legittimità dell’impugnato provvedimento di diniego della regolarizzazione del rapporto locativo de quo operando, in virtù del carattere vincolato del potere dell’A.C., a fronte di detto vizio procedimentale, il meccanismo di cui all’art. 21 octies comma 2 della L. n. 241 del 1990 e ss.mm., posto che l’atto adottato non poteva avere, alla luce della già rilevata ed evidente carenza del requisito di cui alla lettera a) del comma 3 dell’art. 20 della L. R. Puglia n. 10 del 2014, contenuto dispositivo diverso da quello che ha effettivamente avuto” e “appaiono, allo stato, generiche (e comunque manifestamente infondate) le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 20 della L. R. Puglia n. 10 del 2014 per violazione degli art. 3 e 97 della Costituzione sollevate da parte ricorrente posto che, da un lato, la disciplina di legge regionale, per come formulata, non esclude in radice la rilevanza dei casi di abusività sopravvenuta dell’occupante e, dall’altro, appare ragionevole e non discriminatorio, anche alla luce del carattere eccezionale dell’istituto, riferire il possesso dei presupposti per la regolarizzazione del rapporto locativo al «nucleo familiare» (come testualmente previsto dal comma 3 dell’art. 20 della L. R. Puglia n. 10 del 2014) e non al singolo componente dello stesso”.
8. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto ex art. 62 c.p.a. dal ricorrente avverso l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-di questa Sezione osservando che “in eminente considerazione della gravità delle prospettate ragioni di pregiudizio - sussistono i presupposti per l’accoglimento, nelle more della definizione nel merito della controversia, della articolata istanza cautelare”.
9. In data 19 novembre 2021 il ricorrente ha depositato memorie difensive ex art. 73 c.p.a. insistendo per l’accoglimento del ricorso.
10. Il 26 novembre 2021 il Comune di Lecce ha depositato memorie difensive.
11. In data 1 dicembre 2021 parte ricorrente ha depositato memorie in replica.
12. All’udienza pubblica del 22 dicembre 2021 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.
Ritiene, infatti, il Collegio, anche ad esito di una più approfondita disamina delle ragioni del ricorso, di non doversi discostare da quanto già statuito da questa Sezione con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-.
2. Con il primo motivo di gravame si deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 20 della L.R. Puglia n. 10 del 2014 e dell’art. 3 della Costituzione nonché per eccesso di potere e difetto di istruttoria.
Secondo la difesa di parte ricorrente, -OMISSIS- avrebbe rivestito la qualità di occupante abusivo dell’immobile per cui è causa sin dal momento della costituzione di un vincolo di coniugio tra il di lui fratello -OMISSIS-e la sig.ra -OMISSIS-(per effetto del matrimonio avvenuto 14 settembre 2010). Ciò in quanto l’originario assegnatario -OMISSIS-avrebbe da tale data perduto, in costanza del rapporto locativo, i requisiti di cui all’art. 3 comma 3 della L.R. Puglia n. 10/2014. Il successivo provvedimento di decadenza dall’assegnazione prot. n.-OMISSIS-del Dirigente del Settore Welfare- Casa del Comune di Lecce del 23 luglio 2020 avrebbe, quindi, una valenza meramente ricognitiva e dichiarativa della carenza del requisito dell’impossidenza di altro immobile quale condizione prevista dalla legge per il diritto alla conservazione dell’alloggio.
In altri termini, secondo la prospettazione della difesa di parte ricorrente, ad assumere rilievo non sarebbero gli effetti dell’atto dichiarativo della decadenza, quanto piuttosto gli effetti del fatto estintivo del diritto all’alloggio, da cui deriva la condizione di abusività della occupazione. Da ciò discenderebbe che il ricorrente sarebbe in possesso del requisito previsto in materia regolarizzazione del rapporto locativo dall’art. 20 comma 3 lett. a) della L.R. Puglia n. 10 del 2014 (“occupare l’alloggio da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”) con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati.
2.1 La censura, per quanto suggestiva, non coglie nel segno.
Come correttamente ritenuto dall’Amministrazione Comunale resistente nei provvedimenti impugnati, in capo al ricorrente difetta il requisito di cui alla lettera a) del comma 3 dell’art. 20 della L. R. Puglia n. 10 del 2014. Questi, infatti, ha legittimamente occupato, in quanto componente di un identico ed unico nucleo familiare, l’alloggio di via -OMISSIS-assegnato al fratello convivente -OMISSIS-in forza del provvedimento di assegnazione dello I.A.C.P. di Lecce n. -OMISSIS-, fino al 23 luglio 2020, data in cui il Dirigente dell’Ufficio Casa del Comune di Lecce ha adottato ai sensi dell’art. 17 della L. R. Puglia n. 10 del 2014, il provvedimento prot. n.-OMISSIS-di decadenza dalla predetta assegnazione.
Del resto, non v’è dubbio che il suddetto provvedimento di decadenza dall’assegnazione abbia avuto effetti solo ex nunc e non retroattivi.
In proposito, preme osservare che il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ha avuto, di recente, occasione di chiarire, in continuità con l’insegnamento di dottrina e giurisprudenza in tema di atti di ritiro, i confini dell’istituto della decadenza (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 11 settembre 2020, n. 18). Essa è “vicenda pubblicistica estintiva di una posizione giuridica di vantaggio (il c.d. beneficio)” che, pur presentando tratti comuni col più ampio genus dell’autotutela, ne deve essere opportunamente differenziato, caratterizzandosi specificatamente, tra l’altro, “per l’espressa e specifica previsione, da parte della legge, non sussistendo, in materia di decadenza, una norma generale quale quelle prevista dall’art. 21 nonies della legge 241/90 che ne disciplini presupposti, condizioni ed effetti” e per “il carattere vincolato del potere, una volta accertato il ricorrere dei presupposti”.
La pronuncia in parola, nella consapevolezza della estrema varietà tipologica delle ipotesi di decadenza e della già evidenziata mancanza di un paradigma unitario di riferimento, ha chiarito che la decadenza opera in taluni casi ex tunc ed in altri solo ex nunc. Ne discende che per stabilire, come nel caso che occupa, se al relativo provvedimento debba o meno riconoscersi effetto retroattivo occorre guardare, oltre che al suo contenuto dispositivo e motivazionale, anche (e soprattutto) alla norma attributiva del potere e alla disciplina di riferimento.
Ebbene, nel caso di specie, non risulta che il provvedimento prot. n.-OMISSIS-di decadenza di -OMISSIS-dalla assegnazione dall’alloggio e.r.p. di che trattasi del 23 luglio 2020 abbia fatto risalire espressamente i propri effetti al 14 settembre 2010 (data del matrimonio del predetto con -OMISSIS-) dovendosi, pertanto, ritenere che la decadenza abbia prodotto effetti solo per il futuro.
Sul piano del formante normativo occorre, inoltre, evidenziare che l’art. 17 della L.R. Puglia 7 aprile 2014, n. 10 in tema di “Decadenza dall’assegnazione”, al comma 3, stabilisce che “La decadenza dall’assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato
dell’alloggio”, così chiarendo che il provvedimento di decadenza dell'assegnazione di un alloggio e.r.p. ha efficacia esecutiva dal momento della sua adozione ed è, pertanto, privo di portata retroattiva. Ciò va, del resto, letto in combinato disposto con quanto previsto in generale dall’art. 21 bis della L. n. 241 del 1990 e ss. mm. secondo cui “il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati” (quale è certamente quello in parola) “acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata” e dall’art. 21 quater comma 1 della stessa legge, il quale stabilisce che “i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo”, così legando, almeno di regola, efficacia ed esecutività del provvedimento.
Inoltre, è appena il caso di notare che, anche alla luce di quanto testè evidenziato, sarebbe del tutto illogico, oltre che sganciato dal dato positivo, postulare l’efficacia retroattiva del provvedimento di decadenza di alloggio e.r.p..
Infatti, è fuori di dubbio (e, invero, neppure contestato da parte ricorrente) che l’assegnatario -OMISSIS-non poteva essere allontanato, con ordinanza di rilascio, quale occupante sine titulo dell’alloggio, prima dell’adozione del menzionato provvedimento di decadenza del 23 luglio 2020, stante la persistenza, fino a tale momento, del provvedimento di assegnazione del 1991 e del contratto di locazione (scioltosi ipso iure ex art. 17 comma 3 della L. R. Puglia n. 10/2014 solo a seguito di comunicazione di decadenza).
2.2 Sotto altro profilo è opportuno rammentare che la procedura regolarizzazione dell'occupazione abusiva di edifici di edilizia residenziale pubblica (ovvero l'assegnazione “al di fuori della graduatoria” di alloggi “occupati senza titolo”) prevista e disciplinata dalla L.R. Puglia 7 aprile 2014, n. 10 art. 20, commi 2 e 3 è istituto di carattere eccezionale, in quanto consente di conseguire un titolo abitativo di un immobile pubblico, omettendo di seguire la procedura concorsuale all'uopo individuata dalla legge. Ne discende la necessità di una stretta e rigorosa interpretazione della norma, non suscettibile di ampliamento o di estensione analogica che non consente di dare rilievo a situazioni diverse da quelle puntualmente tipizzate dalla legge.
3. Con il secondo motivo di gravame si lamenta la violazione del comma 3 dell’art. 20 della L R. Puglia n. 10 del 2014 secondo cui “L'istanza del soggetto interessato alla regolarizzazione della occupazione va inoltrata al comune che emana il provvedimento, previa istruttoria dell'ente gestore, relativamente alla sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), c) e d), e dei servizi sociali dello stesso comune limitatamente, all'accertamento del requisito di cui alla lettera b” in quanto il Dirigente del Settore Welfare avrebbe adottato l’atto di diniego senza che vi sia stata alcuna preventiva ed obbligatoria istruttoria degli altri Enti e Uffici all’uopo deputati, mai interessati anche con riguardo alla successiva istanza di riesame ed annullamento di autotutela.
3.1 La doglianza è priva di giuridico pregio.
Il dedotto mancato svolgimento da parte dell’Ente gestore dell’istruttoria prescritta dal comma 3 dell’art. 20 della L. R. Puglia n. 10 del 2014 non vale ad inficiare la legittimità dell’impugnato provvedimento di diniego della regolarizzazione del rapporto locativo de quo.
A fronte di detto allegato vizio procedimentale opererebbe, comunque, nel caso che occupa, in virtù del carattere vincolato del potere dell’A.C. (già evidenziato sub 2.1 con il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 11 settembre 2020, n. 18), il meccanismo di cui all’art. 21 octies comma 2 della L. n. 241 del 1990 e ss.mm., posto che l’atto adottato non poteva avere, alla luce della già rilevata ed evidente carenza del requisito di cui alla lettera a) del comma 3 dell’art. 20 della L. R. Puglia n. 10 del 2014, contenuto dispositivo diverso da quello che ha effettivamente avuto.
4. Con il terzo motivo di gravame si denuncia, in via gradata, l’illegittimità costituzionale dell’art. 20 L.R. Puglia n. 10 del 2014 per violazione degli art. 3 e 97 della Costituzione. In particolare si osserva che detta norma valorizza l’occupazione senza titolo, riferendola evidentemente ad una abusività “originaria”, ma che la stessa dovrebbe valere anche con riferimento ad abusività “sopravvenute” - specie ove incolpevoli - che si verificano, come nel caso di specie, a seguito della perdita in corso di rapporto di un requisito da parte dell’originario assegnatario. Si aggiunge che qualora si consentisse a chiunque - purché estraneo al nucleo familiare allargato per come normativamente individuato - la regolarizzazione del rapporto locativo, escludendo però quei soggetti che a causa di vincoli di parentela, incolpevolmente, perdano il diritto all’abitazione, si realizzerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra situazioni invero sostanzialmente identiche.
4.1 La questione di legittimità costituzionale sollevata da parte ricorrente appare manifestamente infondata.
Anzitutto, la disciplina di legge regionale di che trattasi, per come formulata, non esclude in radice la rilevanza dei casi di abusività sopravvenuta dell’occupante, atteso che la stessa si limita, senza specificazione alcuna, a richiedere al comma 3 lett. a) dell’art. 20 della L.R. Puglia n. 10 del 2014 che l’occupazione abusiva, ancorchè sopravvenuta in quanto riguardante un nucleo familiare in origine munito di valido titolo di assegnazione, perduri “da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Inoltre, appare ragionevole e non discriminatorio, anche alla luce del già richiamato carattere eccezionale dell’istituto e dell’esigenza di evitare pratiche elusive, riferire il possesso dei presupposti per la regolarizzazione del rapporto locativo al “nucleo familiare” (come testualmente previsto dal comma 3 dell’art. 20 della L. R. Puglia n. 10 del 2014) e non al singolo componente dello stesso. Ciò pare comprovato, peraltro, dalla circostanza che, ai fini dell’assegnazione dell’alloggio, si guarda, secondo il disposto dell’art. 5 della stessa L. R. Puglia n. 10 del 2014 al “reddito del nucleo familiare” nel suo complesso e non del solo istante. È, infatti, evidente che la ratio che permea l’intero impianto normativo regionale in questione è quella di considerare il nucleo familiare convivente come un “unicum” in ragione del naturale rapporto di solidarietà interna che lo caratterizza.
5. In conclusione, per le ragioni sopra succintamente esposte, il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.
6. Sussistono, anche in ragione delle condizioni subiettive del ricorrente e della assoluta novità delle questioni affrontate, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e delle altre persone fisiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 22 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.